Tribunale Prato, Sez. Unica, Sent., 14/10/2020, n. 487 per cui la società S.M. aveva predisposto il servizio di vigilanza fissa con guardia giurata.

Mercoledì, 14 Ottobre 2020 07:27

Per cui la società S.M. aveva predisposto il servizio di vigilanza fissa con guardia giurata; che i testi, inoltre, hanno confermato che il servizio di prossimità offerto al sig...

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Sezione Unica Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Sara Fioroni, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3839/2017 promossa da:

S.M.T. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA (...), rappresentata e difesa dall'avv. Michela De Luca (c.f. (...)), elettivamente domiciliata in Prato, viale della Repubblica n. 179, presso lo studio del difensore;

APPELLANTE

contro

M.G.D., c.f. (...), rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Lari (c.f. (...)), elettivamente domiciliata in Prato, viale della Repubblica n. 138, presso lo studio del difensore;

APPELLATO

Oggetto: inadempimento contrattuale

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.S.M.T. s.r.l. (di seguito: "S.M.") ha proposto appello, con atto di citazione, avverso la sentenza n. 173/2017 emessa dal Giudice di Pace in data 30.03.2017 e pubblicata il 31.03.2017, che, in accoglimento delle domande formulate da M.G.D., ha dichiarato la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 25.06.2013, ha ritenuto non dovuta - da parte del sig. G.D. - la somma di Euro 1.764,00 di cui alla fattura emessa dall'odierno appellante n. 19931/2015, condannando altresì quest'ultimo al pagamento dell'importo pari ad Euro 1.523,50 a titolo del risarcimento del danno subito dallo stesso G.D. e alla refusione delle spese processuali.

1.2 Ha premesso la S.M.: che con atto di citazione ritualmente notificato M.G.D. ha adito il Giudice di Pace per sentire dichiarata la risoluzione del contratto stipulato in data 25.06.2013 per grave inadempimento dell'appellante, con conseguente declaratoria di illegittimità della richiesta di pagamento di Euro 1.764,00 di cui alla fattura da quest'ultima emessa e condanna di S.M. al risarcimento del danno subito; che l'odierna parte appellante si è costituita in giudizio contestando tutto quanto dedotto dal sig. G.D., chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, il rigetto della domanda attorea; che la causa di primo grado è stata istruita mediante documenti, interpello dell'attore e prove testimoniali; che il Giudice di Pace di Prato, con la sentenza n. 173/2017, ha accolto le domande avanzate da M.G.D..

1.3 Ciò premesso, la S.M. ha impugnato la sentenza di primo grado, deducendo in particolare, come primo motivo di appello: che il giudice di prime cure ha errato nell'interpretare la clausola contrattuale contemplante la facoltà di recesso dell'utente e l'art. 1373, comma 3, c.c., ritenendo tale clausola come multa penitenziale anziché come penale per anticipato recesso; che il sig. G.D. ha esercitato la facoltà di recesso unilaterale libero prevista dal contratto, senza mai lamentare alcunché in merito al servizio offerto da M., né in sede di disdetta né precedentemente; che l'art. 4 del contratto non prevede alcuna somma per l'esercizio del diritto di recesso; che a fronte del recesso libero e immediato comunicato dall'appellato con lettera raccomandata spedita il 15.07.2015, la S.M. ha emesso la fattura n. (...) del 02.09.2015 per l'importo di Euro 1.764,00 a titolo di penale per l'anticipata risoluzione contrattuale; che il recesso esercitato da M.G.D., stando a quanto previsto dall'art. 4 del contratto, non costituisce una multa penitenziale ai sensi dell'art. 1373, comma 3, c.c., in quanto l'efficacia del recesso, in relazione ai fatti per cui è causa, non è legata al versamento di un corrispettivo; che dal tenore della norma citata si evince che il recesso è libero e incondizionato e che solo successivamente al suo esercizio sorge un debito a carico del soggetto che lo ha esercitato; che alla data della notifica dell'atto di citazione relativo al giudizio di primo grado parte appellata aveva già provveduto a scollegare arbitrariamente l'impianto di allarme senza pagare alcuna penale; che la domanda di risoluzione contrattuale per grave inadempimento avanzata dal sig. G.D. è inammissibile, dato che il contratto in questione deve già considerarsi risolto in forza del libero recesso; che i due rimedi sono alternativi ed incompatibili fra loro.

1.3.1 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata deducendo il vizio di ultrapetizione nella parte in cui il Giudice di Pace ha configurato la clausola contrattuale di cui all'art. 4 come multa penitenziale, non tenendo conto che non vi è tra le parti alcuna contestazione circa la natura di tale clausola quale penale.

1.3.2 La S.M., inoltre, come terzo motivo di impugnazione, ha rilevato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in merito all'esecuzione del servizio di prossimità e la violazione, da parte del giudice di primo grado, dell'art. 116 c.p.c., esponendo in particolare: che le risultanze probatorie, in ogni caso, hanno messo in luce la totale infondatezza e pretestuosità di tutte le domande e pretese avanzate dalla controparte: che il servizio di prossimità previsto per la zona P./C. non corrisponde, come afferma erroneamente il Giudice di Pace, a quello pubblicizzato nei volantini costituente una sperimentale tecnica di vigilanza denominata "ronda e GPS"; che tale tecnica di vigilanza non è mai stata promessa ai clienti in quanto non è mai stata attivata; che il volantino prodotto riguarda un servizio regolato da un apposito format contrattuale e da un modello di adesione ben distinto che il sig. G.D. non ha mai sottoscritto e che gli agenti della M. non erano autorizzati a consegnare ai clienti; che il Giudice di Pace ha errato nel ritenere che il termine "prossimità" sul contratto stipulato da M.G.D. corrisponda a quello del volantino sulla base del fatto che il servizio di prossimità risulta essere un marchio registrato; che il volantino in questione riguarda un servizio a parte mai contrattualizzato agli utenti, e quindi nemmeno alla controparte, la quale peraltro non ha mai pagato alcuna somma aggiuntiva per tale servizio; che i testi escussi hanno confermato che il servizio di prossimità offerto in via del tutto sperimentale al sig. G.D. prevedeva la presenza di un auto con guardie giurate in orario pomeridiano per effettuare ronde presso le abitazioni dei clienti che avevano prestato adesione; che, come affermato dal teste P.S., parte appellata è uno degli abitanti della zona P./C. per cui la società S.M. aveva predisposto il servizio di vigilanza fissa con guardia giurata; che i testi, inoltre, hanno confermato che il servizio di prossimità offerto al sig. G.D. differisce da quello del volantino pubblicitario; che quest'ultimo servizio non è mai stato attivato in alcun luogo e l'istituto di vigilanza non ha mai concluso alcun contratto avente a oggetto un siffatto servizio; che, quindi, nessun inadempimento contrattuale può essere imputato alla società appellante; che i testi G.S. e A.V. devono considerarsi incapaci a testimoniare, avendo lavorato presso la S.M. e prestando attualmente attività lavorativa presso il concorrente Istituto di Vigilanza Pratopol; che entrambi i testimoni, infatti, hanno interesse all'accoglimento della domanda svolta dal sig. G.D. in quanto hanno stipulato con la medesima un nuovo contratto; che la prova testimoniale richiesta in primo grado dall'odierna appellata è inammissibile, poiché volta a provare patti aggiunti e/o contrari al contenuto del contratto; che il Giudice di Pace, pur ritenendo che nessuno dei testi sentiti sia terzo ed indifferente rispetto alle parti in causa, ha tuttavia posto a fondamento della decisione le dichiarazioni rese dai testimoni indotti da M.G.D..

1.3.3 Parte appellante, infine, ha evidenziato che, in ogni caso, non sussistono i presupposti per pronunciare la risoluzione contrattuale - atteso che l'eventuale inadempimento della S.M. non è caratterizzato dal requisito della gravità - , che il contratto in questione è un contratto ad esecuzione continuata o periodica, che ai sensi dell'art. 1458 c.c. l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, che il giudice di prime cure ha errato nel riconoscere al sig. G.D. la somma pari ad Euro 1.523,50 a titolo di risarcimento del danno e di aver corrisposto in adempimento della sentenza di primo grado l'importo complessivo di Euro 3.625,60.

1.4 L'appellante, quindi, ha concluso affinché, in riforma della sentenza n. 173/2017, vengano rigettate tutte le domande formulate da M.G.D., compresa la domanda di risarcimento del danno, e quest'ultima sia condannata alla restituzione di quanto versato in adempimento della sentenza di primo grado.

2. Si è costituito in giudizio M.G.D., il quale ha chiesto il rigetto dell'appello proposto e, quanto al merito, ha allegato: che, una volta ricevuta la fattura emessa dall'appellante, lungi dal volere pagare qualsiasi somma, ha notificato in data 20.10.2015 atto di citazione con domanda di risoluzione contrattuale per grave reiterato inadempimento, sostenendo l'illegittimità della penale pretesa e richiedendo il risarcimento dei danni subiti per la mancata esecuzione del servizio; che l'assunto difensivo della S.M., secondo cui la somma posta a corrispettivo del recesso non rappresenta una multa penitenziale di cui all'art. 1373, comma 3, c.c. ma una penale contrattuale dovuta per l'esercizio libero e incondizionato del diritto del recesso, è del tutto arbitrario e privo di fondamento; che nessuna deroga alla disciplina dell'art. citato è stata apportata dalle parti; che, quindi, il capo della sentenza del giudice di primo grado su questo punto non merita affatto di essere censurato; che la giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata da parte appellante non ha nulla a che vedere con il caso concreto; che il legale del sig. G.D. ha contestato il pagamento di qualunque penale con fax del 05.10.2015, richiedendo anche la restituzione di quanto indebitamente pagato; che, in ogni caso, una clausola del tipo di quella per cui si discute deve considerarsi nulla, in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 36 Codice del Consumo e, comunque, inefficace ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.; che anche il motivo relativo al vizio di ultrapetizione deve essere respinto; che in cosa consiste il servizio di prossimità è emerso sia dal volantino pubblicitario consegnato al sig. G.D. in occasione della stipula del contratto, sia dal tenore delle mails scambiate dal sig. S. con gli altri responsabili del servizio, nonché dalle testimonianze assunte; che tale servizio non ha mia funzionato è un dato di fatto ammesso pure dalla controparte; che il servizio di prossimità, a differenza di quanto sostenuto da S.M., corrisponde a quello descritto nel volantino informativo, a nulla rilevando se la registrazione del relativo marchio sia stata effettuata da M. Città di Latina e non direttamente da S.M.T. s.r.l.; che, tra l'altro, un servizio di vigilanza senza la previsione contrattuale della prova del suo svolgimento a favore dell'utente non sarebbe neppure ammissibile alla luce della norma UNI 10891; che il servizio in questione rappresentava il tratto distintivo e di maggior pregio del contratto e per esso è stato pagato un corrispettivo di Euro 50,00, oltre iva, mensili in più rispetto all'abbonamento del solo servizio di "pronto intervento"; che il grave inadempimento in cui è incorsa la S.M. giustifica la risoluzione dell'intero contratto con l'obbligo di risarcire il danno patrimoniale patito, costituito dai canoni pagati per un servizio mai eseguito; che non coglie nel segno l'eccepita incapacità a testimoniare e l'eccezione di inammissibilità della testimonianza ai sensi dell'art. 2722 c.c.; che il giudice di prime cure ha ritenuto congrua la somma indicata in atto di citazione a titolo di risarcimento del danno e tale valutazione equitativa non può essere contestata in sede di appello; che, come evidenziato nella sentenza impugnata, sussiste il requisito della gravità dell'inadempimento, considerando che l'appellato ha sempre regolarmente pagato il canone per il servizio di prossimità, mai reso, e che controparte in primo grado non ha mai contestato di avere applicato un aumento di Euro 50,00,oltre iva, al canone per l'espletamento del servizio di cui si discute; che l'art. 1458 c.c., nell'escludere la restituzione delle prestazioni già eseguite nei contratti di durata, ha riguardo alle prestazioni effettivamente svolte da ambo le parti e non a quelle eseguite dal solo contraente adempiente.

3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.

4. L'appello proposto da S.M. è fondato per i motivi e nei limiti di seguito esposti.

5. Ritiene codesto Tribunale adito che il Giudice di Pace abbia errato nel considerare non fondata l'eccezione di intervenuto recesso sollevata dalla società appellante nel corso del giudizio di primo grado.

5.1 A tale riguardo, però, occorre rilevare che il giudice di prime cure, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, non è incorso in alcun vizio di ultrapetizione, che ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti sancito dall'art. 99 c.p.c., alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (cfr. Cass. civile n. 9452/2014). Trattasi di un vizio che viene in rilievo, in sostanza, nel momento in cui il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. 455/2011).

5.2 Ed invero, nel caso di specie, il fatto che il Giudice di primo grado abbia ritenuto la somma pari ad Euro 1.764,00 alla stregua di una multa penitenziale e non di una penale per recesso anticipato rientra nell'ambito dell'attività di interpretazione e di qualificazione giuridica dei fatti posti a fondamento della domanda spettante al giudicante in sede di decisione della causa.

6. Ciò posto, l'art. 4 delle Condizioni Generali di Contratto prevede che "Il presente contratto avrà durata di anni cinque e si intenderà tacitamente rinnovato per eguale periodo e così di seguito, salvo disdetta da darsi per lettera raccomandata A.R. almeno 6 mesi prima della scadenza. Il recesso di una delle parti dovrà essere comunicato all'altro CONTRAENTE con lettera raccomandata A/R con 60 giorni di preavviso. L'anticipato recesso dell'UTENTE dal presente contratto comporterà a carico dello stesso l'addebito di una somma pari al 30% dei canoni residui e comunque in misura non superiore ad una annualità di canone, oltre al rimborso dei costi di installazione dell'impianto diminuiti del 10% in ragione di ogni anno di durata del contratto".

6.1 Risulta, inoltre, che M.G.D., con lettera raccomandata spedita in data 15.07.2015, ha comunicato il recesso dal contratto relativo alla sua abitazione, con decorrenza immediata ("Comunico la mia volontà di recedere dal contratto in oggetto con effetto immediato") e che la società S., a fronte di questa comunicazione, ha emesso la fattura n. (...) del 02.09.2015 per l'importo di Euro 1.764,00 con causale "penale per anticipata risoluzione contrattuale da 01.09.2015 a 30.09.2015)".

6.2 Come rilevato dallo stesso Giudice di Pace, non vi è alcun dubbio che parte appellata, con la lettera raccomandata di cui sopra, abbia voluto esercitare il diritto di recesso anticipato dal contratto, manifestando la sua volontà di non volere proseguire nell'esecuzione del contratto medesimo. Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo cure, alla data della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado deve ritenersi che il rapporto contrattuale tra le odierne parti fosse già sciolto a causa dell'intervenuto recesso da esso da parte della sig, G.D..

6.3 La somma di cui alla fattura n. (...) emessa da S.M. non assurge in alcun modo a corrispettivo per l'esercizio del recesso ex art. 1373, comma 3, c.c., secondo cui "qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto da quando la prestazione è eseguita" (c.d. multa penitenziale). Dal tenore complessivo dell'art. 4 citato, infatti, non si evince affatto che le parti abbiano voluto subordinare l'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso all'esecuzione della prestazione pattuita (pagamento della somma calcolata secondo quanto indicato nell'art. 4 in questione). Trattasi di un recesso libero, non condizionato al versamento di una somma di denaro quale corrispettivo, che risponde all'esigenza di bilanciare i contrapposti interessi delle parti, quello del recedente che intende sciogliersi dal vincolo contrattuale e quello della controparte che subisce l'altrui esercizio del diritto in questione. L'importo fatturato dalla società appellante pari ad Euro 1.764,00, difatti, rappresenta il credito sorto in capo a quest'ultima per effetto della manifestazione della volontà di recedere dal contratto espressa da M.G.D., non deponendo in favore della qualificazione di detto importo alla stregua di una multa penitenziale neanche l'utilizzo, all'interno della clausola contrattuale di cui si discute, del verbo "comportare", che, anzi, fa ritenere che il pagamento delle somme calcolate secondo quanto disposto nell'art. 4 delle Condizioni Generali di Contratto rappresenti un posterius, in termini di conseguenze, rispetto al momento dell'esercizio del diritto di recesso e non il corrispettivo per l'esercizio del diritto medesimo.

6.4 Il contratto stipulato tra le odierne parti in data 25.06.2013, quindi, deve considerarsi già sciolto alla data in cui l'appellato ha provveduto a notificare l'atto di citazione introduttivo del processo di primo grado, con la conseguenza che la domanda di risoluzione contrattuale avanzata da M.G.D. deve essere rigettata, essendo i due rimedi, quello del recesso e quello della risoluzione per inadempimento, incompatibili tra loro sia sotto il profilo strutturale che sotto il profilo funzionale.

6.5 Il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale comporta il rigetto della domanda - con essa connessa - di risarcimento del danno formulata dal sig. G.D. e l'assorbimento, in esso, di ogni ulteriore motivo di gravame.

7. Deve essere altresì accolta la domanda avanzata da S.M. di restituzione delle somme versate in adempimento della sentenza di primo grado, avendo fornito la prova del loro effettivo esborso, non costituendo tale richiesta una domanda nuova (cfr. Cass. n. 16152/2010, per cui "La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello"; Cass. n. 16559/2005, secondo cui "il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza"; Cass. n. 17245/2015 ha ribadito che "L'art. 336 cod. proc. civ., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, vengano meno immediatamente l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente; e con la ulteriore conseguenza che, a fronte di una domanda in tal senso della parte risultante vincitrice, i giudici d'appello sono tenuti a disporre la totale restituzione delle somme che la parte vittoriosa in sede di gravame era stata obbligata a corrispondere, dovendovisi includere tutte le relative componenti al fine di conseguire il risultato della restitutio in integrum e del ripristino della situazione precedente").

8. L'accoglimento dell'appello per i motivi e nei limiti di cui sopra impone all'adito Tribunale, anche d'ufficio, di procedere alla rideterminazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che devono essere poste in capo alla parte risultata complessivamente soccombente.

8.1 A tal fine, le spese di lite del giudizio di primo grado devono essere poste a carico di parte appellata. I compensi professionali devono essere liquidati come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, in base al valore ed alla complessità della causa, applicando i valori per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale.

8.2 Analogamente, anche le spese processuali del presente giudizio devono essere sopportate da M.G.D. e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri sopra indicati, escludendo il compenso previsto per la fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da S.M.T. s.r.l. avverso la sentenza n. 173/2017 emessa dal Giudice di Pace di Prato e depositata in cancelleria il 31.03.2017, ogni contraria, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) in accoglimento dell'appello proposto, rigetta la domanda di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno formulata da M.G.D.;

2) condanna M.G.D. al pagamento in favore di S.M.T. s.r.l., a titolo di restituzione delle somme versate da quest'ultima in adempimento della sentenza di primo grado, della somma di Euro 3.625,60;

3) condanna M.G.D. al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore di S.M. s.r.l., che liquida in complessivi Euro 1.486,88, di cui Euro 146,88 per spese ed Euro 1.340,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, oltre IVA e CPA come per legge;

4) condanna M.G.D. al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di S.M.T. s.r.l., che liquida in complessivi Euro 1.794,00, di cui Euro 174,00 per spese e Euro 1.620,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, oltre IVA e CPA come per legge;

Conclusione
Così deciso in Prato, il 13 ottobre 2020.

Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2020.

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