TAR LAZIO: sul ricorso numero di registro generale 15111 del 2015, proposto da -OMISSIS- contro Ministero dell'Interno e Questura di Roma per l'annullamento del Decreto del 14. 9.2015

Mercoledì, 10 Novembre 2021 06:34

sul ricorso numero di registro generale 15111 del 2015, proposto da -OMISSIS- contro Ministero dell'Interno e Questura di Roma per l'annullamento del Decreto del 14. 9.2015, nr. DIV. III . Cat. 16^/B - 6^/G notificato in data 19.9.2015, con il quale il Questore della Provincia di Roma ha revocato il Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e del Porto di Pistola

Pubblicato il 10/11/2021
N. 11545/2021 REG.PROV.COLL.

N. 15111/2015 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15111 del 2015, proposto da 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Cherubini e Giancarlo Pica, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Rizzelli in Roma, via Paraguay, 5;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Roma rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento

del Decreto del 14. 9.2015, nr. DIV. III . Cat. 16^/B - 6^/G notificato in data 19.9.2015, con il quale il Questore della Provincia di Roma ha revocato il Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e del Porto di Pistola per difesa personale a tassa ridotta, con contestuale ritiro dei Titoli di P.S e sequestro amministrativo di tutte le armi e munizioni dallo stesso detenute;

di ogni altro atto preordinato, coordinato, consequenziale e comunque connesso; 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2021 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Con Decreto del 14.09.2015, nr. DIV. III . Cat. 16^/B - 6^/G, notificato in data 19.9.2015, il Questore della Provincia di Roma ha revocato il Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e del Porto di Pistola per difesa personale a tassa ridotta all’interessato, con contestuale ritiro dei Titoli di P.S e sequestro amministrativo di tutte le armi e munizioni dallo stesso detenute.

L’istante, titolare di porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta, e Decreto di Guardia Particolare Giurata, in servizi presso l'Istituto di Vigilanza privata "-OMISSIS-" è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in data 14.7.2015, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Velletri, in quanto indagato i reati di cui all' art. 73 del d.P.R. 309/90 e artt. 81 e 110 C.P.-.

Il Questore ha ritenuto fossero venuti a mancare i requisiti della "buona condotta" previsti e prescritti dall' art. 138 T.U.L.P.S., per cui la -OMISSIS- provvedeva a comunicare all’interessato la sospensione dall' attività lavorativa e dalla retribuzione con decorrenza dal 14.8.2015.

Avverso il suddetto provvedimento ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:

1) violazione o falsa applicazione degli artt. 10, 11, 43 e 138 del TULPS approvato con r. d. 773/1931. Eccesso di potere per assenza di motivazione e difetto di istruttoria; ingiustizia manifesta e perplessità.

Il questore di Roma si sarebbe limitato a prendere atto della pendenza del procedimento penale, senza alcun accertamento e valutazione delle circostanze di fatto.

Il provvedimento impugnato risulta fondato sull’unica circostanza della pendenza del procedimento penale.

La sottoposizione del ricorrente ad un'indagine penale non sarebbe circostanza sufficiente, a far venir meno il requisito della buona condotta e, quindi, a giustificare la revoca dell'autorizzazione di polizia.

Il provvedimento impugnato si baserebbe su un'interpretazione restrittiva dell'art. 11 del T.U.L.P.S., rispetto al principio costituzionale di presunzione di innocenza (cfr. art. 27 Cost.) lasciando indimostrata 1'inidoneità del richiedente al rinnovo del titolo di polizia, in assenza di indizi circa il venir meno del requisito della buona condotta e l’abuso del predetto titolo da parte del detentore.

L'Amministrazione avrebbe omesso un’autonoma ed approfondita analisi del fatto oggetto di contestazione penale; non avrebbe fornito la prova della sussistenza di significativi indizi di cattiva condotta e di inaffidabilità quanto al mantenimento della qualifica di G.P.G. per cui la revoca del decreto di approvazione sarebbe privo di adeguata motivazione;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost , degli artt. 10, 11 e 39 t.u.l.p.s., nonché dell' art 3 della l. n. 241 /1990, eccesso di potere, violazione dei principi di ragionevolezza e di buona amministrazione sotto il profilo della proporzionalità dell' azione amministrativa, motivazione contraddittoria, assente e/o illogica, travisamento dei fatti.

Il questore avrebbe dovuto valutare la possibilità di sospendere, invece di revocare, le autorizzazioni di polizia rilasciate.

La revoca discrezionale del porto di armi, disciplinata dall'art. 43, comma 2, TULPS prevede che l'autorità amministrativa esprima un giudizio di inaffidabilità del soggetto in precedenza autorizzato tale da far temere che possa abusare delle armi.

Sarebbe stato violato il principio di ragionevolezza in assenza di una motivazione dell’Amministrazione sul giudizio di inaffidabilità.

L' Amministrazione, nelle more del giudizio penale, non avrebbe dovuto adottare la revoca delle autorizzazioni di polizia ex art. 11 T.U.L.P.S., ma disporre la loro sospensione ex art. 10 del medesimo Testo Unico.

Anche a volere ammettere la sussistenza di quelle ragioni di urgenza menzionate nel divieto ex art. 39 T.U.L.P.S., 1' Amministrazione avrebbe dovuto graduare il proprio intervento, adottando la misura più lieve, proporzionata allo stadio ancora incompleto dell’istruttoria, e in esito a questa, adottare i provvedimenti più gravi;

3) violazione di legge per omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990.

Il Ministero dell'Interno e si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, senza depositare tuttavia alcuna memoria difensiva e documenti.

All’udienza del 19 ottobre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1. Alla luce di quanto sopra descritto il collegio osserva che, allo stato degli atti, la causa non è matura per la decisione, occorrendo disporre incombenti istruttori.

In particolare, è necessario acquisire dall’Amministrazione intimata, in via istruttoria, una relazione che fornisca adeguati chiarimenti in ordine alle motivazioni degli atti impugnati con particolare riferimento all’esito della vicenda penale inerente i reati di cui all' art. 73 del d.P.R. 309/90 e artt. 81 e 110 C.P., menzionati nel provvedimento impugnato.

2. Deve, pertanto, essere ordinato alla Questura di Roma di depositare la suddetta relazione nonché copia della decisione eventualmente emessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente ordinanza.

Rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza del 10.1.2022.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), sospesa ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese, ordina alla Questura di Roma di provvedere all’incombente istruttorio di cui in motivazione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica, o dalla comunicazione in via amministrativa se anteriore, della presente ordinanza.

Fissa per il prosieguo la Pubblica Udienza del 10.1.2022.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenzo Blanda Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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