Tribunale Spoleto, Sent., 16/03/2023, n. 276. Falsa incolpazione per diffamazione a mezzo stampa: è configurabile la calunnia

Giovedì, 16 Marzo 2023 08:39

Falsa incolpazione per diffamazione a mezzo stampa: è configurabile la calunnia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SPOLETO

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2023

il Giudice dr.ssa Elisabetta Massini ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

(...)

Libero presente

Dif. Avv.: (...) del Foro di Spoleto difensore di fiducia ( nom. dep. 05.12.2017)

IMPUTATO

delitto p. e p. dall'art. 368 c.p. perchè, con atto di querela depositato in data 14 marzo 2017 presso la Procura della Repubblica di Spoleto incolpava (...) sapendolo innocente, del delitto di diffamazione a mezzo stampa in suo danno da questi asseritamente commesso nell'articolo a sua firma pubblicato sul quotidiano (...) del 12 marzo 2017.

In particolare il (...) incolpava il (...) di averlo diffamato per avere affermato, nel suddetto articolo, tra l'altro , che esso (...) sarebbe incorso in una "svista" per avere presentato a (...) il serbo d'oro (copryght (...)) il finanziere che voleva depositare un bond da 100 milioni che si scoprirà essere una patacca , sostenendo nella querela che: "la circostanza è del tutto inveritiera Perché presentare il serbo fu tutt'altra persona ( che per riservatezza allo stato non occorre Menzionare ) e la presenza fu occasionale presso la Direzione Generale di (...), visto l'allora incarico che rivestivo presso la controllante (...)"; laddove invece la circostanza era vera avendo provveduto il (...) ad accompagnare il cd serbo presso la direzione della (...) in occasione del Primo contatto tra le parti, in seguito interessandosi dell'esito della operazione, chiedendo altresì spiegazioni sulle ragioni per le quali la non dava seguito ed ottenendo altresì comunicazione dell'esito negativo della operazione stessa.

In Spoleto il 12 marzo 2017

PARTE CIVILE:

(...) n. T. il (...) rappresentato e difeso da Avv. (...) del Foro di Spoleto

(...) legale rappresentante pro tempore (...) rappresentato e difeso da Avv. (...) del Foro di Perugia (...) FEDERAZIONE NAZIONALOE DELLA STAMPA ITALIANA legale rappresentante pro tempore Lorusso Raffaele rappresentato e difeso da Avv. (...) del Foro di Perugia ORDINE DEI GIORNALISTI DELL'UMBRIA legale rappresentante pro tempore (...) rappresentato e difeso da Avv (...) del Foro di Perugia

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con decreto che dispone il giudizio in data 26.03.19 e l'imputato veniva chiamato a rispondere dei reati descritti in rubrica.

All'udienza del 17.01.2020 veniva disposto rinvio.

All'udienza del 28.01.2021 chiedevano di costituirsi parte civile l'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, (...) e la Federazione Nazionale stampa Italiana. La Difesa chiedeva non ammettersi la costituzione non sussistendo in capo ai soggetti costituendi i presupposti ed in particolare l'interesse alla costituzione di parte civile . Il PM si rimetteva al Giudice. Il Giudice , vista la documentazione depositata e ritenuto necessario ai fini del decidere un approfondito esame della stessa, rinviava.

All'udienza del 05.03.2021 il Giudice dava lettura della ordinanza di ammissione della costituzione di parte civile della Federazione Nazionale della Stampa Italiana , dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria e della,

Venivano ammesse le prove dedotte dalle parti ed il PM depositava denuncia querela, articolo di cui al capo di imputazione e nulla opponendo le parti il giudice ammetteva la produzione.

All'udienza del 21.05.2021 veniva disposto rinvio in ossequio alle linee guida del Presidente del Tribunale

All'udienza del 21.10.2021 veniva disposto rinvio per il carico di ruolo

All'udienza del 20.01.22 veniva disposto rinvio per legittimo impedimento dell'imputato con sospensione della prescrizione per gg 60 a decorrere dalla cessazione della causa di impedimento (COVID)

All'udienza del 24.03.22 veniva esaminata la parte civile (...) .Il PM depositava denuncia querela , accertamento operato dalla Banca d'Italia, articoli di stampa , richieste e provvedimenti di archiviazione ed azione di rivalsa di Banca d'Italia.

All'udienza del 30.09.22 la difesa dell'imputato chiedeva applicarsi il protocollo vigente presso il Tribunale di Spoleto relativo all'ordine di trattazione dei processi, rilevando che il processo in questione non rientra tra quelli a trattazione prioritaria e che il termine di prescrizione era prossimo a maturare così dovendosi operare un rinvio in data successiva allo spirare del corso della prescrizione. Il PM si opponeva non essendo maturato il termine utile previsto dal protocollo all'esito della sospensione del decorso della prescrizione ; la parte civile si opponeva .Il Giudice ritenuto non applicabile il protocollo in quanto la prescrizione sarebbe maturata oltre il biennio previsto dal Protocollo rigettava l'istanza. La difesa della parte civile (...) depositava documentazione . Veniva esaminato il teste (...) e (...) All'udienza del 11.11.22 veniva depositata documentazione in ordine al mutamento del presidente legale rappresentante pro tempore di (...) Veniva esaminato il teste (...). Il Giudice disponeva rinvio avanti ad altro giudice in ossequio alla modifica tabellare del 12.09.22 e del Provv. n. 160 del 1922 del 04.10.22 del Presidente del Tribunale All'udienza del 22.12.22 veniva disposto rinvio per legittimo impedimento dell'imputato con sospensione del decorso della prescrizione.

All'udienza del 13.01.23 venivano esaminati i testi (...)

All'udienza del 30.01.23 mutato il Giudice persona fisica la difesa chiedeva rinnovarsi I istruttoria non essendosi proceduto nella istruttoria sino a quel momento svolta alla videoregistrazione delle deposizioni testimoniali come previsto dall'art. 495 co 4 ter c.p.p.

Il giudice rigettava l'istanza con la seguente ordinanza :

Sentita la difesa dell'imputato che ha chiesto procedersi alla rinnovazione dell'esame dei testi assunti all'udienza del 13 gennaio 2023 in quanto non oggetto di ripresa audiovisiva come prevista all'art. 495 co 4 ter c.p.p.

Sentito il PM e le parti civili che hanno chiesto il rigetto della istanza di rinnovazione, essendo la ripresa audiovisiva incombente per il quale è stata dal legislatore prevista una proroga cosicché la norma non è ancora efficace;

Rilevato che l'art. 510 co 2 bis c.p.p., che prevede la documentazione dell'esame dei testimoni anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la loro indisponibilità "contingente", e l'art. 495 co 4 ter c.p.p. che prevede il diritto per la parte interessata di ottenere l'esame delle persone che hanno deposto ove muti il giudice, salvo che l'esame sia stato documentato con mezzi di riproduzione audiovisiva , non possono che interpretarsi quale combinato disposto;

rilevato che l'art. 510 co 2 bis c.p.p., ai sensi dell'art. 94 D.Lgs. n. 150 del 1922, sara efficace decorsi sei mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo e che da ciò deriva che fino a quella data la verbalizzazione delle deposizioni testimoniali seguirà il regime previgente;

considerato pertanto che l'art. 495 co 4 ter c.p.p. subordina la possibilità di non rinnovare l'esame dei testi ad una condizione che entrerà in vigore, come sopra indicato, decorsi sei mesi dalla entrata in vigore del Decreto che la prevede, come espressamente previsto dal legislatore, tenuto conto della insussistenza della strumentazione di cui si tratta, in quanto non previsto l'obbligo di riproduzione audiovisiva prima della riforma di cui al D.Lgs. n. 150 del 2022 e della ovvia necessità di consentire agli uffici giudiziari di dotarsi della relativa strumentazione e personale tecnico ;

Tutto ciò premesso, appare evidente che la condizione apposta alla mancata rinnovazione è condizione che entrerà in vigore solo 30 giugno 2023, cioè alla data in cui la riproduzione audiovisiva diverrà il modus operandi previsto dall'art. 510 c.p.p. ed effettivamente vigente. La previgente disciplina nulla prevedeva in proposito, essendo l'immutabilità del giudice e le sue conseguenze in tema di rinnovazione del dibattimento da ricondursi alla previsione di cui all'art. 525 co 2 c.p.p..

Sul punto come noto si è diffusamente soffermata la sentenza SU 41736/19 la quale ha enunciato i seguenti principi in ordine alla rinnovazione dell'esame dei testi assunti avanti ad altro giudice:

l'avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere , ai sensi degli artt. 468 e 493 c.p.p., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest'ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p. anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa.

Il consenso delle parti alla lettura ex art. 511 comma 2 c.p.p. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento , non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile.

Nel caso di specie poiché la rinnovazione dell'esame viene richiesto, per i testi assunti alla precedente udienza del 13 gennaio 2023, sulla scorta della previsione di cui all'art. 495 co 4 bis c.p.p., la richiesta deve essere rigettata.

L'udienza fissata per l'esame dei testi della difesa che non si erano presentati ( taluni ritualmente citati, altri in realtà non raggiunti dalla citazione ), veniva rinviata al fine di esaminare i testi medesimi su istanza della difesa.

All'udienza del 20.02.23 la difesa rinunciava ai propri testi .11 giudice , rilevato che il processo era stato calendarizzato e che per l'udienza del 20 febbraio era stata specificamente rinviata la discussione al fine di procedere all'esame dei testi della difesa non presenti alla precedente udienza, rinviava all'udienza già fissata del 24 febbraio per la discussione.

All'udienza del 24.02.23 il difensore della parte civile Ordine dei Giornalisti dell'Umbria produceva iscrizione di (...) all'Ordine dei giornalisti dell'Umbria ; dichiarata chiusa l'istruttoria ed utilizzabili gli atti del fascicolo del dibattimento , le parti concludevano come da verbale.

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con querela depositata il 14.03.17 (...) riferiva:

-in data 12.03.17 veniva pubblicato sulla testata on line (...) l'articolo intitolato "(...)";

- l'articolo, lamenta il (...) inizia con l'affermazione " di alto profilo la lista presentata dalla (...) e con l'indicazione del quale membro indicato da per il nuovo CdA di con una valutazione con connotato negativo rispetto ai giudizi riportati con riguardo ai vertici e componenti del CdA della banca;

viene indicato come cugino dell'ex presidente (...), soggetto considerato nefasto per le sorti della banca, mentre lo stesso è " a tutto voler concedere " affine di quarto grado essendo la moglie cugina dell'(...)

-nel qualificarla come svista , il giornalista afferma il falso in ordine al serbo che voleva depositare un bond da 100 milioni rivelatosi una patacca mentre la presenza del (...) nella direzione era soltanto occasionale;

-altra svista falsamente rappresentata riguardava la presentazione del serbo in banca effettuata invece da (...)

-la conclusione del paragrafo allude ad una condotta del (...) penalmente rilevante relativa alla iniziativa intrapresa dai Commissari;

-il successo del ricorso avanzato dal (...) avverso i provvedimenti emessi dal MEF e da B. vengono ricondotti - sminuendoli - a meri vizi di forma dei provvedimenti impugnati al fine di screditare il in vista delle votazioni assembleari per la carica di membro del CdA della (...) La condotta del (...) era reiterata nel tempo e per tale motivo lo querelava per il reato di cui all'art. 595 c.p. (...)

Il PM chiedeva in data 27.09.17 l'archiviazione del procedimento ritenendo che le notizie pubblicate che sole potevano - ove false - integrare il delitto di diffamazione ( la circostanza che (...) avesse presentato l'investitore (...) agli organi della (...) in occasione della volontà di depositare un bond da 100 milioni di euro ; la circostanza che avesse presentato la proposta di acquisto di (...) da parte di (...) accompagnando l'offerta con un assegno di 300 milioni rivelatosi falso), apparivano suffragate da un controllo adeguato delle fonti di sicura attendibilità o sulle quali comunque il giornalista poteva fare legittimo affidamento ( documentazione interna a (...) relazioni commissariali, fonti documentali legittimamente utilizzate ).

In uno con la richiesta di archiviazione, il PM disponeva iscriversi autonomo procedimento penale per calunnia a carico di (...)

Con memoria depositata nell'interesse di (...), dopo l'interrogatorio richiesto ex art. 415 bis c.p.p. e prodotta nel presente procedimento , (...) ha rappresentato le seguenti circostanze : i suoi rapporti con il giornalista (...) non erano mai stati "aurei"; già nell'agosto 2011 aveva lamentato la diffusione da parte di questi di notizie false e infondate ai suoi danni con richiesta di rettifica rispetto ad un articolo dal giornalista pubblicato , richiesta inevasa; il giornalista (...) usava qualificarlo come " cugino di (...)", pur non essendo tale ( in realtà la moglie del (...) è cugina dell'(...) per quanto dal querelante specificato), al solo fine di accostarne il nome a quello di un soggetto all'epoca molto criticato; il giornalista aveva pubblicato notizie false relative al deposito da parte del (...) di una proposta di acquisto di (...) da parte di (...) accompagnata da un assegno di 300 milioni, mentre detta proposta era stata consegnata da altro soggetto, circostanza che non era mai stata pubblicata in rettifica alla notizia data ; il giornalista faceva riferimento ad una azione di responsabilità promossa dai Commissari del Tribunale delle imprese di Perugia nei confronti degli ex amministratori della (...) degli ultimi quattro anni, azione che coinvolgeva il solo per gli ultimi 13 mesi, pur non risultando al (...) presentata alcuna denuncia nei suoi confronti ; il (...) era stato rinviato a giudizio in processo relativo a (...) e tale (...) aveva intentato azione civile nei confronti del giornalista; lamentava altresì che nell'articolo intitolato "(...) " veniva utilizzata una notizia relativa a fatti avvenuti nel 2012 in occasione della nomina del (...) nel board della (...) al fine diffamarlo e che i fatti in realtà non si erano verificati come descritto dal giornalista. Ed infatti il riferiva che, nominato a luglio 2012 Presidente della (...) spa con sede in Terni, società controllante la (...) srl, aveva conosciuto un imprenditore edile, tale (...), con il quale la (...) spa aveva stipulato un preliminare di vendita di un'area sita in Terni finalizzata alla realizzazione di un centro commerciale.

Nel frattempo tale (...), cui la (...) "aveva affidato un incarico per la sicurezza o qualcosa di simile", gli aveva rappresentato che un certo (...) rappresentante di una società maltese, avrebbe potuto finanziate la società del (...) e , quando il 07.09.12 (...) aveva accompagnato (...) presso la filiale di (...) in S., lo aveva chiamato in quanto trovava difficoltà da parte del direttore della filiale. (...) si era recato presso il direttore chiedendo che facesse compilare allo (...) la privacy al fine di assumere le informazioni necessarie per identificarlo . Dopo ciò (...) e (...) si recarono a pranzo.

Nei giorni successivi (...) inviò al (...) mail di sollecito per poter effettuare l'operazione. Il 13 settembre, mentre (...) si trovava dal vicedirettore ad illustrare le operazioni che intendeva realizzare con il gruppo (...), per (...), giunsero il serbo e (...); il serbo esibì un bond da 100 milioni e (...) chiese di verificare il titolo.Dopo la verifica il dottor (...) comunicò che la banca non poteva recepire il titolo cosicché il serbo riprese detto bond e si allontanò, non aveva più visto né sentito il serbo.

Da ciò (...) faceva discendere la rilevanza penale dell'articolo redatto dal (...) Orbene, la calunnia è integrata da due elementi costitutivi : l'aver presentato denuncia o querela o istanza diretta all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che ha l'obbligo di riferire alla Autorità giudiziaria o l'aver simulato tracce di un reato a carico di taluno ; la volontà della incolpazione e la consapevolezza dell'innocenza dell'imputato.

Circa il primo elemento costitutivo, (...) ha depositato una querela per il delitto di diffamazione, nella quale indicava sia il soggetto ritenuto autore del delitto di diffamazione sia l'articolo con il quale tale reato sarebbe stato integrato, specificandone i passaggi ritenuti illeciti.

Perché si realizzi la calunnia è sufficiente , trattandosi di reato di pericolo , che l'iniziativa del calunniatore sia idonea, con giudizio ex ante, a far avviare un procedimento penale. Il pericolo di fuorviamento della giustizia penale è da escludere , con conseguente inesistenza del reato di calunnia , solo nella ipotesi in cui la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manifestamente inverosimili o incredibili tanto che per l'accertamento della sua infondatezza non sia necessario svolgere nessuna indagine, risultando in tal caso l'azione sostanzialmente priva dell'attitudine a ledere gli interessi protetti a norma dell'art. 49 c.p.

Nel caso di specie, è stata aperto un procedimento penale e risulta, sia dal corpo della richiesta di archiviazione che dalla deposizione del (...) , che questi è stato sottoposto ad interrogatorio nel corso del quale ha prodotto documentazione relativa alle fonti dallo stesso consultate per la redazione dell'articolo, fonti ( in particolare la relazione degli ispettori della Banca d'Italia ) prodotta anche nel presente processo . Peraltro il PM specifica nella richiesta di archiviazione quali parti della querela possono ritenersi ictu oculi relativi a fatti penalmente irrilevanti ( e quindi quali parti della stessa non possano ritenersi calunniose) e quali invece abbiano richiesto un approfondimento investigativo.

Il fatto materiale pertanto può ritenersi certamente realizzato.

Quanto all'elemento soggettivo, perché nel caso di specie si possa ritenere integrato il reato, deve ritenersi provato che (...) consapevolmente abbia querelato (...) sostenendo - tra l'altro - che quanto dallo stesso scritto nell'articolo incriminato con riferimento ai punti evidenziati dal PM nella richiesta di archiviazione non corrispondesse al vero.

Tale ulteriore elemento appare adeguatamente provato . Ed infatti, sia il teste (...) ( deposizione udienza 11.11.22) sia il teste (...) ( deposizione udienza 30.09.22) sia il teste (...) ( deposizione udienza 13.01.23) hanno riferito che il serbo era stato accompagnato da (...) in banca unitamente al (...) L'imputato ha reiteratamente sostenuto di essersi trovato a presenziare all'incontro del serbo con il direttore (...) soltanto perché presente in banca insieme al direttore (...) per ottenere un finanziamento per una operazione che doveva essere fatta dalla sua società a T. ( la (...)) e tuttavia tale affermazione è graniticamente contraddetta dalle dichiarazioni rese dai testi sopra richiamati, i quali peraltro hanno anche indicato che insieme a (...) e al (...) erano presenti degli imprenditori, che sembrano doversi ricondurre proprio a coloro che dovevano realizzare l'opera per la quale il (...) chiedeva finanziamenti, cosicché anche sotto tale profilo la sua presenza con il serbo appare pienamente credibile e del tutto ragionevole, sussistendo un diretto interesse al buon fine dell'accesso del serbo presso la banca.

Quanto poi al valore del bond definito " patacca" dal (...) , i testi esaminati hanno ampiamente spiegato come lo stesso titolo fosse " autoreferenziale" ed in tal senso non fornisse alcuna effettiva assicurazione della effettiva presenza dei fondi dal titolo medesimo rappresentati; anche sotto tale aspetto la qualifica del titolo utilizzata dal giornalista trova ampia conferma nella ricostruzione dei fatti.

Da tale risultanza processuale può quindi escludersi che (...), nel presentare la querela avverso il giornalista (...), potesse ritenere in buona fede che quanto scritto non corrispondesse a verità e nonostante ciò, a riprova di un dolo particolarmente intenso , ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione del PM con esito infausto.

Per tali motivi deve dichiararsi la penale responsabilità dell'imputato.

Non appare in alcun modo condivisibile la tesi difensiva secondo la quale la circostanza che il fatto ascritto in querela al giornalista sia stato considerato insussistente elida la possibilità di configurare la calunnia: come esposto in precedenza infatti , il delitto di calunnia è reato di pericolo e la sola circostanza che dalla querela possa derivare l'apertura di una indagine , che necessariamente deve esitare in una archiviazione ( non vi sarebbe altrimenti il primo presupposto del reato e cioè l'innocenza del denunciato ) è sufficiente a integrare il delitto .Nel caso di specie il PM stesso ha distinto - in maniera certamente condivisibile- quanto in querela lamentato senza che potesse ravvisarsi la calunnia, da quanto invece la integra (...) Ed infatti, nel caso di querela per diffamazione, ove il querelante lamenti la lesione della propria reputazione per uno scritto rispetto al quale l' archiviazione si fondi sulla giurisprudenza -

consolidata e pure in continua evoluzione- relativa al diritto di critica, di cronaca, al diritto di esprimere la critica con espressioni anche estremamente virulente, non può ravvisarsi la calunnia: ciò che per il comune sentire è ingiustamente lesivo , viene ritenuto legittima espressione el diritto di critica o di cronaca al fine di garantire il diritto alla informazione ed il diritto di critica, ma il soggetto passivo di tale diritto ben può in tutta onestà ritenersi leso ed adire l'Autorità Giudiziaria, senza con ciò integrare il delitto di calunnia. Diverso è invece il caso in cui si affermi la falsità di fatti oggetto dell'articolo incriminato : in quel caso non vi è possibilità di interpretazioni diverse. Un fatto può essere avvenuto o non avvenuto e se avvenuto, il dichiarare il contrario al fine di accusare chi invece lo ha descritto è certamente un comportamento calunnioso.

Tenuto conto della incensuratezza dell'imputato possono riconoscersi circostanze attenuanti generiche, seppure non nella misura massima prevista tenuto conto della intensità del dolo come sopra rappresentata.

Parimenti appare concedibile la sospensione della pena , potendosi formulare una prognosi favorevole in ordine alla futura condotta dell'imputato.

Dal reato commesso è certamente derivato un danno diretto alla parte civile (...) sia riconducibile alle spese affrontate per la sua difesa nelle indagini preliminari sia alle ripercussioni negative che tale querela ha certamente prodotto da un punto di vista professionale, che non richiedono una particolare disamina: è del tutto evidente che dalla querela derivano sia maggiori spese assicurative sia una plausibile riduzione degli introiti derivanti dalle inserzioni pubblicitarie i cui richiedenti sono certamente suscettibili rispetto allo scontro in essere tra i giornalista e un esponente di rilievo della banca umbra per eccellenza.

Parimenti le parti civili rappresentative degli interessi dei giornalisti possono ritenersi legittimamente titolari del diritto al risarcimento del danno, essendo oggetto principale delle stesse la tutela dei giornalisti anche e soprattutto da ogni azione strumentalmente volta a limitare la libertà di stampa. In tal senso quindi le stesse devono essere destinatarie di risarcimento , anche se nella sua quantificazione non può non tenersi conto del carattere morale dell'intervento, certamente importante ai fini del supporto ad un giornalista ingiustamente denunciato, ma non determinato da danno diretto.

Non appare doversi subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale non essendo emerse condotte dell'imputato volte ad eludere l'eventuale condanna al risarcimento.

Il danno subito dalla parte civile (...) potrà meglio quantificarsi in sede civile, con la produzione di prove specificamente a tal fine dirette, e tuttavia appare certamente concedibile una provvisionale di Euro 15.000 a (...) Quanto alla parte civile Ordine dei giornalisti, Federazione Nazionale stampa italiana e (...) il danno morale subito può - per i motivi sopra esposti - equitativamente quantificarsi in Euro 5000 per ciascuna parte civile

P.Q.M.
Il Giudice Monocratico

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p. 62 bis cp dichiara (...) colpevole del delitto allo stesso ascritto e concesse circostanze attenuanti generiche lo condanna alla pena di anni uno mesi otto di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p. ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di anni cinque.

Visti gli artt. 538 e segg c.p.p. condanna (...) al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita (...) , da quantificarsi avanti al giudice civile e condanna al pagamento in favore di (...) di una provvisionale di Euro 10.000 ; condanna

al risarcimento del danno in favore delle parti civili O. dei giornalisti U. , Federazione Nazionale Stampa italiana e (...) che quantifica in Euro 5.000 per ciascuna parte civile.

Visto l'art. 541 c.p.p. condanna (...) al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite che liquida in Euro 3700,00 per (...) in Euro 3592,00 per l'O. dei giornalisti U., in Euro 4.310,40 per la Federazione Nazionale stampa italiana e Visto l'art. 544 co 3 c.p.p. indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Conclusione
Così deciso in Spoleto, il 24 febbraio 2023.

Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2023.

Pubblicato in Sentenze generiche