REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere
Dott. GALLO Domenico - Consigliere
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) F.G. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 289/2009 TRIB. LIBERTA' di TORINO, del 16/11/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO;
lette/sentite le conclusioni del PG, Dott. SALVI Giovanni che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Pezzullo del foro di Napoli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Decidendo sull'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Biella avverso l'ordinanza del locale gip dell'1.2.2010, che aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere già applicata nei confronti di F. G. per i reati di rapina aggravata e altro, con quella degli arresti domiciliari, il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza del 16.11.2010, in riforma del provvedimento impugnato, disponeva il ripristino della più grave misura custodiale.
I giudici del riesame ricordavano, tra l'altro, le modalità della rapina contestata all'imputato e ai suoi complici, che aveva avuto come obiettivo il caveau della società di vigilanza privata e trasporto custodia-valori "All-System/Mondialpol",ed era stata eseguita con una minuziosa predisposizione di uomini e di mezzi, avendo il commando dei rapinatori la disponibilità di armi micidiali, di divise da carabiniere utilizzate per facilitare l'accesso al caveau, di autovetture, furgoni e motociclette, alcuni dei mezzi di provenienza furtiva, impiegati per giungere presso l'obiettivo, altri "puliti" utilizzati per la fuga; e sottolineavano, ancora, la rete di collegamenti criminali di cui gli autori della rapina si erano serviti come supporto logistico all'impresa delittuosa, e l'eccezionale bottino della rapina, pari a circa 23 milioni di Euro. Tanto, per inferire dai fatti un livello di professionalità criminale e un sistema di collegamenti degli autori della rapina in ambienti malavitosi, ritenuti espressione di una estrema pericolosità sociale non altrimenti neutralizzabile che nel più affittivo regime cautelare, anche considerando che il mancato rinvenimento della refurtiva comportava la persistente disponibilità di cospicue risorse economiche da parte degli imputati, capaci di assicurare loro i mezzi per una lunga latitanza.
2. Ricorre il difensore, deducendo il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'art. 133 c.p..
I giudici del riesame avrebbero formulato nei confronti del F. un giudizio di particolare pericolosità sociale senza tener conto del ruolo marginale assunto dallo stesso nello svolgimento dei fatti, e riconosciuto contraddittoriamente nella stessa ordinanza impugnata, nella parte in cui accenna ai compiti di "supporto" e di autista svolti dall'imputato;sarebbe del tutto priva dei necessari riferimenti processuali l'affermazione del tribunale secondo cui l'imputato sarebbe stato pronto ad utilizzare armi; il tribunale non avrebbe inoltre considerato l'incensuratezza dell'imputato e gli indici sintomatici ricavabili dalla sua vita anteatta, e avrebbe solo assertivamente affermato il pericolo di fuga. Peraltro, i primi esiti del giudizio avevano comportato un ulteriore ridimensionamento del ruolo del F., al quale il gup del tribunale di Biella, con sentenza del 22.1.2010, aveva concesso le circostanze attenuanti generiche. E' stata depositata memoria difensiva con la produzione del dispositivo della sentenza della corte di Appello di Torino del 22.1.2010, con la quale il C. è stato assolto da uno dei reati allo stesso contestati perchè il fatto non sussiste.
Il ricorso è infondato.
3. Le deduzioni difensive non mancano di proporre significativi spunti di riflessione sulla concretezza del periculum libertatis, soprattutto rispetto alla valorizzazione, in effetti alquanto forzata, da parte del tribunale, del mancato atteggiamento collaborativo dell'imputato, che va registrato come dato tendenzialmente neutro sotto il profilo sintomatico, anche se, occorre dire, del tutto improprio era stato il contrario apprezzamento della presunta "collaborazione" dell'imputato da parte del giudice del provvedimento impugnato, esclusivamente in ragione della semplificazione processuale dovuta alla scelta del rito abbreviato.
L'estrema gravita dei fatti è però indiscutibile, alla stregua delle condivisibili valutazioni del tribunale, che nelle modalità esecutive e nei clamorosi risultati dell'azione delittuosa, ha non illogicamente ravvisato il sintomo di una notevole professionalità criminale, suscettibile di esprimersi in qualunque momento in manifestazioni concrete e tale da depotenziare il dato sintomatico dell'incensuratezza dell'imputato, che correttamente, anzi, i giudici territoriali hanno ancor più svalutato in considerazione della pregressa appartenenza del ricorrente alla polizia di Stato, che rende particolarmente riprovevole la sua implicazione in così gravi fatti delittuosi, come espressione della spregiudicata adesione ad opposti modelli di vita. E non appare particolarmente significativo, sotto il profilo sintomatico, nemmeno il ruolo concretamente assunto da ciascuno dei complici nell'esecuzione della rapina, tutti avendo partecipato ad un progetto criminale comune del quale potevano rappresentarsi l'estrema audacia e ogni possibile sviluppo in ragione della "qualità" dell'obiettivo.
Le caratteristiche essenziali dell'azione criminosa non sono state poi in alcun modo incise dai passaggi processuali del giudizio di merito fin qui intervenuti, che hanno portato soltanto a marginali ridimensionamenti del quadro accusatorio.
4. Ma è soprattutto condivisibile la valutazione della potenzialità criminogena della intatta disponibilità, da parte del ricorrente e dei suoi complici, dell'astronomico bottino di circa 23 milioni di Euro ottenuto dalla rapina, rispetto alla quale ben marginale rilievo assumono le parziali offerte risarcitorie degli imputati.
E' ovvio, intanto, come giustamente sottolineano i giudici territoriali che questa disponibilità rimanda a supporti logistici allo stato in nessun modo attinti dalle indagini; ma è altrettanto chiaro che simili valori patrimoniali siano in attesa di trovare una prospettiva di reimpiego capace di innescare nuove dinamiche criminali, dal momento che il ricorrente e i suoi complici non poterebbero certo far ricorso a canali legali di investimento.
Sotto questo profilo vanno indubbiamente apprezzati i rilievi del tribunale circa "la notevole incertezza sul destino delle refurtive", e sull'interesse di tutti i complici a recuperarle, ed è implicito il riferimento a distorte modalità di reimpiego dei valori patrimoniali in oggetto, nella valutazione delle possibili ripercussioni sulla "fisiologia" del sistema economico dell'immissione, nel circuito produttivo e finanziario, di così cospicui cespiti di provenienza delittuosa.
Del tutto logicamente, quindi, il tribunale ha ritenuto che tali aspetti di pericolosità "sostanziale", sulla cui persistente immanenza non può in effetti apprezzabilmente incidere il tempo trascorso dall'applicazione della meno grave misura restrittiva, siano adeguatamente neutralizzabili soltanto con la più severa misura custodiale, considerando che in condizioni di diminuita sorveglianza sarebbe alla lunga indubbiamente agevolata la possibilità di atti dispositivi, per loro natura non richiedenti una particolare libertà di movimento.
Le esigenze di cautela sostanziale, infine, appaiono assorbenti rispetto al pericolo di fuga.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011
