Corte di giustizia tributaria di primo grado Emilia-Romagna Reggio Emilia, Sez. I, Sent., (data ud. 11/07/2023) 04/08/2023, n. 157. La vigilanza paga l'imposta di pubblicità.

Venerdì, 04 Agosto 2023 16:01

La vigilanza paga l'imposta di pubblicità. È la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia n. 157/2023 del 4/8/2023.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI REGGIO NELL'EMILIA

PRIMA SEZIONE

riunita in udienza il 11/07/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MONTANARI MARCO, - Presidente

GIANFERRARI VENTURINO IVAN, - Relatore

BANDINI IVANO, - Giudice

in data 11/07/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 297/2022 depositato il 13/09/2022

proposto da

(...)

Difeso da

(...)

ed elettivamente domiciliato presso (...)it

contro

Comune di Cavriago - Piazza Don Dossetti 1 42100 Reggio Nell'Emilia RE

Difeso da

(...)

ed elettivamente domiciliato presso Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I. - I.C.A. - S.r.l. - (...)

Difeso da

(...)

ed elettivamente domiciliato presso Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti: Omissis
Svolgimento del processo

Con atto ritualmente presentato a questa Corte di Giustizia Tributaria (RGR 297/2022) (...) per Azioni ricorreva nei confronti del Comune di Cavriago e dell'I. srl di L. S. per l'annullamento dell'avviso d'accertamento n. (...) del 25.05.2022 emesso dalla società I., concessionaria per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità per il Comune di Cavriago, per mancato pagamento dell'imposta, anno 2022, relativa all'apposizione dei contrassegni distintivi dell'istituto di Vigilanza sulla totalità dei veicoli di servizio (autovetture, furgoni blindati e motocicli) e di adesivi e targa posti presso la sede.

La ricorrente eccepiva la legittimità dell'atto impugnato per difetto di soggettività tributaria passiva di (...) scendo i veicoli di proprietà di società di leasing, cioè i veri soggetti passivi, e lo sarebbero nei confronti del loro Comune di residenza e non nei confronti del Comune di Cavriago. Sosteneva, inoltre, l'esenzione dal pagamento del canone trattandosi di contrassegni distintivi di Istituto di Vigilanza obbligatori per legge perché utilizzati per il trasporto di valori per conto terzi, servizi espletati anche con furgoni blindati e che, quindi, non potevano rientrare nella categoria di mezzi pubblicitari tassabili ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993; richiamava la recente ordinanza 21 maggio 2019 n. 13636 della Corte di Cassazione. Faceva poi notare che tre di questi veicoli erano stati restituiti ai locatori e quindi non più tassabili e chiedeva l'esenzione anche per gli adesivi ed una targa, posti presso la sede operativa dell'istituto, perchè andavano considerati come insegne d'esercizio la cui dimensione totale, come indicato dalla normativa, non superava i 5 metri quadrati. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.

Si costituivano in giudizio, con deduzioni in atti, il Comune di Cavriago che chiedeva la propria estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione processuale e la società I. che contestava la richiesta di carenza di legittimazione tributaria passiva di (...) che i contrassegni posti sugli automezzi, la cui esposizione era obbligatoria per legge, per ottenere l'esenzione non avrebbero dovuto superare il mezzo metro quadrato di superficie, mentre per le tre vetture dismesse non era stata data alcuna comunicazione; riguardo gli adesivi e la targa, confermava la tassazione essendo insegne d'esercizio la cui superficie complessiva superava i 5 m. quadrati. Chiedeva il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Motivi della decisione

La Corte, esaminati gli atti della controversia, e confermata la estromissione dal giudizio del Comune di Cavriago, osserva quanto segue.

Il soggetto tributario passivo, come si può evincere dal regolamento del Comune di Cavriago ed illustrato dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni, è indubbiamente la (...) la Società ricorrente, le cui vetture sono tutte immatricolate come "autocarro per il trasporto di cose - uso di terzi...", è obbligata, in base alle norme regolatrici dell'attività di vigilanza privata, ad esporre dei contrassegni distintivi sui veicoli di servizio. L'esenzione dall'imposta sulla pubblicità di cui all'art. 17 c.1 lett. i D.Lgs. n. 507 del 1993 è però prevista sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. (Cassazione ord.21/05/2019 n.13636). Dalla documentazione allegata al ricorso non risulta che la normativa o le autorità di P.S. abbiano posto "l'obbligo di dimensioni" per i contrassegni; nel caso in esame le dimensioni, non contestate, sono state rilevate dall'I. e superano il mezzo metro quadrato. Le predette misure vengono calcolate in base a quanto stabilito dall'art.7 c.l D.Lgs. n. 507 del 1993 e la misurazione, per determinare il tributo, viene effettuata calcolando la superficie dell'intero mezzo disponibile e non il mezzo disponibile effettivamente utilizzato (Corte di Cassazione sentenza n. 24543 del 02/10/2019). Circa le vetture restituite al locatario, dalla documentazione prodotta dalla Parte, sono presenti i verbali di rientro del veicolo targa (...) e del veicolo targa (...) mentre per il terzo veicolo targa (...) viene prodotto il verbale di rientro datato 18.05.2016 relativo alla vettura targa (...). Relativamente agli adesivi ed alla targa, se non sono esposti sulle porte d'ingresso o sulle vetrine devono essere catalogati come insegne d'esercizio, pertanto la loro superficie complessiva per poter essere esente dall'imposta non deve superare i 5 metri quadrati. La superficie dei 5 mezzi accertati, misurando singolarmente ogni mezzo e arrotondando per eccesso le frazioni di metro, viene determinata dall'I. complessivamente in 7 mq. (ex art.12, c.2 del regolamento) e quindi soggetta a tassazione. Alla luce di quanto sopra il ricorso viene accolto limitatamente alla pretesa inerente gli automezzi targati (...) e (...) e respinto nel resto con compensazione delle spese di giudizio

P.Q.M.

La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'impugnato atto limitatamente alla pretesa inerente gli automezzi di cui alle targhe (...) - (...) e respinge nel resto; spese di giudizio compensate.
Conclusione

Reggio Emilia, il 11 luglio 2023.

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