Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 14/10/2022) 19/01/2023, n. 2137 eclatanti, assalti a furgoni blindati portavalori e ai caveau delle società di vigilanza, con l'uso di armi da guerra.

Giovedì, 19 Gennaio 2023 09:00

Eclatanti, assalti a furgoni blindati portavalori e ai caveau delle società di vigilanza, con l'uso di armi da guerra.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Presidente -

Dott. DE SANTIS Anna M. - Consigliere -

Dott. PACILLI G.A.R. - Consigliere -

Dott. NICASTRO G. - rel. Consigliere -

Dott. MONACO Marco M. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA;

nel procedimento a carico di:

A.A., nato a (Omissis);

B.B., nato a (Omissis);

C.C., nato a (Omissis);

D.D., nato a (Omissis);

avverso l'ordinanza del 04/04/2022 del Tribunale di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NICASTRO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PEDICINI ETTORE, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

udito l'avv. ROSA AFRUNE, in difesa di B.B., C.C. Massimiliano e D.D., la quale, dopo il dibattimento, ha depositato una memoria della Procura generale della Corte di cassazione e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito l'avv. EUGENIO BRUNO MINNITI, in difesa di A.A., che, dopo il dibattimento, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 04/04/2022, il Tribunale di Brescia, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del 15/03/2022 del G.i.p. del Tribunale di Brescia che aveva applicato, nei confronti di A.A., B.B., C.C. e D.D. la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto, tra gli altri, di tentata rapina pluriaggravata, escludendo, però, le circostanze aggravanti cosiddette del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa, di cui all'art. 416-bis.1 c.p., comma 1.

Era contestata, in particolare, una tentata rapina commessa in (Omissis) ai danni di un deposito valori, presidiato da vigilanza privata, da parte di un commando composto da numerosissimi soggetti, equipaggiati con armi anche da guerra, i quali, dopo essersi aperti un varco nelle pareti blindate del caveau mediante un escavatore provvisto di martello pneumatico, avrebbero dovuto entrare nello stesso caveau e impossessarsi della somma di circa 80 milioni di Euro colà in quel momento custoditi e, successivamente, darsi alla fuga, avendo già pianificato, per impedire o ritardare l'intervento delle forze dell'ordine, il posizionamento di automezzi rubati che sarebbero stati incendiati al momento della rapina, la collocazione sulla sede stradale di chiodi d'acciaio a 4 punte, l'utilizzo di disturbatori di frequenza dei telefoni cellulari, nonchè predisposto, in un'area di servizio autostradale, un autoarticolato dove trasferire il bottino e parte del gruppo che aveva operato la rapina.

2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Brescia, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, affidato a un unico, articolato, motivo, con il quale ha dedotto l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 c.p. e la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, risultante dal testo della stessa.

2.1. Il ricorrente contesta, in primis, l'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia rappresenta in primo luogo che, ai fini della configurabilità di detta aggravante, non è necessario che l'associazione mafiosa sia in concreto precisamente delineata come entità presente nella realtà fenomenica, potendo essa anche essere semplicemente presumibile - nel senso che la condotta, per le sue modalità, sia di per sè tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie amplificatrici della valenza criminale del reato commesso - e, in quanto presumibile, anche nel caso di assenza della stessa nel territorio di azione, con la conseguenza che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Brescia, il riconoscimento dell'aggravante non postula necessariamente l'esistenza di una consorteria mafiosa nel territorio di consumazione del reato e nel cui interesse o dietro il cui mandato gli autori dovrebbero agire. Il ricorrente afferma altresì che il caso di specie sarebbe analogo a quello che aveva indotto la Corte di cassazione, con la sentenza n. 36431 del 02/07/2019, a ritenere la configurabilità dell'aggravante in parola "nel tratto paramilitare usato per la commissione del delitto, nella attenta pianificazione dello stesso, nelle modalità brutali di realizzazione, nell'impiego di uomini e mezzi, nell'uso di armi con esplosione di colpi e nel compimento dell'atto in pochi minuti, comprovanti una professionalità criminale propria di chi appartiene a gruppi organizzati o di chi da tali gruppi, operanti nel luogo di commissione del reato, sia stato autorizzato" (Rv. 277033-01).

In secondo luogo, dopo avere premesso che, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'aggravante, occorre fare "attenzione sia alle caratteristiche oggettive dell'azione che all'idoneità della condotta ad esercitare una particolare coartazione psicologica sui soggetti passivi, rientrante nella tipologia di intimidazione derivante dalla specifica organizzazione criminale, anche se non operante o esistente in quella realtà evocativa della stessa", e dopo avere rappresentato che la tipologia di operatività della mafia foggiana, nella sua articolazione cerignolana, e, quindi, di intimidazione propria di tale specifica struttura criminale, è la commissione, tra l'altro, di rapine eclatanti, assalti a furgoni blindati portavalori e ai caveau delle società di vigilanza, con l'uso di armi da guerra, vero e proprio "marchio di fabbrica" della criminalità mafiosa cerignolana, che l'ha resa nota e temuta in tutto il territorio nazionale, il ricorrente rappresenta come tale metodologia operativa, che sarebbe stata utilizzata anche nel caso di specie, non poteva che richiamare, dietro quell'azione, un contesto criminale mafioso foggiano.

In terzo luogo, secondo il ricorrente, l'ordinanza impugnata sarebbe viziata anche là dove valorizza, quale ulteriore elemento per escludere la sussistenza dell'aggravante, l'assenza di capacità intimidatrice nei rapporti con alcuni dei coindagati concorrenti nel reato, atteso che il metodo mafioso non può essere desunto, o escluso, sulla base di una valutazione sulla cosiddetta proiezione interna della capacità di intimidazione, quanto, piuttosto, sulla proiezione esterna, nel senso dell'evocazione nel soggetto passivo dell'esistenza di consorterie amplificatrici della valenza criminale del reato.

2.2. Il ricorrente contesta, in secundis, l'esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, con riferimento, in particolare, ai clan "E.E." di San Luca (RC), tramite F.F., e "G.G. e di H.H." di Cerignola, tramite I.I..

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, premessa l'esistenza dei due menzionati clan, accertata con sentenze definitive, rappresenta anzitutto come diverse conversazioni intercettate intrattenute dagli indagati dimostrassero la consapevolezza, da parte loro, della strettissima correlazione personale tra i suddetti F.F. e I.I. e i menzionati clan, rispettivamente, calabrese e pugliesi.

In particolare, sarebbero innegabili gli strettissimi rapporti intrattenuti da F.F. con L.L., finalizzati ad agevolare l'insediamento nel territorio bresciano di una struttura della casa madre ‘ndranghetista sanlucota o, quanto meno, a favorirne l'ampliamento e il rafforzamento. Costituirebbe conferma di tale strettissimo legame del F.F. con la famiglia L.L. il ritrovamento, nell'abitazione del F.F., di un foulard con l'immagine della Madonna di Polsi di San Luca, immagine sacra con cui, notoriamente, la ‘ndrangheta ritiene di avere un legame storico/tradizionale.

Lo stesso dovrebbe ritenersi per quanto riguarda i rapporti tra I.I. e il clan "G.G. e di H.H." di Cerignola, di cui il I.I. è esponente di spicco, anche tenuto conto del legame di parentela con M.M., zio della moglie. Costituirebbe conferma dei legami con lo stesso clan il rinvenimento, all'interno di un appartamento messo a disposizione dai fratelli F.F., di un appunto - riportante, inequivocamente, l'indicazione della futura divisione dei proventi della rapina - il quale recava la voce "famiglie", evidente rimando alle cosiddette famiglie N.N., O.O. e P.P., che compongono la cosca mafiosa di Cerignola.

Da tanto si ricaverebbe, secondo il ricorrente, che, se è senz'altro vero che il F.F. e il I.I. non hanno mai nascosto ai propri correi la loro finalità agevolatrice delle consorterie di rispettivo riferimento, di tale finalità del F.F. e del I.I. erano consapevoli i correi A.A., B.B., C.C. e D.D., i quali, pertanto, dovrebbero rispondere del reato aggravato, ai sensi dell'art. 59 c.p., comma 2.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia lamenta infine che il Tribunale di Brescia avrebbe erroneamente applicato l'art. 416-bis.1 c.p. anche là dove ha escluso l'aggravante dell'agevolazione mafiosa sull'assunto che a muovere gli indagati fosse "la mera finalità di lucro", atteso che la stessa aggravante non richiede che la finalità agevolativa debba essere esclusiva.

Motivi della decisione
1. Quanto alla circostanza aggravante del metodo mafioso, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, tale circostanza dell'utilizzo del cosiddetto "metodo mafioso", prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, comma 1, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (ora dall'art. 416.bis.1 c.p., comma 1), ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190-01).

Pertanto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante, è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al "metodo mafioso", il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo a esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata (e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente) (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900-01; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Mitidìeri, Rv. 250541-01; Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Mauro, Rv. 236628-01). Cioè quella coartazione ben più penetrante energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti (Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, Parreca, Rv. 21117801).

Peraltro, l'aggravante è ritenuta configurabile anche in presenza dell'utilizzo di un messaggio intimidatorio "silente", cioè privo di un'esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Di Caprio, Rv. 277182-01; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884-01; Sez. 2, n. 20187 del 03/02/2015, Gallo, Rv. 263570-01; Sez. 5, n. 38964 del 21/06/2013, Nobis, Rv. 257760-01).

L'aggravante de quq, è configurabile nel caso di condotte che presentano un nesso eziologico immediato rispetto all'azione criminosa, in quanto logicamente funzionali alla più pronta e agevole perpetrazione del crimine (non essendo pertanto integrata dalla sola connotazione mafiosa dell'azione o dalla mera ostentazione, evidente e provocatoria, dei comportamenti di tale organizzazione) (Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273365-01).

La giurisprudenza di legittimità ha altresì statuito che la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso: è configurabile anche a carico di un soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga a un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065-01; Sez. 1, n. 4898 del 26/11/2008, dep. 2009, Cutolo, Rv. 243346-01); non necessita che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109-01; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525-01).

Rammentati tali principi, affermati dalla giurisprudenza di legittimità, e tornando alla fattispecie in esame, si deve osservare che le modalità di commissione della stessa - connotate dal tratto paramilitare, dall'attenta e "professionale" organizzazione, dall'impiego di numerosi uomini e mezzi, dall'uso di armi anche da guerra - non costituiscono "patrimonio" esclusivo delle organizzazioni di tipo mafioso (e, in particolare, della criminalità mafiosa foggiana o, specificamente, cerignolana), ben potendo essere utilizzate da gruppi criminali che, pur altamente "professionali" e organizzati, non rispondono alle indicazioni tipologiche previste dall'art. 416-bis c.p..

Pertanto, le predette sole connotazioni dell'azione criminosa, vieppiù quando questa sia posta in essere, come nel caso di specie, in una zona non caratterizzata da un'alta intensità della presenza di associazioni di tipo mafioso - ciò che ne può richiamare la provenienza da un siffatto tipo di sodalizio o, comunque, da gruppi criminali da esso autorizzati - non si può ritenere di per sè evocativa della forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e, quindi, idonea a esercitare sulle vittime del reato quella particolare coartazione psicologica che deriva dalla prospettazione che la stessa coartazione non è solo molto intensa, come qui certamente era, ma provenga da chi appartenga a una consorteria criminale che, in quanto mafiosa, è dedita a molteplici ed efferati delitti.

Quanto al confronto, prospettato dal ricorrente, con il citato precedente della sentenza della Corte di cassazione n. 36431 del 02/07/2019 - che, come si è visto nella parte in fatto, in presenza di modalità di commissione del reato analoghe a quella di specie, ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante de qua tenuto conto "che la zona nella quale rientra il luogo del commesso reato - una zona ad alta intensità di presenza di associazioni di tipo mafioso - fa presumere ragionevolmente che quest'ultimo sia stato autorizzato dai clan ivi operanti" - e, in particolare, al prospettato rischio che una tale interpretazione conduca a costruire "un'aggravante a geografia variabile", si deve osservare che tale argomento, pur suggestivo, per così dire, "prova troppo", perchè conduce alla conclusione, che, per quanto detto, non può essere condivisa, che le descritte modalità paramilitari di commissione del reato siano sempre automaticamente rivelatrici del metodo mafioso, nonostante si tratti di modalità non esclusive delle consorterie di tipo mafioso e anche nel caso in cui, quindi, ad esempio, il reato venga commesso da un gruppo di "professionisti" che si sia riunito per perpetrare quell'unico crimine con le predette caratteristiche paramilitari.

2. Quanto alla circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, si deve rilevare che il Tribunale di Brescia ha analiticamente esaminato le risultanze investigative - relative, in particolare, ai rapporti tra F.F. e il clan "E.E." di San Luca e tra I.I. e il clan "G.G. e P.P." di Cerignola e all'eventuale contestata finalità della tentata rapina di favorire i predetti clan - e, con una motivazione priva di contraddizioni o manifeste illogicità, ha valutato che le stesse risultanze investigative non consentivano di ritenere dimostrato il predetto fine agevolativo.

A fonte di ciò, il motivo di ricorso si traduce, in realtà, nella sollecitazione di una differente valutazione delle risultanze investigative e nell'evidenziazione di ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sulla valenza probatoria dei vari elementi di prova, il che non è consentito in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2023

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