REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata - presidente
- d.ssa Alessandra Trementozzi - consigliere
- dott. Michele Forziati - consigliere rel.
all'udienza del 26.10.2021 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 910/2018 R.G. vertente tra
S. s.r.l. (avv. Giampaolo Marrazzo)
appellante e appellata incidentale
e M.F., in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore T.J., nonché T.F. e T.V., tutti nella qualità di eredi di T.L. (avv. Aldo Schiavi)
appellati e appellanti incidentali
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Frosinone n. 1183 del 10.10.2017.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
- 1 -
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 4.4.2016, M.F., in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore T.J., T.F. e T.V., nella qualità di eredi di T.L., avevano convenuto in giudizio la S. s.r.l. dinanzi al Tribunale del lavoro di Frosinone per sentir accertare la sussistenza del diritto del proprio dante causa all'inquadramento nel superiore IV livello super del CCNL di categoria (per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata del 2.5.2006) per il periodo dall'1.4.2008 al 30.11.2013, nonché nel novellato IV livello (di cui al nuovo CCNL dell'8.4.2013, con decorrenza economica dall'1.2.2013) a far data dall'1.12.2013, con conseguente condanna della società al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive nel complessivo periodo dall'8.5.2008 al 6.5.2014, quantificate in Euro 6.635,42, oltre accessori.
A sostegno della domanda gli stessi avevano in dettaglio evidenziato, in punto di fatto: che il T. aveva iniziato a lavorare alle dipendenze della società il 26.7.1996 con mansione di guardia particolare giurata e inquadramento nel IV livello del CCNL di categoria; che dal gennaio 2008 al 30.9.2013 lo stesso aveva lavorato presso la B.M. s.p.a. di A. (F.), occupandosi in particolare, presso la portineria del predetto stabilimento, del controllo degli accessi di visitatori e dipendenti, della programmazione del badge di presenza, del peso della merce in uscita, della visualizzazione delle telecamere di vigilanza, della gestione degli allarmi antincendio e degli allarmi perimetrali dello stabilimento e della centrale termica; il tutto utilizzando un personal computer con password e username personali; che il medesimo aveva invano richiesto, con lettera del 26.4.2013, ricevuta in data 8.5.2013, il riconoscimento del superiore IV livello super; che il rapporto era cessato in data 6.5.2014 a seguito del decesso del lavoratore.
Tanto premesso, i ricorrenti avevano poi sostenuto, in punto di diritto: che le mansioni descritte "sono inquadrate nel 4 livello super dell'art. 32 del CCNL sottoscritto in data 2/5/2006, con validità dal 1/1/2005 al 31/12/2008"; che, "a seguito della sottoscrizione del CCNL di categoria dell'8/4/2013, con validità dal 1/2/2013 al 31/12/2015 e alla variazione dell'inquadramento contrattuale del personale tecnico-operativo previsto dall'art. 32 del CCNL, il ricorrente ha diritto all'inquadramento nel 4 livello nel quale sono ricompresi i dipendenti che svolgono le seguenti attività:
- vigilanza fissa: servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;
- telesorveglianza: servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata;
- televigilanza: servizio di controllo a distanza di un bene mobile o immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata;
- intervento sugli allarmi: servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile".
La società convenuta, costituitasi in giudizio, aveva contestato la fondatezza della domanda rilevando in sintesi: che il T. non aveva operato prevalentemente e continuativamente presso la Brystol, essendo stato impegnato anche in altri turni lavorativi presso altri appalti di vigilanza; che, in occasione dello svolgimento di attività lavorativa presso la Brystol, la stessa era stata svolta essenzialmente "attraverso il controllo di ronda e i giri in autovettura intorno allo stabilimento, nel corso dei quali", il T. aveva "avuto modo di controllare visivamente lo stato dell'allarme incendio, perimetrale e delle telecamere", senza dunque mai gestire strumenti di controllo tecnologicamente avanzato né svolgere particolari compiti di sicurezza inerenti a sistemi computerizzati, limitandosi talvolta ad affiancare il portiere della Brystol nel servizio di sorveglianza e allarme; che pertanto non sussistevano gli estremi per l'inquadramento nel IV livello super, per il quale era necessaria l'esistenza di un triplice e concorrente requisito: 1) la continuità e la prevalenza dell'attività successivamente indicata; 2) l'espletamento di compiti di sicurezza inerenti a sistemi computerizzati; 3) la gestione di strumenti di controllo tecnologicamente avanzati. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
Espletata l'attività istruttoria richiesta dalle parti, il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso e condannato la società convenuta al pagamento del complessivo importo ivi indicato, oltre agli accessori di legge e alle spese di lite.
Con atto di ricorso, depositato in Cancelleria in data 5.4.2018, la S. s.r.l. proponeva tempestivo appello avverso la sentenza in oggetto censurandola sotto i seguenti profili:
1) violazione dell'art. 112 c.p.c. - errata applicazione degli artt. 31 e 32 CCNL Istituti di vigilanza provata in relazione al IV e IV livello super - violazione dell'art. 2103 c.c. In particolare la stessa evidenziava che il giudice di prime cure, dopo aver affermato che "tutti i testi escussi hanno confermato che il T. svolgeva mansioni riguardanti le attività previste dall'art. 32 del CCNL per l'inquadramento nel IV livello: vigilanza fissa, telesorveglianza, televigilanza, intervento sugli allarmi", aveva accolto "la domanda relativa alle differenze retributive", pur essendo pacifico inter partes che il T. era sempre stato inquadrato nel IV livello del CCNL di categoria e aveva regolarmente percepito la relativa retribuzione, con conseguente infondatezza della pretesa creditoria fondata sul superiore IV livello super e vizio di ultrapetizione;
2) insussistenza del diritto all'inquadramento nel IV livello super e alle correlate differenze retributive - violazione dell'art. 2103 c.c. In particolare la stessa evidenziava: che il nuovo CCNL di categoria aveva, a decorrere dall'1.2.2013, operato una riclassificazione del personale in due distinte aree professionali (1 e 2) e abolito - per quanto qui interessa - il IV livello super, con conseguente diritto dei dipendenti aventi tale inquadramento a continuare a percepire la maggiore retribuzione sotto forma di assegno ad personam non assorbibile (di importo pari alla differenza tra la paga base tabellare conglobata al 1 febbraio 2013, relativo al IV livello, e quella relativa al IV livello super del precedente CCNL); che pertanto non sussistevano gli estremi per l'inquadramento nel IV livello super, difettando i requisiti contrattualmente previsti; che tale affermazione aveva trovato piena conferma nelle deposizioni dei testi escussi nel giudizio di primo grado.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, parte appellata si costituiva tempestivamente in giudizio, con memoria difensiva depositata in Cancelleria il 22.11.2019, contestando la fondatezza delle avverse doglianze e in proposito osservando, quanto al primo motivo, che il giudice di prime cure non aveva emesso un provvedimento diverso da quello richiesto né attribuito un bene della vita diverso da quello contesto, essendosi piuttosto nella specie "concretizzato un errore materiale nella indicazione del IV livello del CCNL e non del IV livello Super richiesto nel ricorso per il periodo 1/4/2008 - 30/11/2013, emendabile con la procedura ex art. 287 c.p.c."; sosteneva poi, quanto al secondo motivo: che l'istruttoria espletata aveva confermato la fondatezza del proprio assunto; che l'art. 31 del CCNL sottoscritto il 2.5.2006 non prevedeva, per l'inquadramento nel IV livello super, l'espletamento di compiti di una certa complessità (come invece richiesto dal precedente CCNL del 16.2.2003, applicabile al caso deciso dalla sentenza della Corte di appello Milano confermata dalla S.C. con la sentenza citata da parte appellante). Concludeva dunque in conformità, invocando in via subordinata l'accoglimento dell'appello incidentale proposto per ottenere, ove non fosse possibile la correzione del segnalato errore materiale, la riforma della sentenza impugnata con il riconoscimento del IV livello super di cui all'art. 31 CCNL del 2.5.2006; il tutto, in ogni caso, con il favore delle spese di lite.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 26.10.2021 mediante lettura del dispositivo.
- 2 -
Il primo motivo di appello principale deve dirsi senza dubbio infondato (con conseguente assorbimento dell'appello incidentale condizionato), avendo il giudice di prime cure chiaramente accolto il ricorso volto a ottenere un inquadramento superiore rispetto a quello di pacifica spettanza e la condanna della controparte al pagamento delle connesse differenze retributive.
L'indicazione del IV livello del CCNL in luogo del IV livello super del CCNL del 2.5.2006 è dunque all'evidenza frutto di un mero errore materiale, specie in considerazione del fatto che il complessivo importo liquidato è esattamente pari a quello ivi richiesto da parte ricorrente a tale ultimo titolo.
- 3 -
Al fine di verificare la fondatezza o meno del secondo motivo di appello principale, giova in termini generali ricordare:
- che, a norma dell'art. 2103 c.c. - nella formulazione precedente la modifica apportata dal D.Lgs. n. 15 maggio 2015, n. 81, applicabile ratione temporis alla controversia in esame (in cui, come detto, l'accertamento del diritto al superiore inquadramento retributivo è stato richiesto a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro, ossia nella specie dall'1.4.2008) - al lavoratore utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza spetta il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore;
- che, al fine di determinare quale sia, in concreto, il corretto inquadramento da attribuire a un lavoratore subordinato (anche al fine dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti allo svolgimento di mansioni superiori), la S.C. è costante nell'affermare che il ragionamento dell'interprete debba procedere attraverso tre fasi successive, che vanno 1) dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dal predetto, 2) all'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti nel contratto collettivo di categoria fino 3) al raffronto tra il risultato della prima indagine e i requisiti previsti dalla normativa contrattuale individuati nella seconda (in questi termini, tra le tante, si vedano Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 30580 del 22.11.2019; Id., 20.2.2004, n. 3446; Id., 10.6.1999, n. 5728; Id., 25.7.1998, n. 7313;
- che di conseguenza, ove la contrattazione collettiva preveda, nel disciplinare la classificazione dei lavoratori, sia categorie o livelli (mediante declaratorie astratte e generali), sia distinti e specifici profili professionali, "l'indagine per determinare la qualifica spettante al lavoratore si esaurisce nel verificare la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore con quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla contrattazione collettiva come rientrante all'interno di una particolare categoria" (in questi termini, testualmente, si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 7129 del 30.7.1997);
- che inoltre, nel compiere tale valutazione di equivalenza, il giudice non può limitarsi all'esame del complesso delle operazioni materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore, dovendo anche accertare se tali operazioni siano state compiute con il livello di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata;
- che, infine, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c., condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (in questo, senso, per tutte, si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 16200 del 10.7.2009).
Orbene, premesso che nel giudizio di primo grado la società appellante non aveva eccepito alcunché in merito al mancato svolgimento, da parte ricorrente, del già ricordato ragionamento trifasico a sostegno delle proprie ragioni, il motivo di appello in esame deve dirsi fondato per le ragioni che si vanno a esporre.
Giova riportare il testo delle disposizioni contrattuali di riferimento, contenute nel citato CCNL del 2.5.2006 (pacificamente applicabile ratione temporis al rapporto in esame, intercorso a far data dall'1.4.2008):
- "Articolo 31 (Classificazione)
In relazione alle peculiarità e caratteristiche degli Istituti di vigilanza privata, i lavoratori sono classificati nei due seguenti ruoli: ...
Ruolo del personale tecnico-operativo...
Quarto livello super: ... guardie particolari giurate addette al piantonamento fisso che, in via continuativa e prevalente, svolgono anche compiti di sicurezza inerenti a sistemi computerizzati e gestiscono strumenti di controllo tecnologicamente avanzati, previsti dai capitolati d'appalto.
Quarto livello: guardie particolari giurate...";
- "Articolo 32 (Mutamenti di mansioni)
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni inerenti alla qualifica assegnatagli all'atto dell'assunzione.
In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente".
Alla luce di tale declaratoria contrattuale, il tratto distintivo del livello IV super rispetto al IV è all'evidenza costituito, per le guardie particolari giurate, dallo svolgimento "in via continuativa e prevalente", anche di "compiti di sicurezza inerenti a sistemi computerizzati", nonché dalla gestione di "strumenti di controllo tecnologicamente avanzati, previsti dai capitolati d'appalto".
Le deposizioni dei testi escussi sono state correttamente riportate dal giudice di prime cure nei termini che - per quanto qui di interesse - possono così riassumersi:
- il teste A.D. ha riferito della presenza del T. in portineria come addetto al controllo degli accessi, precisando: che lo stesso consegnava i badge ai visitatori e ne registrava la presenza al computer (cui accedeva "con una password"), utilizzando "dei file già predisposti"; che l'altro computer ivi esistente "veniva utilizzato per le relazioni di servizio e la ricezione ed invio delle mail"; che "in portineria c'era un dipendente della S. e un dipendente della B.. Nell'ultimo periodo i portieri della B. sono andati in pensione e i due rimasti facevano mattina e pomeriggio, mentre nella notte c'eravamo solo noi della S."; che c'era anche un computer dedicato all'allarme;
- il teste A.T. ha confermato che "il T. utilizzava il computer ed una password personale", aggiungendo: che "per quanto riguarda la gestione degli allarmi, specie antincendio, l'ingegnere ci mandava una e-mail per disinserire l'allarme e noi attraverso la password personale la disinserivamo e poi rispondevamo alla e-mail"; che "sia io che il ricorrente facevamo una relazione di fine turno attraverso il p.c. ...";
- il teste U.S. ha riferito: che "il T. aveva una password per accedere alla e-mail e per fare le relazioni ed in caso di problemi mandava una e-mail al responsabile della B."; che "Per quanto riguarda il rilascio del badge il ricorrente doveva compilare una mascherina presente, inserendo l'orario di entrata, i dati anagrafici e il reparto dove il visitatore si doveva recare";
- il teste S.N., premesso di aver conosciuto il T. dal 2008 al 2013 nel periodo di lavoro presso la B., ha confermato che il ricorrente controllava "gli ingressi nello stabilimento", dovendo "consegnare una password ad ogni visitatore ... utilizzando il pc .... Utilizzava una password personale di cui ricordo anche i dati: L..turrinibms.com" come pure che lo stesso si occupava "del controllo della merce in uscita, ponendo un apposito sigillo", e "del controllo visivo delle telecamere attraverso un pc", cui "accedeva con una password";
- il teste S.F. ha riferito che il T. "rispondeva al telefono", "usava il pc con password personale per compilare la scheda e per consegnare al visitatore il badge o la password", aggiungendo: che "in caso di trasportatori era necessario controllare l'assicurazione e la revisione"; che "di solito il PC delle telecamere era sempre acceso oppure si doveva accendere con la password personale"; che "sia io che il T. dovevamo controllare la merce in uscita e apporvi un sigillo"; che "spettava sia a me che al T. il controllo degli allarmi antincendio, perimetrali e della centrale termica e dovevamo chiamare il tecnico addetto per ... allarme. Dovevamo visualizzare le telecamere della vigilanza"; che "di giorno c'era sempre il portiere con noi, tranne la notte. Il portiere svolgeva le nostre stesse mansioni".
Orbene, alla luce di tali deposizioni, è emerso con sufficiente chiarezza che il ricorrente:
- era costantemente adibito al servizio presso la portineria della B., unitamente (prevalentemente nei turni diurni) o in assenza (prevalentemente nel turno notturno) dei portieri dipendenti della società committente: l'affermazione di parte appellante secondo la quale tale assegnazione non sarebbe stata continua è rimasta priva di idonei riscontri probatori; lo stesso dicasi per l'asserito prevalente svolgimento, da parte del medesimo, dell'attività di "controllo di ronda" con "giri in autovettura intorno allo stabilimento", non avendo alcuno dei testi escussi riferito al riguardo;
- si occupava del controllo dei visitatori sia all'ingresso sia all'uscita (nel caso in cui gli stessi recassero con sé della merce): tale controllo consisteva nella registrazione dei dati del soggetto in un foglio elettronico predisposto e nella consegna allo stesso di un badge o di una password;
- visionava le riprese delle telecamere di sorveglianza;
- usava il computer per l'invio e la ricezione di posta elettronica e per la redazione delle relazioni sulle attività svolte durante il turno di servizio;
- ove richiesto, utilizzava il computer per disinserire l'allarme (specie antincendio) attraverso apposita password in dotazione e ne dava conferma via mail.
In tale contesto, dunque, possono ricondursi ai "compiti di sicurezza inerenti a sistemi computerizzati" e alla gestione di "strumenti di controllo tecnologicamente avanzati" le sole attività di costante controllo delle riprese delle telecamere di sorveglianza (collegate a uno dei computer esistenti nella portineria, cui il T. aveva autonomo accesso) e di disinserimento del sistema di allarme: attività quest'ultima però non continuativa né prevalente, avendo il teste T. - l'unico ad aver riferito al riguardo - precisato che la stessa veniva svolta quando richiesto. Non altrettanto può dirsi in merito agli altri compiti di sicurezza sopra descritti, che non ineriscono a sistemi computerizzati (come richiesto dalla norma contrattuale di riferimento) ma all'accesso fisico delle persone ai locali aziendali e ai connessi obblighi di reportistica, e in relazione ai quali l'uso degli strumenti informatici è un mero strumento, e non l'oggetto del controllo.
Tanto chiarito, risulta agevole affermare che il pur costante controllo delle riprese delle telecamere di sorveglianza non fosse sufficiente a qualificare le mansioni svolte dal T. come superiori rispetto al livello IV di inquadramento.
Premesso che tale attività non era né l'unica né quella prevalente svolta dal predetto (occupandosi egli anche e soprattutto delle varie attività connesse al controllo fisico degli accessi dei visitatori, ampiamente descritte nel ricorso di primo grado), come pure che della stessa si occupavano anche gli altri soggetti addetti al servizio di vigilanza inseriti negli stessi turni del T. (ivi compresi, a eccezione dei turni notturni, i portieri dipendenti della società committente del servizio), deve ritersi che la stessa non si traducesse, in realità, nello svolgimento di "compiti di sicurezza inerenti a sistemi computerizzati", e meno che mai nella "gestione di strumenti di controllo tecnologicamente avanzati", atteso che la gestione di simili strumenti è concetto nel quale rientrano attività ben più complesse rispetto al mero controllo visivo delle immagini di un monitor o alla digitazione di tasti di un computer al fine di effettuare la richiesta disattivazione del sistema d'allarme e di darne conferma.
I citati riferimenti contenuti nella declaratoria relativa al IV livello super devono dunque estrinsecarsi - non trovando altrimenti alcuna differenziazione con l'ipotesi di cui alla declaratoria relativa al IV livello - alle ipotesi in cui l'attività di vigilanza e di controllo avvenga essenzialmente attraverso un sistema computerizzato e in cui l'intervento dell'uomo non si risolva in una diretta attività di vigilanza e controllo, ma risulti prevalentemente di gestione dello stesso sistema computerizzato.
Viceversa, la parte di attività di vigilanza in concreto svolta dal T. con l'utilizzo del computer - così come descritta dai testi sopra citati - non si differenzia in alcun modo, sotto il profilo di una maggiore professionalità, dalle altre attività di vigilanza allo stesso affidate, mirando l'utilizzo di sistemi computerizzati esclusivamente a facilitare e rendere più efficace l'attività stessa, ma non certo a caratterizzarla in alcun modo (nel senso che la stessa rimane pur sempre affidata al controllo diretto e imprescindibile del vigile), ossia a connotarla di maggiore professionalità rispetto all'attività della guardia che non si avvalga degli strumenti indicati.
Ai fini del riconoscimento delle mansioni di IV livello super, l'utilizzo di sistemi computerizzati (non a caso definiti tecnologicamente avanzati, connotazione che non può ritenersi presente in quelli descritti dai testi) deve dunque comportare un quid pluris di professionalità rispetto alla mera attività di vigilanza che appunto ne giustifichi il superiore livello retributivo: ipotesi che, per le ragioni dette, non si ravvisa nella fattispecie in esame.
Per completezza deve rilevarsi che dalla lettura del CCNL allegato si apprende che, nel parallelo ruolo amministrativo, il IV livello è conferito al personale addetto all'inserimento di dati informativi, mentre il livello IV super è riconosciuto agli impiegati che operano attraverso l'ausilio di strumenti informatici. Tale circostanza conferma ancora una volta che, secondo la volontà delle stesse parti sociali, il mero uso di un computer per lo svolgimento di operazioni elementari (quali quelle sopra descritte) non possa automaticamente portare al riconoscimento del livello IV super, potendo tale livello attribuirsi esclusivamente a personale che svolga attività più complesse.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni e in accoglimento del motivo di appello principale in esame, la sentenza di primo grado deve essere riformata e le domande ivi proposte da parte ricorrente respinte, siccome infondate.
- 4 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. e non potendosi nella specie ravvisare alcuna delle circostanze eccezionali di cui al riformato art. 92, comma 2, c.p.c., la parte appellata principale va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte nel doppio grado del giudizio che, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare (nella specie pari alla somma richiesta), 3) delle condizioni soggettive della parte, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 10.3.2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 77 del 2.4.2014, in vigore dal successivo 3.4.2014 e da applicarsi a tutte le liquidazioni successive a tale momento: art. 28 del d.m.), si liquidano in complessivi Euro 2.800,00 quanto al giudizio di primo grado e in complessivi Euro 2.700,00 quanto al giudizio di secondo grado, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA, nonché oltre al rimborso del contributo unificato versato nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 437 c.p.c., pronunciando sugli appelli principale e incidentale, in riforma della sentenza appellata, così provvede:
- rigetta le domande proposte nel giudizio di primo grado da M.F., in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore T.J., nonché da T.F. e T.V.;
- condanna la parte appellata testé indicata al pagamento, in favore della S. s.r.l., delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.800,00 quanto al giudizio di primo grado e in complessivi Euro 2.700,00 quanto al giudizio di secondo grado, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA, nonché oltre al rimborso del contributo unificato versato nel presente grado di giudizio.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2021.
