Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, Sent., 03/11/2021, n. 1219 contratto stipulato dalle parti nel 2014 avente ad oggetto la partecipazione di S.F. a un corso di formazione professionale

Mercoledì, 03 Novembre 2021 20:51

Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, Sent., 03/11/2021, n. 1219 G.A. S.R.L. CONSORTILE contro G.P. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE Con la sentenza n. 2874/2017

il Tribunale di Milano, in accoglimento delle domande formulate da F.S. nei confronti di G.P. s.r.l. e di G.A. s.r.l., aveva dichiarato risolto per inadempimento delle ultime il contratto stipulato dalle parti nel 2014 avente ad oggetto la partecipazione di S.F. a un corso di formazione professionale erogato da un ente britannico nel gennaio 2015.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa Carla Maria Bianchini - Presidente

Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo - Consigliera

Dott. Francesca Beoni - Giudice Ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel ricorso in opposizione di terzo avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1261/2019, decisa il 05/10/2021 e promossa

DA

G.A. S.R.L. CONSORTILE (C.F: (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DELL'ORO LAURA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA ALCIDE DE GASPERI, 3 20023 CERRO MAGGIORE (MI)

OPPONENTE

CONTRO

G.P. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (C.F. e P. IVA (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore

G.A. S.R.L., ora A.S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P. IVA (...)), in persona del liquidatore pro tempore

S.F. (C.F:(...))

OPPOSTI CONTUMACI

Il procuratore della parti, come sopra costituita, così precisava le

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 14.05.2021 G.S. s.r.l Consortile ha proposto opposizione di terzo nei confronti della sentenza n. 1261/2019 emessa da questa Corte d'Appello, passata in giudicato, pronunciata nei confronti di G.P. s.r.l. in Liquidazione, di G.A. s.r.l., ora A.S. s.r.l. in Liquidazione e di S.F., ritenendo che produca effetti pregiudizievoli nei propri confronti.

Con la sentenza n. 1261/2019, la Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza n. 2874/2017 del Tribunale di Milano aveva annullato la statuizione di condanna ex art. 96 c.p.c. disposta nei confronti di G.P. S.R.L. in Liquidazione di G.A. s.r.l., ora A.S. s.r.l. in liquidazione e confermato tutte le ulteriori statuizioni.

Con la sentenza n. 2874/2017 il Tribunale di Milano, in accoglimento delle domande formulate da F.S. nei confronti di G.P. s.r.l. e di G.A. s.r.l., aveva dichiarato risolto per inadempimento delle ultime il contratto stipulato dalle parti nel 2014 avente ad oggetto la partecipazione di S.F. a un corso di formazione professionale erogato da un ente britannico nel gennaio 2015.

Il Tribunale aveva affermato che tra le parti fosse stato siglato un contratto in forza del quale S.F. era stato ammesso alla partecipazione a un corso di formazione a Londra, a conclusione del quale al lavoratore (dipendente di G.P. s.r.l. e successivamente - a far data dal 01.12.2015- di G.A. s.r.l.) avrebbe dovuto essere consegnato un attestato di partecipazione e un tesserino SIA (Security Industry Authority); corrispettivamente, il lavoratore avrebbe dovuto pagare Euro 5.800,00, tramite trattenute in busta paga pari a Euro 161,00 mensili, quale corrispettivo del citato corso.

Il primo Giudice, posto che pacificamente l'attestato di partecipazione era stato consegnato a S.F. con oltre un anno di ritardo rispetto alla data di conclusione del corso e che altrettanto pacificamente il tesserino SIA non gli era stato mai rilasciato, aveva reputato di non scarsa importanza l'inadempimento delle società e considerata temeraria la resistenza in giudizio delle società convenute le aveva condannate per lite temeraria a rifondere a S.F., oltre alle spese di lite, anche l'ulteriore somma di Euro 500,00.

In conseguenza della dichiarata risoluzione, il Tribunale aveva condannato le società a restituire al dipendente la quota parte del corrispettivo già versato (Euro 3.707,00) per la partecipazione al corso e respinto la domanda - formulata in via riconvenzionale dalle s.r.l. - volta ad ottenere il pagamento del residuo ancora dovuto.

La Corte d'Appello con la sentenza n. 1261/2019, come si è detto, aveva parzialmente riformato la sentenza di I grado laddove il Tribunale aveva condannato le s.r.l. convenute per lite temeraria.

In particolare la Corte, ritenuta corretta la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti come effettuata dal Tribunale, ha evidenziato che "come previsto nel doc. 2, risulta infatti: che sia stata pagata da G.P. s.r.l. la fattura emessa dalla T.C. in relazione al corso in questione (cfr. doc. 3 appellanti); che sia stata G.P. s.r.l. a curare prenotazione di voli e alberghi per i partecipanti al corso londinese (docc. 4 e 5 appellanti); che sia stata G.P. s.r.l. a consentire ai partecipanti, propri dipendenti, di assentarsi dal lavoro per recarsi a frequentare il corso; infine, che sia stata G.P. ad eseguire le trattenute stipendiali previste per il pagamento del corrispettivo (Doc. 1 fascicolo appellato); che infine G.A. - subentrata a G.P. nella titolarità del rapporto di lavoro con S. dal 1.12.2015- abbia accordato all'appellato, con il già menzionato addendum del 25.1.2017, una ulteriore dilazione per il pagamento del corrispettivo, proseguendo sino ad allora nell'esecuzione delle trattenute mensili.

Se si valutano unitariamente detti elementi, risulta evidente che il ruolo di G.P. non fu quello di mero intermediario tra alunno e scuola, bensì quello di promotore, organizzatore e fornitore di un evento formativo destinato ai propri dipendenti, con assunzione contrattuale- a fronte del pagamento, da parte di S., di un corrispettivo non certo simbolico - di precisi obblighi organizzativi e formativi.

Tra questi obblighi, per espressa previsione contenuta nella domanda di partecipazione, risulta compreso quello di consegnare ai frequentanti attestato di merito volto a documentare la partecipazione al corso, nonché il c.d. tesserino SIA".

Tenuto conto che "l'attestato di frequenza sia stato consegnato all'appellato oltre un anno dopo la conclusione del corso, risultando quindi significativamente tardivo l'adempimento della s.r.l. Ancora è pacifico che, nonostante il positivo superamento dell'iter formativo da parte di S., il c.d. tesserino SIA non gli sia stato mai rilasciato", la Corte valutata "l'importanza dell'inadempimento già effettuata dal primo giudice, così come le correlate pronunce: di risoluzione del contratto stipulato da F.S. e G.P. per inadempimento di quest'ultima; di condanna delle appellanti alla restituzione di quanto già incassato a titolo di corrispettivo; di rigetto della domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento del saldo dovuto", confermava sul punto la sentenza di I grado.

Con l'opposizione di terzo G.A. s.r.l. Consortile si duole del fatto che la Corte d'Appello, confermando l'inadempimento contrattuale di G.P. s.r.l. in Liquidazione e di G.A. s.r.l. (ora A.S. s.r.l. in liquidazione) con conseguente condanna alla restituzione a S.F. dell'importo di Euro 3.707,00 pari a quanto già trattenuto al medesimo per la frequentazione del corso e con la conferma del rigetto della domanda di condanna del dipendente al pagamento dell'importo residuo di Euro 2.093,00, avrebbe leso - in via immediata e diretta - il proprio diritto di credito, in quanto - nella sua qualità di società consortile del consorzio cui partecipavano sia G.P. S.r.l. in liquidazione che G.A. s.r.l. - era stata l'odierna opponente a provvedere al pagamento del corso frequentato da S.F. come risulterebbe provato dagli allegati depositati, con accordo di successiva restituzione dell'importo anticipato.

A sostegno della propria doglianza l'opponente deposita altresì le dichiarazioni rese da alcuni colleghi partecipanti al medesimo corso frequentato da S.F. che - nella propria ottica - proverebbero l'osservanza da parte delle allora consorziate di G.A. s.r.l. - G.P. s.r.l. in liquidazione e G.A. S.r.l. - dell'obbligo di informazione circa gli adempimenti facenti capo ai partecipanti al predetto corso al fine di ottenere il rilascio del tesserino SIA. Da tali produzioni, l'opponente fa discendere che il mancato rilascio del tesserino era imputabile esclusivamente allo stesso S.F., il quale avrebbe omesso di trasmettere la documentazione richiesta alla società T.C..

Sostiene quindi che la sentenza n. 1261/2019 con la quale sono state accolte le conclusioni di S.F., la Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, ha pregiudicato il diritto di G.A. S.r.l. Consortile a veder ristorato il proprio credito di Euro 5.800,00 che l'opposto si era impegnato a restituire con rate mensili da trattenere sulle busta paga.

Chiede pertanto alla Corte di accertare la sussistenza del pregiudizio subito da G.A. S.r.l. Consortile a seguito della pronuncia da parte della Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, della Sentenza n. 1261/2019; di annullare la medesima e di condannare S.F. a rifondere la somma di Euro 5.800,00 oltre interessi legali.

Con decreto in data 27.07.2021 è stata disposta la trattazione della causa con il rito c.d. "cartolare", ai sensi dell'art. 221 comma 4 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in L. n. 77 del 2020, che ha modificato l'art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. n. 27 del 2020, nonché dell'art. 23 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in L. n. 176 del 1920, dell'art. 6 D.L. n. 44 del 1921 e dell'art. 7 D.L. n. 105 del 1921 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica.

Depositate note scritte nel termine assegnato mediante detto provvedimento da parte dell'opponente, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
Motivi della decisione

In via preliminare, verificata la regolarità delle notifiche del ricorso in opposizione di terzo, del decreto di fissazione dell'udienza, nonché del decreto del 27.07.2021 con il quale è stata disposta la trattazione della causa con il rito "cartolare", va dichiarata la contumacia di G.P. s.r.l. in Liquidazione, di G.A. s.r.l., ora A.S. s.r.l. in Liquidazione e di S.F..

L'opposizione è infondata.

In applicazione del principio di economia processuale e della "ragione più liquida", ripetutamente avallato dalla Suprema Corte di Cassazione, il Giudice "non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare, ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e quindi più rapidamente risolvibile: tale principio risponde alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzate attraverso gli artt. 24 e 111 Cost., e persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli" (cfr. Cass. Civ. sez. un. 8 maggio 2014 n. 9936).

Il principio della ragione più liquida, quindi, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cass. Civ., Sez. VI, 28.5.2014 n. 12002).

Nella fattispecie in esame il Collegio osserva che la società opponente deduce di aver provveduto direttamente all'anticipazione delle spese di partecipazione al corso, di quelle di vitto e di alloggio a favore dei partecipanti al corso, tra cui S.F., con l'accordo che i medesimi avrebbero provveduto a restituire l'importo anticipato pari a Euro 5.800,00 ciascuno tramite rate mensili da detrarsi dallo stipendio.

A sostegno della domanda l'opponente produce tre fatture emesse da T.C., società organizzatrice, nonché un prospetto riepilogativo delle cene dei partecipanti, tutte intestate a G.A. s.r.l. Consortile che tuttavia nulla provano in ordine al soggetto che ha proceduto al relativo pagamento.

Tenuto conto che l'onere della prova grava su chi intende far valere il proprio diritto, G.A. s.r.l. Consortile avrebbe dovuto provare di aver eseguito il relativo pagamento e ciò ancor più in presenza della statuizione, passata in giudicato, con cui la Corte d'Appello con la sentenza n. 1261/2019 ha affermato che il pagamento era stato eseguito da G.P. s.r.l. in liquidazione come da documentazione dalla medesima allegata agli atti del relativo giudizio.

La carenza di elementi probatori in ordine all'esecuzione del pagamento da parte di G Action s.r.l. Consortile e del conseguente pregiudizio che e avrebbe subito per effetto della sentenza n. 1261/2019 della Corte d'Appello di Milano non possono che portare al rigetto dell'opposizione di terzo.

Tutte le ulteriori questioni sottoposte all'esame di questa Corte devono pertanto ritenersi assorbite.

Nulla sulle spese stante la contumacia delle parti opposte.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'opponente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

Respinge l'opposizione di terzo proposta avverso la sentenza n. 1261/2019 della Corte d'Appello di Milano.

Nulla sulle spese.

Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012.
Conclusione

Così deciso in Milano, il 5 ottobre 2021.

Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2021.

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