La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza n. 347/2017, pubblicata il 18.8.2017, ha rigettato il gravame interposto da Telecom Italia S.p.A., nei confronti di S.S., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede n. 223/2016, resa in data 23.6.2016, con la quale - in accoglimento della domanda dello S., impiegato con mansioni di tecnico esterno (on field), impegnato in attività di manutenzione straordinaria degli apparati in tutta la provincia di Ancona - era stata dichiarata la nullità dell'Accordo collettivo aziendale del 27.2.2013, nella parte in cui pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di 15 o 30 minuti, sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, con condanna della società datrice a corrispondere al ricorrente le differenze retributive commisurate a 30 minuti in più di attività lavorativa per ogni giornata effettivamente lavorata, oltre accessori, come per legge.