segnatamente per aver impiegato i lavoratori G.C. (dal 20.6.2018 al 21.8.2018), G.F. (dal 20.7.2018 al 21.8.2018) e D.C.D. (dal 20.5.2018 al 13.7.2018) senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il tutto così come riportato nel verbale unico di accertamento e notificazione della Guardia di Finanza n. 025 del 3.10.2018.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'udienza del 14/10/2021, tenuta ai sensi dell'art. 221 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 7665 - 2019 e 1697 - 2020 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertenti
TRA
T.G., sia in proprio che quale legale rappresentante pro tempore della "EREDI B.R.S.", rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale Fatigato, Michele Fatigato e Maria Antonia Fatigato
PARTE RICORRENTE
E
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO di FOGGIA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c., dott.ssa Iole Fini (parte resistente nel proc. n. 7665/2019 R.G.L.)
NONCHE'
I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Caterina Santanoceto e Domenico Longo (parte resistente nel proc. n.1697/2020 R.G.L.)
PARTI RESISTENTI
Oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione - azione di accertamento negativo
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato in data 16.7.2019, G.T., sia in proprio che quale legale rappresentante della Eredi B.R.S., adiva l'intestato Tribunale del lavoro, proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 254/2019, con la quale l'Ispettorato Territoriale del lavoro di Foggia gli aveva intimato di pagare la complessiva somma di Euro 24.000,00, a titolo di sanzione amministrativa derivante dalla violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. n. 12 del 2002, convertito in L. n. 73 del 2002, come modificato dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 151 del 2015, segnatamente per aver impiegato i lavoratori G.C. (dal 20.6.2018 al 21.8.2018), G.F. (dal 20.7.2018 al 21.8.2018) e D.C.D. (dal 20.5.2018 al 13.7.2018) senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il tutto così come riportato nel verbale unico di accertamento e notificazione della Guardia di Finanza n. 025 del 3.10.2018.
A sostegno dell'opposizione il predetto opponente denunciava preliminarmente l'illegittimità del comportamento tenuto dai militari della G.F.M., i quali, nell'accedere allo stabilimento balneare gestito dalla società Eredi B.R.S., avevano compiuto atti coercitivi, così violando le norme a cui gli stessi si sarebbero dovuti attenere nell'esercizio delle loro funzioni.
Nel merito, deduceva: che, in data 1.7.2018, era stato sottoscritto con la società di servizi di vigilanza "W.E. s.r.l." un contratto di guardiania per i mesi di luglio e agosto al fine di garantire la sicurezza dello stabilimento, con affidamento del relativo servizio al sig. G.N., quale dipendente della predetta società; che, sul finire del mese di giugno 2018, esso opponente si era accordato con il sig. G.C., affinchè quest'ultimo espletasse, nel periodo estivo (luglio-agosto), attività di lavoro autonomo occasionale consistente nell'informare la società di vigilanza circa eventuali anomalie; che, al momento dell'incontro, il G. aveva reso noto al legale rappresentante della società Eredi B. che, all'occorrenza, si sarebbe avvalso della collaborazione di un'altra persona, tale D.C.D.; che i predetti G. e D. non erano tenuti all'osservanza di alcun orario di lavoro, né, d'altronde, erano sottoposti al potere direttivo e disciplinare di esso opponente; che, verso la fine del mese di luglio, il G. aveva comunicato che, per il restante periodo, si sarebbe avvalso della collaborazione non più del sig. D., ma del sig. G.F.; che gli strumenti utilizzati dai collaboratori (torce, fischietti e telefoni cellulari) erano di proprietà di questi ultimi; che egli aveva pattuito con il solo G., a titolo di corrispettivo per il servizio prestato, il pagamento di una somma complessiva di Euro 950,00 mensili; che l'attività stagionale del L., nell'anno 2018, era iniziata in data 29 maggio per la sola pulizia della spiaggia, mentre l'apertura al pubblico dello stabilimento balneare era avvenuta il successivo 15 giugno.
Tanto esposto in punto di fatto, lamentava l'opponente l'assenza dei principali indici sintomatici della subordinazione, concludendo, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia, contestando, con varie argomentazioni, la fondatezza dell'opposizione ed invocando il rigetto del ricorso.
Con distinto ricorso, depositato in data 11.2.2020, il T. spiegava domanda di accertamento negativo del credito previdenziale vantato dall'Inps con nota inviata a mezzo p.e.c. in data 8.1.2020, recante l'invito al pagamento della somma di Euro 4.720,8 a titolo di contributi e relative somme aggiuntive per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2018.
L'Inps si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Con ordinanza pronunciata in data 10.6.2021 le due cause venivano riunite, ai sensi degli artt. 274, comma 1, c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., stante la sussistenza di evidenti profili di connessione, parzialmente soggettiva ed oggettiva.
Espletata l'istruttoria orale ed acquisite brevi note di trattazione scritta, all'odierna udienza - tenuta secondo le modalità di cui all'art. 221, comma 4, D.L. n. 34 del 2020, convertito in L. n. 77 del 2020 - le cause sono state decise mediante pronuncia della presente sentenza contestuale depositata telematicamente all'esito della camera di consiglio.
2. I ricorsi sono parzialmente fondati, nei ristretti limiti quantitativi di seguito precisati.
2.1. Deve essere preliminarmente disatteso il primo motivo di opposizione, incentrato sulla pretesa violazione, da parte dei militari della Guardia di Finanza, della normativa dettata in materia di accesso ispettivo (D.P.R. n. 520 del 1955 e D.M. 15 gennaio 2014), e ciò in quanto "il giudizio è solo introdotto dall'atto che ha irrogato la sanzione e si svolge sul rapporto, cioè sull'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa" (per tutte, Cass. Sez. Un. n. 1786/2010).
Altrettanto deve dirsi per quel che concerne la violazione dell'art. 2, comma 3, L. n. 241 del 1990 (dedotta sul presupposto dell'omessa osservanza, da parte dell'Ispettorato, del termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento amministrativo), dovendo rimarcarsi - ancora una volta - l'irrilevanza di eventuali vizi dell'iter procedimentale, vertendo il presente giudizio sul rapporto sanzionatorio, e non sulla legittimità dell'atto amministrativo.
2.2. In questa prospettiva, costituisce principio altrettanto pacifico quello secondo cui, nell'opposizione all'ordinanza irrogativa di una sanzione amministrativa, avente natura di ordinario giudizio di cognizione, grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento l'onere di provare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cass. 16 marzo 2001, n. 3837; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2363).
2.3. Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari e passando al merito, appare opportuno rammentare che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori" (cfr., altresì, Cass. Sez. Lav. n. 13054/2014).
2.4. Nel caso di specie, l'accertamento eseguito dai militari della Guardia di Finanza prende le mosse dall'esposto denuncia presentato in data 20.8.2018 da C.D.D., il quale riferiva di aver intrattenuto, dal 20.5.2013 fino al 13.7.2018, rapporti di lavoro stagionali con la società Eredi B.R.S., con le mansioni di custode guardiano, osservando quotidianamente turni di lavoro - variamente articolati - di 6/7 ore.
Con particolare riferimento alla stagione 2018, il D. asseriva quanto segue: "...il sig. T. aveva incaricato me e un'altra persona per lo svolgimento delle attività di custode, di cui ricordo solo il nome C.. Dopo il 13.07.2018, data in cui ho terminato il mio rapporto di lavoro, il sig. T. ha incaricato al mio posto un'altra persona..." (cfr., doc. 2, fascicolo dell'Ispettorato).
In data 6.9.2018, il predetto denunciante integrava quanto precedentemente riferito, dichiarando: "Preciso che la persona che svolgeva le mansioni di custode nel periodo dal 20.05.2018 circa al 13.07.2018, con il quale alternavo i turni di lavoro, si chiama G.C. di M., di circa 70 anni. Mentre la persona che mi ha sostituito per lo svolgimento dell'attività di custode dello stabilimento balneare è un signore di nome F. anch'esso di 70 anni circa, pensionato, di cui non ricordo il cognome".
2.5. Orbene, in data 21.8.2018 i militari della Compagnia di M.G. eseguivano un primo accesso ispettivo presso lo stabilimento balneare "L.T.", gestito dalla società Eredi B.R., ivi rinvenendo i signori G.C. e G.F., i quali venivano sentiti nell'immediatezza dell'accesso.
Più in dettaglio, il G. riferiva di aver iniziato a rendere la propria prestazione lavorativa il 20.6.2018, aggiungendo: "In precedenza vi era un'altra persona che svolgeva l'attività di custode presso tale ditta unitamente a me. La persona che vi era in precedenza è stata sostituita dal sig. G.F. nel mese di luglio 2018. Il guardiano precedente se non ricordo male si chiamava C.".
Il G., dal canto suo, dichiarava di essere "subentrato in data 20.7.2018 sostituendo altro guardiano" (cfr., doc. 3, fascicolo dell'Ispettorato).
2.6. Escussi in veste di testimoni nel corso del presente giudizio, i predetti lavoratori hanno sostanzialmente confermato - sia pure con sfumature diverse per quel che concerne la durata del rapporto, come di seguito si dirà - il tenore delle dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo.
In particolare, D.C.D. ha dichiarato: "E' vero che ho svolto attività di guardiano notturno e diurno presso lo stabilimento T. dal 2013 al 2018. In particolare, nell'anno 2018 dal 20 maggio sino alla metà di giugno.....Preciso che per l'anno 2018 mi alternavo con il sig. C.G.. Nel periodo in cui ho lavorato i turni di guardiania andavano dalle 17: 00 alle 24: 00 o dalle 24: 00 alle 7: 00. Preciso che sono stato regolarizzato solo nell'anno 2016. In tutti gli anni è stato sempre il sig. T.G. a conferirmi l'incarico di guardiano. Gli ordini e le direttive erano impartiti dal sig. T. il quale mi corrispondeva anche la retribuzione pari a Euro 450,00 al mese sia per me che per l'altro collega. Per qualsiasi evenienza facevo sempre riferimento al sig. T.G.. Preciso che la postazione di lavoro era un gabbiotto di legno con all'interno una scrivania posizionato sul lato destro alla pedana di accesso allo stabilimento ed avevamo una torcia che portavamo noi da casa. Posso dire che vi era una guardia di una società di vigilanza di cui non ricordo il nome che svolgeva un servizio di pattugliamento per tutti i lidi della zona nel senso che ad esempio passava e mi chiedeva se fosse tutto apposto e se c'era qualche anomalia lo contattavamo telefonicamente. Preciso che la guardia girava in macchina e si fermava per qualche minuto per accertarsi che non vi fossero problemi. Ho lavorato soltanto per il L.T. e non anche per altri stabilimenti balneari. Aggiungo che un contenzioso pendente contro il sig. T. per differenze retributive" (cfr., verbale di udienza del 10.12.2020).
Di segno conforme s'appalesa la deposizione di G.C., il quale ha reso una testimonianza del seguente tenore: "ADR: Vero è che ho svolto attività di guardiano notturno, dalle 19: 00 alle 07: 00, presso lo stabilimento balneare L.T., dal 15 maggio 2018 al 15 settembre 2018. ADR: Lavoravo tutti i giorni. ADR: Insieme a me, nello stesso periodo, ha lavorato G.F.. Preciso, però, che il primo mese lavorava con me D.C.. Successivamente, avendo il predetto D. litigato con T., venne chiamato il predetto G.. ADR: Sono stato assunto direttamente da T.G.. Il predetto T. era il responsabile. Qualche volta T. veniva la sera a controllare, ed era sempre presente la mattina. Il nostro lavoro era sempre quello di custode. ADR: Percepivo a titolo di retribuzione l'importo mensile di Euro 450,00. Preciso che lavoravo in nero. ADR: Vi era una postazione fissa all'interno dello stabilimento, consistente in un gabbiotto di legno al cui interno ci riparavamo la notte. ADR: Se vi era qualche problema lavorativo mi rivolgevo sempre a T.G.. ADR: Preciso che nei mesi di luglio e agosto eravamo sempre insieme sul posto di lavoro, io e G.. In altri periodi, o quando era brutto tempo, ci alternavamo 6 ore per ciascuno. ADR: Non ho mai lavorato presso il L.T.. Conosco solo di vista il suo titolare. ADR: Nelle ore notturne, dopo la mezzanotte, passava una guardia giurata, che se non ricordo male, si chiama N.G.. ADR: Il 15 maggio, quando ho iniziato a lavorare, il L. non era ancora aperto al pubblico, ma si provvedeva al montaggio degli ombrelloni e all'allestimento di sdraio e lettini. ADR: Non avevamo né torce né fischietti, ma solo il nostro telefono. ADR: Fui io a suggerire a T. di assumere G.F." (cfr., verbale di udienza del 10.6.2021).
Da ultimo, G.F. si è espresso nei seguenti termini: "ADR: Ho lavorato presso lo stabilimento L.T. dalla fine di luglio agli inizi di settembre, se non ricordo male di due anni fa. ADR: Facevo il guardiano notturno. Con me lavorava G.C.. ADR: L'orario di lavoro andava dalle 19: 00 alle 07: 00. Ci alternavamo - sempre - di comune accordo per sei ore ciascuno. Gli orari li gestivamo noi. ADR: Fu G.C. a chiedermi di dargli una mano nello stabilimento. ADR: Qualche volta vedevo T.G. nello stabilimento. Preciso che alle 19: 00 il T. andava via. ADR: T.G. ci corrispondeva mensilmente la somma di Euro 900,00, che dividevamo in due, io e G.. Preciso che facevamo entrambi anche qualche passaggio, nel senso che controllavamo nelle ore notturne, presso il L.T., che si trova accanto al L.T.. Il titolare del L.T., non ricordo il suo nome, ci dava 300-400 Euro al mese. ADR: Non avevamo torce, né fischietti. In caso di problemi contattavamo telefonicamente l'Istituto di Vigilanza. Due - tre volte, ogni notte, passava una guardia giurata. ADR: Mi pare che lo stabilimento apra al pubblico nel mese di giugno" (cfr., verbale di udienza del 10.6.2021).
ADR: Non conosco D.C..
2.7. Orbene, le univoche deposizioni sopra riportate dimostrano almeno due degli elementi sintomatici tipici della subordinazione, ossia la durata del rapporto e soprattutto la continuità della prestazione, essendo emerso che i tre lavoratori, D., G. e G., rendevano la prestazione di guardiania tutti i giorni (e non certo in maniera saltuaria).
Quanto alla mancanza di prova della sottoposizione del prestatore alle direttive del datore lavoro, è invece appena il caso di rimarcare come l'attività di guardiania sia senz'altro qualificabile come semplice e ripetitiva.
Pertanto, nella specie opera il noto principio interpretativo in forza del quale ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sé, l'assenza di un potere disciplinare, né quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo (v. Cass. n. 23846 del 2017, la quale si richiama ai precedenti costituiti da Cass. n. 20367 del 2014 e Cass. n. 12330 del 2016; in senso conforme cfr. Cass. n. 9251 del 2010 e la più recente Cass. n. 27076 del 2020).
È, quindi, ininfluente la circostanza - sulla quale ha particolarmente insistito la parte opponente - che dalle dichiarazioni testimoniali non sia emersa la prova del concreto esercizio del potere datoriale nei riguardi dei predetti lavoratori.
Rileva, piuttosto, l'ulteriore circostanza - pure confermata dai testi - che l'attività resa da costoro fosse compensata mediante la dazione mensile di una somma di danaro.
È chiaro, infatti, che proprio la corresponsione a cadenza fissa di un emolumento di importo prestabilito costituisce inequivocabile sintomo della natura subordinata della relazione lavorativa (in tal senso, cfr., Corte d'Appello di Bari-Sezione Lavoro, 23.6.2021, n. 1201).
Quanto precede induce, quindi, a ritenere provata l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato fra i testi innanzi indicati e l'opponente, T.G..
Né, d'altro canto, può attribuirsi rilievo al fatto che costoro espletassero contemporaneamente mansioni di guardiania presso l'attiguo stabilimento balneare, essendo pacifico che, per la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato, non sia necessaria l'esclusività della prestazione, "ben potendo questa coesistere, per la sua natura e durata, con altre attività lavorative del dipendente, svolte autonomamente o a favore di altri datori di lavoro" (Cass. Sez. Lav.n. 1382/1981, nonché Cass. Sez. Lav. n. 9152/2001).
Il quadro probatorio sopra riassunto trova riscontro anche nella deposizione di D.V.G. (bagnino presso lo stabilimento T.), il quale, pur non ricordando i cognomi dei due guardiani, ha riferito che "nella stagione estiva 2018 l'attività di guardiania era svolta dai sig.ri C. e C.", aggiungendo che "i guardiani sopraggiungevano sempre dopo la chiusura dello stabilimento" e che costoro si rivolgevano al T. "per chiedergli un permesso per qualche giorno" (cfr., verbale di udienza del 10.12.2020).
Né vale a scalfire le conclusioni appena raggiunte la circostanza inerente all'avvenuta stipula, con la W.E. s.r.l., di un contratto per l'espletamento del servizio di vigilanza (cfr., doc. 3, fascicolo di parte opponente).
Ed invero, il teste N.G. (dipendente della predetta società, con mansioni di guardia giurata) ha reso la seguente deposizione: "ADR: Il servizio di vigilanza venne espletato da me nei mesi di luglio ed agosto e prevedeva quotidianamente due-tre passaggi notturni. Il servizio era di chiamata di soccorso, nel senso che, se i guardiani fissi G.C. e G.F. ne avevano necessità, con un telecomando richiedevano l'intervento alla centrale. I predetti G. e G., a volte li vedevo insieme, a volte da soli. ADR.: Preciso che iniziai il servizio di vigilanza il 15 luglio 2018. Prima di me c'erano altre guardie giurate, di cui non ricordo i nomi. ADR: Non conosco il sig. D.C.D.. ADR: In occasione dei passaggi notturni di cui prima ho parlato, se non vi erano problemi particolari, mi trattenevo in genere una decina di minuti. ADR: Preciso altresì che G.F. arrivò verso la fine di luglio del 2018. ADR: Aggiungo che i guardiani avevano una postazione fissa, collocata all'inizio della spiaggia. ADR.: Confermo inoltre che i predetti guardiani erano muniti di torce e fischietti, ma non so dire se fossero di proprietà degli stessi. ADR: Non so dire se i signori G. e G. avessero un orario prestabilito da osservare. ADR: Per quanto riferitomi dai predetti G. e G., gli stessi percepivano un compenso fisso mensile, sia dal sig. T., che dal titolare dello stabilimento balneare attiguo. Se non ricordo male, questo stabilimento si chiama "T.". Non so dire l'ammontare di detto compenso. ADR: Nulla so sulla data di apertura al pubblico dello stabilimento del T. nel 2018. Di solito, comunque, gli stabilimenti a M. aprono il 1 giugno. Null'altro sono in grado di riferire sul capitolo 17). ADR: Preciso che, in occasione dei passaggi notturni, non ho mai visto il sig. T." (cfr., verbale di udienza del 18.3.2021).
Come appare evidente dal tenore della surrichiamata deposizione, il servizio di pattugliamento prestato dall'Istituto di Vigilanza era meramente integrativo, e non già sostitutivo, di quello svolto dai guardiani fissi.
In definitiva, le risultanze dell'espletata istruttoria confermano lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra i lavoratori D., G. e G., da un lato, e T.G., dall'altro.
2.8. Passando alla durata dei singoli rapporti di lavoro, ritiene il giudicante che quello del D. sia iniziato non prima del 20.6.2018, tenuto conto: a) della circostanza, confermata da G.C. ed avvalorata per tabulas dalla comunicazione all'Autorità Portuale (doc. 4, fascicolo di parte opponente), che lo stabilimento balneare apriva al pubblico nel mese di giugno; b) del fatto che, come riferito dal predetto G., il D. lavorò con lui soltanto nel "primo mese", venendo, poi, sostituito, verso metà luglio, da G.F..
Il medesimo rapporto deve, poi, ritenersi cessato - come affermato dallo stesso D. nel suo esposto-denuncia ed in mancanza di diverse indicazioni a riguardo - in data 13.7.2018.
Quanto al G., invece, si ritiene - nel (parziale) contrasto tra le dichiarazioni da costui rilasciate ai verbalizzanti e quelle raccolte nel presente giudizio - di dover privilegiare le prime, siccome rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo e, come tali, dotate di maggiore affidabilità.
Alcuna discrasia si registra, infine, con riguardo a G.F..
In ordine a detti due ultimi lavoratori, quindi, non resta che confermare l'ordinanza ingiunzione.
2.9. Diversamente, con riguardo al lavoratore D., la minor durata del rapporto di lavoro, così come accertata nel presente giudizio, postula una rideterminazione della sanzione pecuniaria irrogata dall'Ispettorato.
Trattandosi di lavoratore impiegato sino a trenta giorni di effettivo lavoro, trova applicazione l'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 151 del 2015, nella parte in cui dispone che "1. All'articolo 3 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: "3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresi' la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da Euro 1.500 a Euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro".
Computando, pertanto, il minimo edittale, pari ad Euro 1.500,00, ed applicando, altresì, l'aumento di cui all'art. 16 L. n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 213 del 1998 (stante l'inottemperanza alla diffida ad adempiere), la sanzione amministrativa per la violazione commessa dalla parte opponente in relazione all'impiego del lavoratore D. ammonta ad Euro 3.000,00.
La sanzione irrogata per le residue violazioni s'appalesa, infine, determinata sulla base del minimo edittale, sicchè sul punto l'ordinanza ingiunzione deve essere confermata.
Conclusivamente, quindi, la somma oggetto dell'ordinanza ingiunzione deve essere ridotta ad Euro 21.000,00 (12.000,00 + 6.000,00 + 3.000,00), oltre spese di notifica.
2.10. Ne discende, altresì, che gli importi pretesi dall'Inps con nota datata 8.1.2020, a titolo di contributi e somme aggiuntive per l'irregolare impiego del lavoratore D., andranno proporzionalmente ridotti, tenendo conto di un periodo di lavoro dal 20.6.2018 al 13.7.2018.
Nel resto, la domanda proposta nei confronti dell'Ente previdenziale deve essere rigettata, essendo stato dimostrato - come innanzi esposto - lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra la parte opponente ed i lavoratori D.C.D., G.C. e G.F..
3. Le spese di lite - liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 - seguono la prevalente soccombenza della parte opponente, con riduzione del compenso nella misura del 20%, quanto all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, essendosi detta parte avvalsa della difesa di un funzionario delegato, ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 149 del 2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso iscritto al n. 7665/2019 R.G.L., ridetermina in complessivi Euro 21.000,00, oltre spese di notifica, la sanzione amministrativa irrogata con ordinanza ingiunzione n. 254/2019;
b) rigetta, nel resto, il ricorso;
c) in parziale accoglimento del ricorso iscritto al n. 1697/2020 R.G.L., dichiara che gli importi pretesi dall'Inps a titolo di contributi e somme aggiuntive per il lavoratore D.C.D. sono dovuti limitatamente al periodo 20.6.2018-13.7.2018;
d) rigetta, nel resto, il ricorso;
e) condanna T.G., sia in proprio che nella qualità in atti, alla refusione delle spese processuali, liquidate, quanto all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, in Euro 4.100,00 e, quanto all'Inps, in Euro 3.200,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Conclusione
Così deciso in Foggia, il 14 ottobre 2021.
Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2021.
