Cass. civ., Sez. lavoro, (data ud. 01/04/2003) 09/06/2003, n. 9211 Infortunio sul lavoro, infortunio in itinere

Martedì, 01 Aprile 2003 13:13

Infortunio sul lavoro, infortunio in itinere

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione Lavoro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente

Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere

Dott. Federico ROSELLI - Consigliere

Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere

Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, EMILIA FAVATA, giusta delega in procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI dell'8 febbraio 2001, Rep. n. 56226;

- ricorrente -

contro

MANZOCCHI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERULANA 234, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO BOLOGNA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE ROMUALDI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sent. n. 415/00 del Tribunale di SONDRIO, depositata il 18 novembre 2000 R.G.N. 108/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1 aprile 2003 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;

udito l'Avvocato CATANIA;

udito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
Con ricorso in data 2 settembre 1997, Paolo Manzocchi adiva il Pretore di Sondrio esponendo che il 5 ottobre 1996 alle ore 8,45, quale dipendente dell'Azienda sanitaria n. 9 di Sondrio con turni di lavoro con inizio alle ore 9,00 presso l'Ambulatorio Servizio T/NOA (ex preventorio in Sondrio, via Stelvio), mentre usciva dalla propria abitazione per recarsi al lavoro, cadeva sulle scale condominiali. Recatosi immediatamente al proprio soccorso gli veniva diagnosticata una frattura al calcagno destro, che aveva richiesto un intervento chirurgico e cagionato una malattia di durata di 180 giorni. Precisava ancora il ricorrente che la domanda per il riconoscimento dell'infortunio "in itinere" era stata respinta in sede amministrativa, per cui essendo inerente la sua attività a prestazioni lavorative in quanto stava recandosi al lavoro con propri mezzi e per la via più breve si era visto costretto a fare accertare in via giudiziaria l'esistenza del suddetto infortunio, con la condanna dell'I.N.A.I.L. al risarcimento ed all'indennizzo secondo le disposizioni di legge.

Dopo la costituzione dell'I.N.A.I.L. - che eccepiva la mancanza nel caso di specie del requisito dell'occasione di lavoro e del nesso causale per essere l'infortunio, nel caso di specie, riconducibile al rischio generico - e dopo l'espletamento di una consulenza d'ufficio, il Pretore con sentenza del 26 febbraio 1999 accoglieva la domanda del Manzocchi ed, a seguito di gravame, il Tribunale di Sondrio, con decisione del 18 novembre 2000, respingeva l'appello e compensava tra le parti le spese del grado di giudizio.

Il Tribunale - per la parte che ancora interessa in questa sede di legittimità - evidenziava in fatto che era rimasto provato che la caduta del lavoratore era avvenuta allorquando lo stesso scendeva dalle scale esterne della propria abitazione per recarsi al lavoro in un luogo poco distante dalla propria abitazione. Nel caso di specie, poi, doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000, che ad interazione degli artt. 2 e 210 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - testo unico sulle assicurazioni - (recependo quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in numerose sue decisioni), aveva fornito la nozione di infortunio sul lavoro includendovi anche quello incorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, salvo il caso di interruzioni e deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate.

Avverso tale sentenza l'I.N.A.I.L. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso Paolo Manzocchi.

Motivi della decisione
1) Con il ricorso l'I.N.A.I.L. deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000 in relazione all'art. 11 disp.att.c.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. in relazione agli att. 2 e 210 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché violazione a falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. n. 4 e dell'art. 118 disp.att.c.p.c. stesso. Sostiene al riguardo il ricorrente che la sentenza impugnata va cassata perché la sua motivazione si basa unicamente sull'applicazione di una disposizione, quella dell'art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000, che "ratione temporis" non può trovare applicazione nella fattispecie in esame essendosi l'infortunio del Manzocchi verificato nell'ottobre 1996. Precisa poi l'Istituto che l'incidente occorso al lavoratore non può costituire oggetto della previsione dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 perché detta norma prende in considerazione gli eventi avveratisi per causa violenta in occasione del lavoro, laddove nel caso in oggetto l'assicurato era caduto mentre scendeva dalle scale della propria abitazione, per cui detta caduta non poteva essere considerata evento collegato, nemmeno indirettamente, con la prestazione lavorativa essendo, al contrario, dipesa da un rischio generico di caduta cui è esposto ciascun cittadino.

Per la configurabilità di un infortunio "in itinere" il rischio generico della strada, comune a tutti i cittadini, deve assumere per il lavoratore un particolare connotato di pericolosità, cioè un "quid pluris" che lo ponga in rapporto di connessione funzionale con lo svolgimento della prestazione lavorativa; elemento questo da valutare poi dal giudice con particolare rigore. Nessuno, di contro, nel caso di specie aveva specificamente dimostrato che l'atto di scendere le scale da parte del Manzocchi fosse in quel momento univocamente diretto a raggiungere il posto di lavoro e non magari allo svolgimento di esigenze strettamente personali.

1.1. Il ricorso dell'Istituto assicuratore - che comporta l'esame di una fattispecie (quella attinente ad un infortunio verificatisi in beni condominiali prossimi alla abitazione del lavoratore) su cui non si riscontrano nella giurisprudenza di legittimità precedenti in termini - deve trovare accoglimento, non potendo valere, per pervenire ad opposte conclusioni, la circostanza che è rimasto provato nel giudizio di merito (con una valutazione, quindi, non più contestabile in questa sede di legittimità) che il Manzocchi ha subito l'infortunio mentre usciva dalla propria abitazione proprio per raggiungere il posto di lavoro e nell'orario abituale che precedeva l'inizio della propria attività.

1.2. Ai fini di un ordinato "iter" motivazionale appaiono opportune alcune puntualizzazioni sull'infortunio sul lavoro e, più specificamente, su quello c.d. "in itinere".

Sul versante di una ricostruzione giuridica va premesso come questa Corte abbia più volte affermato che il requisito - integrante l'infortunio indennizzabile - della "occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, assumendo il lavoro il ruolo di fattore, appunto, occasionale del rischio stesso ed essendo il limite della copertura assicurativa costituito esclusivamente dal "rischio elettivo".

Un siffatto rischio, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, è correlato ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crea ed affronta volutamente, in base a ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento. Ne consegue che, allorquando l'utilizzo della pubblica strada sia invece imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro, si configura un rapporto finalistico o strumentale, tra l'attività di locomozione e di spostamento (dal luogo dell'abitazione al posto di lavoro e viceversa) e l'attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per sé è sufficiente ad integrare quel "quid iuris" richiesto per la indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" (cfr. in tali sensi Cass. 17 maggio 2002 n. 7222, che ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad una lavoratrice che, mentre tornava alla propria abitazione al termine della giornata lavorativa, attraversando la strada sull'apposito passaggio pedonale, era stata investita da un automobile, cui "adde", tra le altre, Cass. 15 novembre 2001 n. 14227, che - nell'escludere l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un lavoratore che, giunto nei pressi dell'ingresso dell'ufficio presso cui lavorava, aveva scelto il percorso più disagevole, interessato fra l'altro da lavori di scavo debitamente segnalati - ha statuito che, nell'ambito della assicurazione contro gli infortuni, quelli subiti dal lavoratore nel recarsi al lavoro, compresi specificamente quelli occorsi durante gli spostamenti effettuati a piedi, devono ritenersi occasionati dalle prestazioni lavorative e quindi indennizzabili, sempre però al di fuori della ipotesi del rischio cosiddetto elettivo).

1.3. Nell'ambito della statuizione degli indicati principi questa Corte ha avuto anche occasione di esaminare più volte fattispecie di infortuni subiti dal lavoratore nello scendere le scale di un edificio e ciò ha fatto, però, per accadimenti che si differenziano da quello oggetto della presente controversia, per essersi l'evento dannoso verificato in occasione di attività immediatamente prodromiche all'espletamento della abituale prestazione lavorativa ed al di fuori dell'abitazione dell'assicurato e dei vicini luoghi condominiali (cfr. Cass. 2 giugno 1999 n. 5419, in un caso relativo ad un archivista dattilografo dell'I.N.A.I.L., che nello scendere le scale per raggiungere dal proprio posto di lavoro l'ufficio del capo-area per il consueto cambio data sul timbro in dotazione, era accidentalmente caduto riportando lesioni), o, sempre, nel luogo di lavoro o, comunque, nel corso dell'attività lavorativa o per comprovate ragioni funzionalmente connesse ai compiti allo lavoratore stessi affidati (cfr. al riguardo Cass. 13 maggio 2002 n. 6894, che ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che - in relazione ad una fattispecie relativa a due lavoratrici scivolate sulle scale mentre si recavano, dopo avere timbrato il cartellino marcatempo, negli spogliatoi al piano seminterrato dell'edificio USL, presso il quale prestavano servizio come infermiera e operatrice tecnica, per indossare la divisa di lavoro - aveva rigettato la domanda sulla base delle genericità del rischio; Cass. 4 agosto 2000 n. 10298, avente ad oggetto il caso di un lavoratore scivolato sulle scale mentre si recava a chiudere la porta del magazzino della ditta datrice di lavoro, da dove in precedenza aveva prelevato merce per caricarla su un furgone; Cass. 22 novembre 1999 n. 12930, che ha cassato la pronunzia di merito la quale aveva ritenuto non indennizzabile per mancanza di occasione di lavoro l'infortunio occorso ad un impiegato - assicurato per il rischio derivante dall'uso di macchine elettrocontabili - caduto dalle scale dell'ufficio mentre stava parlando con un collega).

In altri termini, con tutte le ricordate pronunzie i giudici di legittimità hanno ribadito che l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 copre anche le attività prodromiche, strumentali o comunque connesse alla tipica attività lavorativa con il solo limite - hanno ancora una volta evidenziato - del cosiddetto rischio elettivo (cfr. al riguardo Cass. 2 giugno 1999 n. 5419 cit. cui "adde ex plurimis": Cass. 22 novembre 1999 n. 12930).

1.4. L'approccio teorico con il quale è stato affrontato l'esame dei casi, cui innanzi si è fatto riferimento, non può essere esteso alle ipotesi di infortunio subito dal lavoratore nelle scale della propria abitazione o negli altri siti condominiali - quali viali, cortili, ecc... - che il lavoratore deve necessariamente percorrere sia per guadagnare dalla propria abitazione l'accesso alla pubblica strada sia per farvi ritorno.

Ed invero, ad avviso di questa Corte gli elementi specifici che caratterizzano la fattispecie in esame (rispetto ad altri infortuni dalla giurisprudenza consolidata considerati "in itinere": infortunio occorso nel recarsi a consumare il pasto durante la pausa del pranzo, allorché non vi sia un servizio di mensa aziendale; infortunio occorso al lavoratore nel recarsi da un posto di lavoro ad un altro; cfr. ora l'art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000) e che, conseguentemente, ne impongono una regolamentazione differenziata sono da ravvisare, più che nella pure oggettiva necessità che sempre l'assicurato ha di percorrere le scale condominiali - e sovente altri luoghi di comunione forzosa (es. cortile) - per accedere alla strada, nel peculiare rapporto intercorrente tra beni condominiali e singola unità abitativa. Il proprietario dell'abitazione, infatti, al di là dei poteri pieni ed esclusivi sul proprio immobile, ha anche, se non la disponibilità completa, quanto meno il potere di intervenire efficacemente - anche attraverso la doverosa sollecitazione degli organi preposti all'amministrazione - su tutto ciò che interessa i beni condominiali, sicché non è rinvenibile alcuna valida ragione per l'attribuzione di indennizzi o rendite aventi la loro causa nell'infortunio che il lavoratore stesso subisca in detti luoghi, che possono considerarsi, seppure in senso improprio, come pertinenze dell'abitazione o come beni che, per essere funzionalmente connessi con essa, sono assoggettati ai fini che qui interessano ad un unitario trattamento.

E', inoltre, opportuno evidenziare ancora una volta che quel particolare nesso tra occasione di lavoro e evento lesivo, che ha sempre in giurisprudenza contraddistinto - seppure con i limiti innanzi indicati - l'infortunio "in itinere", non è affatto ravvisabile con la medesima intensità nella fattispecie in oggetto stante la destinazione dell'abitazione e dei beni condominiali ad essa adiacenti a fungere da luoghi naturali di espletamento delle occupazioni quotidiane e personali del lavoratore.

1.5. Per concludere può dunque enunciarsi il principio secondo il quale l'infortunio "in itinere", come tale indennizzabile, non appare configurabile oltre che nell'ipotesi di infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora) - in relazione alla quale non sono in verità mai sorti dubbi - anche in quella di infortunio verificatisi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune (e forzosa) proprietà privata.

1.6. Né per andare in contrario avviso vale addurre risultanze istruttorie suscettibili - sulla base delle modalità dell'infortunio stesso (ad esempio: orario coincidente con quello abituale di uscita dell'assicurato per recarsi al luogo di lavoro, possesso al momento dello infortunio di oggetti da utilizzare nel corso dell'attività che il lavoratore si accinge a prestare, ecc...) - di attestare in modo certo l'intento del lavoratore di raggiungere il luogo di lavoro.

Ed invero, al di là dell'oggettiva difficoltà - se non l'impossibilità - di certificare una qualsiasi forma di collegamento tra (abituali) condotte spiegate all'interno dell'abitazione e dei luoghi condominiali ed attività lavorativa, è la (già indicata) natura di detti luoghi a fornire adeguata e logica spiegazione alla conclusione che i suddetti siti non possono in alcun caso configurare terreno di realizzazione di infortuni "in itinere".

1.7. Sotto altro versante non può sottacersi che una diversa opinione sul punto mal si concilia con quei razionali margini di certezza consigliabili in tutte le materie in cui si ha esposizione di denaro pubblico con il conseguenziale pericolo che risorse della collettività possano in concreto venire utilizzate per "compensare" pur apprezzabili bisogni e/o esigenze di natura personale, ma che non assumono una sicura evidenza sociale.

2) Una conferma di indubbia incisività della correttezza della soluzione cui si è pervenuti deriva dal disposto dell'art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, anche se detta disposizione non risulta "ratione temporis" applicabile - contrariamente a quanto ritenuto dall'impugnata sentenza - alla fattispecie in oggetto.

A distanza di molti anni dall'emanazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 sugli infortuni sul lavoro e dopo il formarsi di copiosa giurisprudenza l'infortunio "in itinere" è stato finalmente oggetto di una specifica attenzione da parte del legislatore.

Ed infatti, il già citato articolo 12 (la cui rubrica è: "Infortunio 'in itinere'") pone una aggiunta all'art. 2 ed all'articolo 210 del testo unico n. 1124 del 1965 del seguente tenore: "Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e di ritorno dal luogo di abitazione, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e di ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze necessarie ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcoolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione".

2.1. E' "comunis opinio", ricavabile agevolmente dalla lettera u) dell'art. 55 della l. 17 maggio 1999, n. 144 - legge delega - (che ha previsto l'emanazione di "una specifica disposizione per la tutela dell'infortunio 'in itinere' che recepisca i principi giurisprudenziali consolidati in materia"), nonché dai lavori preparatori del D.Lgs. n. 38 del 2000, che il legislatore nell'apprestare per la prima volta una nozione descrittiva del c.d. infortunio "in itinere", abbia opportunamente recepito gli approdi cui la giurisprudenza - nel riempire un vuoto legislativo - era pervenuta nel corso degli anni (cfr. in tali sensi tra le altre: Cass. 13 maggio 2002 n. 6894 cit.).

2.2. E' lecito, quindi, desumere che la legislazione recente abbia tenuto presente come da parte dei giudici di legittimità non si sia mai riconosciuto la configurabilità dell'infortunio "in itinere" all'interno della abitazione del lavoratore o negli adiacenti luoghi condominiali.

Da una interpretazione logico-sistematica dell'intero contenuto del citato articolo 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000 e da una lettura di alcune espressioni in detta norma riportate ("luogo di abitazione"; "normale percorso"; "utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato") si evince, infatti, in maniera chiara che l'infortunio "in itinere" debba verificarsi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore-assicurato, con conseguente impossibilità, quindi, di una sua configurazione all'interno degli indicati luoghi condominiali.

3) In conclusione, il ricorso proposto dall'I.N.A.I.L. va accolto e la sentenza impugnata va cassata.

Ai sensi dell'art. 384 c.p.c. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - per doversi escludere la configurabilità di un infortunio "in itinere" per una accadimento pacificamente verificatosi nelle scale condominiali - la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da Paolo Manzocchi con ricorso del 2 settembre 1997 al Pretore di Sondrio.

4) In relazione alle spese dei giudizi di merito e di quello di cassazione nessuna statuizione può essere emessa in ragione della natura della controversia, non versandosi in una ipotesi di pretesa manifestamente infondata e temeraria (art. 152 disp.att.c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da Paolo Manzocchi con ricorso in data 2 settembre 1997 al Pretore di Sondrio.

Nulla sulle spese dei giudizi di merito e di quello di cassazione.

Così deciso in Roma il 1º aprile 2003.

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