REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 27569 R.G. dell'anno 2021 del Tribunale di Roma, promossa
DA
S.Y.I. SpA (nuova denominazione di F.C.I. SpA), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, per procura in allegato alla memoria di costituzione della fase sommaria del giudizio, dagli Avv.ti Giacinto Siro, Maria Damiana Lesce, Mario Ottone Cammarata e Paolo Zucchinali, elettivamente domiciliata presso lo studio T.P., in Roma, P.zza G. Mazzini 27
RICORRENTE
CONTRO
R.M., rappresentato e difesa in virtù di procura in allegato al ricorso introduttivo della fase sommaria del giudizio dall'Avv. Giacomo Summa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Via Asiago 9
RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso ex art. 1, comma 50, L. n. 92 del 2012
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato il 21.10.2021, F.C.I. SpA (successivamente denominata S.Y.I. SpA) ha proposto opposizione avverso l'ordinanza del 22.9.2021 resa all'esito della fase sommaria del c.d. rito Fornero, con cui il giudice di prime cure aveva accolto la domanda di R.M., dichiarato la nullità del licenziamento e condannato la società a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento avvenuto il 16.12.2019 fino all'effettiva reintegrazione, oltre alla regolarizzazione contributiva e assistenziale, agli accessori di legge e alle spese di lite.
Nella fase sommaria, il lavoratore aveva dedotto che il suo rapporto di lavoro, solo formalmente di agenzia, sostanzialmente si fosse sempre atteggiato come rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con diritto all'inquadramento al livello 6 del CCNL metalmeccanici e seconda categoria del contratto aziendale, atteso che per l'intero periodo egli era stato sottoposto alla catena gerarchica composta dal direttore, dal responsabile commerciale, dai responsabili di vendita, avendo preso da loro ordini e direttive, essendo stato sottoposto al loro controllo e potere disciplinare, essendo stato rimproverato in caso di infrazione agli ordini impartiti, avendo dovuto rispettare un orario fisso e predeterminato (9/18 oppure 10/19 dal lunedì al venerdì, oltre a due sabati al mese e la domenica a porte aperte), essendo stato tenuto ad avvalersi di piattaforme digitali nonché strumenti e mezzi di proprietà della società, avendo avuto una postazione di lavoro fissa, avendo dovuto partecipare a corsi obbligatori di formazione e aggiornamento e a riunioni periodiche, avendo indossato un determinato abbigliamento con targhetta identificativa riportante il logo aziendale, avendo avuto un tesserino di riconoscimento, essendo stato tenuto a giustificare assenze e chiedere l'autorizzazione per permessi e ferie, avendo svolto mansioni identiche a quelle dei dipendenti della società e con modalità perfettamente sovrapponibili, avendo ricevuto altresì l'autorizzazione scritta alla vendita, costituente prerogativa dei soli dipendenti.
Nel fase sommaria F., società concessionaria del G.F., operante nel campo della vendita di veicoli nuovi e usati, nonché dell'assistenza tecnica e della vendita dei ricambi, aveva controdedotto che il rapporto di lavoro del ricorrente avesse avuto autenticamente natura di agenzia, in mancanza di alcun indice sintomatico della subordinazione; che l'agente fosse stato libero di autodeterminarsi nella scelta delle modalità operative, degli orari, avendo assunto su di sé il rischio di impresa e essendo stato tenuto solo a rispettare alcune procedure di massima disposte dalla società, non idonee ad integrare affatto l'etero direzione e l'etero organizzazione proprie di un rapporto di lavoro subordinato.
L'ordinanza del 22.9.2021 ha accolto il ricorso, in primo luogo accertando la natura subordinata del rapporto di lavoro del Reali e il suo diritto all'inquadramento richiesto nel ricorso, in secondo luogo riqualificando il recesso come licenziamento, per poi accertarne la natura ritorsiva.
Con il ricorso in opposizione in esame, F. ha contestato l'ordinanza per i seguenti motivi: per la non conferenza e la genericità degli indici rivelatori della subordinazione individuati dal giudice di prime cure, disattesi infatti da questo Tribunale in un precedente relativo ad un caso analogo (ord. 23.2.2017 n.r.g. 23899/2016); per la eccessiva superficialità dell'istruttoria orale svolta, esauritasi di fatto nell'esame di due soli testimoni, uno dei quali, quello della società, avrebbe puntualmente smentito la ricostruzione dei fatti operata dall'agente; per il carattere non dirimente della prova documentale, costituita per lo più di istruzioni contenute in e-mail relative non già al rapporto di lavoro, ma alle modalità esecutive della prestazione, perfettamente compatibili con il contratto di agenzia; per la ritenuta mancata applicazione dei principi in materia di distinzione tra contratto di agenzia e di lavoro subordinato, sull'assunto quindi della sussistenza nella specie di tutti gli elementi del primo; per la ritenuta mancata applicazione dei principi in materia di onere della prova, facenti ricadere sul lavoratore la dimostrazione del carattere ritorsivo del licenziamento, nella specie non fornita; sicché - sempre secondo la prospettazione difensiva dell'opponente - al più si sarebbe potuto pervenire ad una dichiarazione di illegittimità del licenziamento e non già di nullità dello stesso; per l'erroneità dell'inquadramento contrattuale riconosciuto al lavoratore.
Si è costituito l'opposto, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo la conferma dell'ordinanza sommaria.
Istruita solo documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2022, celebrata a mezzo di trattazione scritta, previa concessione alle parti di un termine per note, ritualmente depositate.
L'opposizione non può essere accolta.
Sulla reale natura del rapporto intercorso tra le parti.
Occorre premettere che con sentenza del 6.10.2021 n. 8051/2021, G.D.R., il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, introdotta dall'odierno opposto con il ricorso iscritto al n.r.g. 17861/2019 (doc. prodotto in corso di causa dalla parte opposta).
Ha condivisibilmente osservato il Tribunale nella citata pronuncia, idonea a formare giudicato inter partes, che sebbene il ricorrente sia stato formalmente assunto con contratto di agenzia del luglio 2009 (depositato in atti dall'opponente), di fatto, per l'intero periodo lavorativo oggetto di causa, la sua attività lavorativa si sia svolta secondo gli schemi della subordinazione. Nella citata sentenza si è, in particolare, correttamente evidenziato che: l'utilizzo di un determinato tipo contrattuale non è determinante ai fini della qualificazione del contratto, dovendosi avere riguardo al reale contenuto del rapporto e al suo effettivo svolgimento (Cass. 18262/18); il criterio distintivo principale tra lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) e subordinato (art. 2094 c.c.), secondo la S.C. è individuabile nella essenzialità della subordinazione intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro; l'elemento distintivo tra rapporto di agenzia e quello di lavoro subordinato (come riportato nella motivazione della sentenza della Cassazione n. 4484/2018, intervenuta in un caso analogo di domanda di accertamento della subordinazione proposta nei confronti della F. da una collega dell'odierno ricorrente) va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di una attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che si manifesta nell'autonoma scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto dell'art. 1746 c.c. e delle istruzioni impartite dal preponente, mentre oggetto del secondo è la mera prestazione di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore che sopporta il rischio dell'attività svolta.
Nella citata sentenza, premessi i suddetti principi, sono stati poi richiamati gli esiti dell'istruttoria orale svolta, nonché le emergenze della copiosa documentazione prodotta. In particolare, il Tribunale ha sottolineato la rilevanza della deposizione del teste G.C., della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in quanto dipendente addetto alle vendite dal 1976 al 31.7.2019, collega del ricorrente durante tutto il periodo di cui è causa, senza alcun contenzioso con la società dalla società convenuta, evidenziando come questi abbia riferito che "il ricorrente, al pari dei dipendenti addetti alle vendite, aveva una postazione fissa di lavoro, era sottoposto al rispetto di un determinato orario di lavoro, nonché al turno di lavoro domenicale, partecipava alla riunioni aziendali, laddove spesso la società esercitava il proprio potere direttivo e gerarchico e disciplinare, era obbligato a rispettare un preciso processo di vendita imposto dalla società e i relativi corsi di aggiornamento on line, era obbligato ad eseguire tutte le fasi connesse alle vendite, essendo sottoposto al controllo della società" (v. sintesi delle dichiarazioni del teste contenute nella citata sentenza).
E’ bene evidenziare che nella fase sommaria del presente giudizio sono state acquisiti i verbali dell'istruttoria svolta nel giudizio iscritto al n.r.g. 2342/2020, avente ad oggetto la medesima fattispecie del presente. Ebbene, nel predetto giudizio era già stato sentito il teste G.C., che aveva confermo anche per il ricorrente quanto riferito per gli altri lavoratori che avevano proposto il medesimo giudizio avverso la società convenuta, ribadendo che le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente, agente addetto alle vendite, ricalcava quella dei dipendenti addetti alle vendite; che il ricorrente, al pari dei dipendenti addetti alle vendite, era esperto di veicoli FIAT ("Era vicino alla mia scrivania"), aveva una postazione fissa di lavoro ("Anche noi dipendenti a tempo indeterminato avevamo una nostra scrivania con nostro computer e una nostra password"), era sottoposto al rispetto di un determinato orario di lavoro, nonché al turno di lavoro domenicale ("N. venditori dipendenti avevamo una flessibilità cioè potevamo entrare o alle 9.00 o alle 10.00 e uscire o alle 18.00 o alle 19.00 con un'ora di intervallo mensa…. Gli agenti non avevamo un badge ma entravano lo stesso o alle 9 o alle 10 e uscivano alle 18 o alle 19 avevano la pausa sempre come noi di un'ora"), partecipava alle riunioni aziendali nell'ambito delle quali la società esercitava il proprio potere direttivo gerarchico e disciplinare ("spesso tutti sia i venditori che gli agenti venivano rimproverati anzi preciso che il più delle volte le riunioni servivano proprio a questo"), era obbligato ad osservare un preciso processo di vendita imposto dalla società e i relativi corsi di aggiornamento on line ("perché il capo vendita controllava chi l'aveva fatto e se risultava che un agente non lo avesse fatto lo chiamava e gli diceva di farlo. Vi era una password per ognuno e così si vedeva se qualcuno non lo avesse effettuato"), era tenuto ad eseguire tutte le fasi connesse alle vendite con un controllo della società ("tutti noi sia venditori che agenti seguivamo anche la pratica dei finanziamenti cioè nei casi in cui dopo il preventivo stipulavamo il contratto di vendita con il cliente e lo stesso avesse voluto un finanziamento noi indistintamente sia venditori che agenti procedevamo ad istruire la pratica di finanziamento e attendevamo l'esito e in caso positivo portavamo tutto al back office che procedeva a contattare il cliente e a completare la pratica. Nel caso in cui il cliente formasse solo il prevenivo sia noi venditori che agenti eravamo obbligati a richiamare il cliente per la vendita e una società intervistava il cliente e chiedeva come fosse stato il venditore e c'era il voto in caso di voto altro avevate sia agenti che venditori un incentivo oltre che sulle vendite sul recall e questo era un tasto su cui FIAT ci teneva tantissimo in ogni riunione vi chiedeva qualcosa"), era incardinato nell'organizzazione aziendale, anche per quanto concerneva il piano ferie che era unico per agenti e dipendenti ("Per le ferie vi era un piano unico per tutti, anche se facevamo massimo 1/2 settimane ad agosto eravamo sempre aperti"), non gestiva personalmente l'aspetto economico dei clienti che procacciava, ma la contabilità era interamente gestita dalla società ("La contabilità era gestita dal dott. T. che era il responsabile amministrativo che dava ad ognuno sia venditori che agenti la scheda incentivi pagati solo per quello che vendevano non avevano un fisso come noi"), era tenuto ad osservare un dress code ("Quanto al vestiario noi dovevamo vestirci adeguati con la cravatta ma comunque ognuno con propri vestiti alcune volte ci avevano regalato delle cravatte ma senza alcun obbligo di indossarle tutti sia venditori che agenti avevamo l'etichetta con il nostro nome e cognome e per un periodo avevamo tutti sulla propria scrivania la targhetta con nome e cognome. Se noi non rispettavamo il dress code venivamo tutti rimproverati per gli agenti solo verbalmente. Ma non si è mai verificato in qualche riunione ricordo che qualcuno dovesse tornare a casa a cambiare si trattava di un agente ma non ricordo il nome anzi era tal B. e preciso che si trattava di un agente perché di solito nelle riunioni gli agenti si mettevano da una parte e venditori tutti insieme dall'altra era una abitudine").
Tanto nel giudizio promosso dall'odierno opposto, avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, quanto in quello n.r.g. 2342/2020, i cui verbali sono stati acquisiti nella fase sommaria del presente giudizio, si è poi dato atto della deposizione del teste P.R., intimato in entrambi i giudizi dalla società.
Come condivisibilmente già evidenziato nei provvedimenti che hanno definito i predetti giudizi, pur non potendosi negare che il predetto teste di parte resistente abbia fornito, sotto alcuni aspetti, una ricostruzione dei fatti di causa leggermente difforme da quella emersa dalle deposizioni del teste C., si deve poi evidenziare che egli tuttavia non ha sostanzialmente smentito quanto dichiarato da quest'ultimo, avendo, peraltro, riferito solo per brevi periodi. Tali circostanze, unitamente al fatto che il predetto teste abbia sempre rivestito ruoli apicali, per essere stato direttore della sede di Roma e poi direttore generale, hanno portato questo Tribunale nella sentenza n. 4567/21 e nella sentenza n. 8051/21 già richiamate, a ritenere in modo pienamente condivisibile che lo stesso non avesse una cognizione diretta delle modalità con cui si era, di fatto, atteggiato il rapporto di lavoro di cui è causa. In ogni caso, il teste ha riconosciuto la sussistenza di modalità esplicative della prestazione lavorativa del tutto simili tra i venditori e gli agenti dichiarando che "i venditori hanno una postazione di appoggio anche gli agenti…… le postazioni appoggio con computer e telefono non assegnati alla persona sia per i venditori che per gli agenti e poi passati a computer portatili dati dalla società a tutti sia venditori che agenti" e ancora che " i clienti entrano nello show room la sede ha diversi ingressi e c'è una esposizione normalmente i clienti visionano il prodotto e si possono verificare due ipotesi o il cliente viene intercettato dalla accoglienza la quale si informa di cosa vuole e lo indirizza verso il reparto e sceglie un venditore e qui vi sono sia venditori che gli agenti" e ancora che i venditori compresi gli agenti vengono tutti iscritti a una piattaforma che eroga dei corsi on line e tutti devono seguirli. D'altro canto pur avendo il teste R. dichiarato che gli agenti non avevano orari, non erano inseriti nel piano ferie e che si gestivano da soli, la sua deposizione generica e non circostanziata, a condivisibile avviso del Tribunale è dunque insufficiente a smentire quanto dettagliatamente riferito dal teste C., collega di lavoro del ricorrente e quindi avente una cognizione diretta, puntuale e assai prolungata delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa di cui è causa.
E’ poi necessario evidenziare le emergenze della copiosa documentazione prodotta in giudizio dalla difesa del lavoratore e segnatamente le numerose mail, già prese in rassegna nei precedenti di questo Tribunale: quella del 21.12.2016 ore 10.45, laddove vengono rimproverati i venditori in ordine alla gestione delle pratiche amministrative di inserimento dati; quella del 11.12.2017 alle ore 9:22, avente ad oggetto "finanziamenti da caricare", ove la sig.ra T.L. rimprovera i venditori (agenti) a lei sottoposti; la mail del 20.1.2018 ore 12:55, avente ad oggetto " teste drive clienti sempre accompagnati"; la mail del 15.1.2018 ore 13:22, ove la sig.ra T.L. rimproverava i venditori in ordine ai mancati RECALL; la mail del 23.11.2011, che imponeva ai venditori (dipendenti e non) di rispettare rigorosamente in processo di vendita; tutte le mail della sig. A. responsabile commerciale, ove vengono individuate precise regole da rispettare sia per gli agenti che per i venditori.
Come condivisibilmente evidenziato nelle pronunce già richiamate, da questi documenti emergono i numerosi doveri, anche giornalieri, incombenti sugli agenti, che mal si conciliano con una mera attività di monitoraggio sull'attività nell'ambito delle istruzioni o direttive proprie del mandante, né tantomeno con il potere di coordinamento dell'attività che sarebbe compatibile con il contratto di agenzia, ma al contrario "la suddetta documentazione, viceversa, ad avviso del tribunale evidenzia una vera e propria ingerenza da parte della società nell'attività svolta dai venditori-agenti, che si è esplicata nel controllo sull'effettivo rispetto della procedura prestabilita e nell'assidua vigilanza sul loro operato".
In allegato alla memoria di costituzione, l'opposto ha poi prodotti i provvedimenti adottati all'esito di giudizi analoghi dal Tribunale di Roma (ovvero: Giudice dott. C., sentenza del 25.6.2020 n. 3759/2020; Giudice dott.ssa L.M.: sentenza del 7.1.2021 n. 8496/2020 e sentenze del 12.1.2021 n. 152/2021, n. 157/2021, n. 158/2021, n. 4567/2021 e ordinanze 'Fornero’ n. 2934/2021, n. 2897/2021, n. 2931/2021, n. 2939/2021 e n. 50850/2021; Giudice dott.ssa D.R. sentenze del 6.10.2021 n. 8050/2021 e 8051/2021 e ordinanza 'Fornero’ del 22.9.2021 n. 88589/2021 e 88587/2021), in cui del pari è stata accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro in capo ad altri colleghi (pseudo agenti) dell'opposto.
In particolare i Giudici dott.ssa L.M. e dott.ssa D.R. hanno istruito le rispettive cause, escutendo i testi (v. i relativi verbali allegati in atti) e rilevando come dalla suddette istruttoria fosse emersa una situazione lavorativa, riguardante tutti i venditori/agenti della opponente (e, pertanto, anche l opposto), in cui era evidente la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
A ciò deve aggiungersi poi, che nelle more del presente procedimento, i giudizi di opposizione in corso, incardinati avanti questo Tribunale e pendenti innanzi ai Giudici dott.ssa C. e dott.ssa C. (v. docc. Z1 e Z2 della produzione di parte opposta), si sono conclusi con il rigetto delle opposizioni proposte dalla Società opponente.
Anche la Corte d'Appello di Roma ha confermato la valutazione operata da questo Tribunale, in ordine alla natura subordinata dei rapporti che la società opponente aveva con i venditori/pseudo agenti.
In particolare, la Corte d'Appello di Roma (Sentenza n. 1963/2022 del 04/05/2022) ha confermato in sede di reclamo la sentenza nel giudizio di opposizione tra la opponente e un collega della parte opposta (doc. Z.3 della produzione di parte opposta).
Quanto alla natura subordinata del rapporto ha così argomentato:
"(…) Il giudizio di merito, conclusivamente riassunto con la sentenza oggi appellata, si è fondato su un'istruttoria esaustiva ed approfondita in ordine a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro.
In particolare, il tribunale nella sentenza oggi reclamata ha condiviso gli accertamenti e conclusioni della sentenza n.4567/21 resa nel giudizio di merito originariamente incardinato dall'Imperiale ( sul quale si è poi innestato il licenziamento e la causa ritorsiva) fondati su documenti e testimonianze, nonché ha effettuato ulteriore istruttoria mediante acquisizione dei verbali di testimonianze rese in altro identico processo di impugnativa del licenziamento nei confronti di altro agente, nonché dei verbali di altra causa ordinaria relativa al riconoscimento della subordinazione sempre per altro agente.
Il tribunale ha dato altresì atto dell'esistenza di un orientamento consolidato (salvo l'ultimo precedente del 2010 menzionato da F.) su un ampio contenzioso relativo ai rapporti in oggetto allo stato favorevole ai lavoratori, iniziato con l'impugnativa di un licenziamento definito con rito Fornero nel 2014 e conclusosi con la conferma dellaCassazione con sentenza n.4884/18, fino all'ampio contenzioso degli agenti colleghi licenziati nelle stesse condizioni e motivi dell'Imperiale.
(….).
Le motivazioni rese dai giudici di merito sono condivise dal Collegio avendo in sintesi i giudici affermato che le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dell'Imperiale ricalcava quella dei dipendenti addetti alle vendite, era esperto di veicoli FIAT, aveva una postazione fissa di lavoro, era sottoposto al rispetto di un determinato orario di lavoro, nonché al turno di lavoro domenicale, partecipava alle riunioni aziendali nell'ambito delle quali la società esercitava il proprio potere direttivo gerarchico e disciplinare riprendendo per l'attività lavorativa svolta i venditori dipendenti ed agenti indistintamente, era obbligato ad osservare un preciso processo di vendita imposto dalla società e i relativi corsi di aggiornamento on line e vi era un controllo sulla partecipazione.
Gli agenti, come i venditori, erano tenuti ad eseguire tutte le fasi connesse alle vendite con un controllo della società, istruivano la pratica del finanziamento successiva al preventivo ed al contratto di vendita, attendevano l'esito e in caso positivo portavano tutto al back office che procedeva a contattare il cliente e a completare la pratica. La contabilità era poi svolta dall'azienda.
Nel caso di firma del solo preventivo da parte del cliente, venditori ed agenti erano obbligati, secondo la pratica del c.d. recall, a richiamare il cliente per la vendita, attività per la quale F. aveva dato incarico ad una società che si occupava delle interviste al cliente sulle attività del venditore. Gli agenti erano incardinati nell'organizzazione aziendale, anche per quanto concerneva il piano ferie che era unico per agenti e dipendenti e l'esercizio era aperto ad agosto e godevano di una o due settimane di ferie.
L'agente, come i dipendenti, non gestiva personalmente l'aspetto economico dei clienti che procacciava, ma la contabilità era interamente gestita dalla società, era tenuto adosservare un dress code ed un'etichetta sul vestiario ed una targhetta con nome e cognome sulla postazione di lavoro.
Il tribunale ha ritenuto che il teste citato da F. aveva fornito una ricostruzione dei fatti di causa leggermente difforme da quella emersa dalle deposizioni del teste C. citato dall'Imperiale, ma sostanzialmente non aveva smentito quanto dichiarato da quest'ultimo; in ogni caso aveva riferito solo per brevi periodi, aveva sempre rivestito ruoli apicali (direttore della sede di Roma e poi direttore generale), per cui non aveva una cognizione diretta delle modalità con cui si era atteggiato il rapporto di lavoro.
In ogni caso, anche questo teste aveva comunque riconosciuto la sussistenza di modalità esplicative della prestazione lavorativa del tutto simili tra i venditori e gli agenti, quanto alla postazione di appoggio, al computer portatile in dotazione, al fatto che i clienti - indirizzati dagli addetti allo show room- potevano rivolgersi indistintamente ai venditori ed agli agenti, al fatto che venditori ed agenti erano tutti iscritti a una piattaforma che erogava dei corsi on line e dovevano seguirli.
Il tribunale ha poi tenuto conto delle numerose email (affatto considerate dalla reclamante e riportate per esteso nella memoria difensiva del reclamato) relative a rimproveri agli agenti in ordine alla gestione delle pratiche amministrative di inserimento dati, ai finanziamenti da caricare, al "test drive" dei clienti che dovevano sempre essere accompagnati, ai mancati recall, all'imposizione di rispettare rigorosamente il processo di vendita. Sono altresì riportate le mail del responsabile commerciale laddove vengono individuate precise regole da rispettare sia per gli agenti sia per i venditori.
(…) Come già evidenziato dal tribunale reclamato, dall'istruttoria espletata non è emerso in alcun modo l'elemento fondante del rapporto di agenzia, tipico del lavoro parasubordinato, e cioè lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che si manifesta nell'autonoma scelta dei tempi e dei modi
della stessa, pur nel rispetto - secondo il disposto dall'art. 1746 cod. civ. - delle istruzioni ricevute dal preponente.
(…)
"Quanto al motivo d'appello relativo alla valutazione del materiale probatorio ed alla rilevanza del nomen iuris, si evidenzia che già nel 2018, con motivazione condivisa dal Collegio, la Cassazione con la sentenza n.4484/18 già menzionata dal tribunale si è occupata di fattispecie pressoché identica all'attuale nella quale è stato accertato (con motivazione condivisa dalla suprema corte) lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale attraverso la sottoposizione del lavoratore a specifiche e vincolanti istruzioni per la gestione della clientela, a ripetuti richiami al rispetto delle procedure dettate, a turni di lavoro e feriali stabiliti unilateralmente dalla società; lo svolgimento dell'attività esclusivamente nei locali aziendali e con strumenti forniti dalla società (scrivania, computer, targa col nome, account di posta elettronica e numero di telefono diretto); l'assenza di qualsiasi rischio imprenditoriale e della pur minima organizzazione in capo all'agente; la gestione contabile dell'attività lavorativa da parte della società che provvedeva, attraverso l'ufficio amministrativo, a predisporre le fatture per il pagamento delle provvigioni".
In conclusione, per tutto quanto sin qui osservato, deve ritenersi che il rapporto di lavoro dell'opposto con l'opponente, al di là del nomen iuris utilizzato, sia stato caratterizzato da una sostanziale eterodirezione della prestazione lavorativa e dall'organico inserimento nella struttura aziendale della società, con diritto del prestatore all'inquadramento nel 6 livello del CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica privata dal settembre del 2008 sino al 31.12.2011 e dal 1 gennaio 2012, nella seconda categoria professionale del contratto aziendale Fiat, posto che da tale ultima data la convenuta ha applicato ed applica ai propri dipendenti il contratto aziendale specifico di primo livello FIAT del 29 dicembre 2010. Tale, peraltro, è l'inquadramento concretamente riconosciuto dalla società convenuta ai dipendenti addetti alle medesime mansioni affidate al ricorrente e confermate dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio.
Sull'impugnativa del licenziamento.
Una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il recesso del 16.12.2019 deve necessariamente essere qualificato come licenziamento, tempestivamente e ritualmente impugnato dal lavoratore.
Il lavoratore sostiene che il licenziamento sia nullo perché ritorsivo.
Tale assunto, come già rimarcato nell'ordinanza resa dal giudice di prime cure all'esito della fase sommaria (così come nelle altre ordinanze 'Fornero’ innanzi richiamate), appare fondato.
E’ opportuno premettere che motivo ritorsivo, consistente nella reazione datoriale alla resistenza del lavoratore alle sue illegittime pretese o alle legittime iniziative del dipendente, è stato ricondotto dalla giurisprudenza al motivo illecito.
L’ art. 18, comma 1, S.L. - applicabile ratione temporis nella specie - prevede che il giudice dichiari la nullità del licenziamento quando "determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile".
Ai sensi dell'art. 1345 c.c. "il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe".
Stante il richiamo al citato art. 1345 c.c. perché il motivo illecito produca la nullità del licenziamento occorre che esso sia non solo determinante, ma anche esclusivo (Cass. 12349 del 22/8/2003; Cass. 10047/2004; Cass. 18283/2010; Cass. 5555 del 9/3/2011).
Il che significa che non deve esserci - nel caso di licenziamento ontologicamente disciplinare - una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo.
Se concorresse comunque una giustificazione del recesso, il motivo illecito, quand'anche determinante non sarebbe esclusivo e pertanto non potrebbe applicarsi la disciplina del primo comma dell'art. 18 cit..
Quanto alla distribuzione degli oneri probatori, la prova della giustificazione del recesso incombe sul datore di lavoro (art. 5 L. n. 604 del 1966), mentre quella del suo carattere ritorsivo è a carico del lavoratore (Cass. 14816 del 14/07/2005). Sul punto la S.C. ha affermato il principio per cui "l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo dellicenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, L. n. 604 del 1966, ex art. 5, l'esistenza di giusta causa o giustificato motivo del recesso; solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'illiceità del motivo unico e determinante (l'intento ritorsivo) che si cela dietro il negozio di recesso" (Cass. 6051/2013).
Tanto premesso, deve prendersi atto che, nella specie il recesso del 16.12.2019 è stato intimato per le seguenti motivazioni: "da un'analisi delle Sue performance relative sia all'anno 2018 sia ai primi nove mesi del 2019, è emerso che esse appaiano ben al di sotto della media del punto vendita presso cui attualmente Lei opera. In particolare, A) nel 2018, Ella ha prodotto una fatturazione inferiore alla media; ha promosso servizi finanziari in misura inferiore alla media B) nei primi 9/10 mesi del 2019, Ella i) ha prodotto una fatturazione inferiore alla media ii) ha promosso servizi finanziari in misura inferiore alla media Alla luce di quanto sopra, con la presente, avvalendosi della facoltà prevista dal contratto e dalla legge, Le comunichiamo la volontà della scrivente Società di recedere dal contratto di agenzia (…)" (doc. 38 fascicolo opposto).
Il recesso è stato intimato sostanzialmente per scarso rendimento.
Come rilevato dalla Suprema Corte è legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione (Cass. 18317/16, 14310/2015, Cass. 24361/2010, Cass. 1632/2009, Cass. 3876/2006, Cass. 3250/ 2003).
Trattandosi di un'ipotesi di giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ai sensi dell'articolo 3 L. n. 604 del 1966, il datore di lavoro non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso ed eventualmente la sua oggettiva esigibilità, ma è onerato dalla dimostrazione di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, quale fatto complesso alla cui valutazione deve concorrere anche l'apprezzamento degli aspetti concreti (Cass.14605/00; 11001/00; 5048/99; 1421/96).
Poiché, dunque, il ricorrente è stato licenziato sul presupposto della sua performance negativa relativa all'anno 2018 e ai primi nove mesi del 2019, sarebbe stato onere della società dimostrare la sussistenza di tali circostanze. F. si è limitata però a dedurre, anche nella presente sede, che il recesso sia legittimo, perché intimato per iscritto e nell'ambito della libera recedibilità prevista dal rapporto di agenzia.
Deve, quindi, concludersi che non vi sia prova che il licenziamento sia dotato di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo. Da ciò deriva che ove confermato il motivo ritorsivo questo costituirebbe l'esclusiva ragione del recesso datoriale.
Tanto chiarito, alla luce dei seguenti plurimi, seri, precisi e concordanti elementi indiziari, può poi ritenersi provato anche che il motivo determinante del licenziamento fosse poi quello di punire il lavoratore per l'iniziativa giudiziaria intrapresa nei confronti della società.
Al riguardo, va innanzi tutto evidenziato che, nel 2019, i seguenti agenti hanno proposto una causa ordinaria tendente all'accertamento della subordinazione: T.R., giudizio n.r.g. 3667/19 - giud. L.M. - introdotto con ricorso ordinario per accertamento subordinazione, conciliato; G.F., giudizio n.r.g. 4573/2019 - giud. L.M. -ricorso ordinario per accertamento subordinazione; nonché ricorso n.r.g. 3406/2021 - giud. C.; P.M., giudizio n.r.g. 6039/19 - giud. L.M. - ricorso ordinario per accertamento subordinazione, conciliato; F.I. (n.r.g. 7791/19) e L.M. (n.r.g. 7798/19), ricorsi ordinari riuniti, Giudice A. C. - sentenza 3759/2020 di accoglimento e riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato; nonchè ricorso Fornero n.r.g. 20269/20 proposto da Falconi - giudice L.M.; O.R., giudizio n.r.g. 4562/19 - giud. L.M. - ricorso ordinario per accertamento subordinazione; nonché n.r.g. 2342/2020 - giud. L.M. - ricorso Fornero di impugnazione licenziamento; P.C. n.r.g. 5200/19 - giud. L.M. - ricorso ordinario per accertamento subordinazione, conciliato; R.M. n.r.g. 5203/19 - giud. L.M. - ricorso ordinario per accertamento subordinazione; I.M. n.r.g. 5948/2019 - giud. L.M. - ricorso ordinario per accertamento subordinazione, conciliato; I.D. n.r.g. 5939/19 - Giud. L.M. - ricorso ordinario per accertamento subordinazione, sentenza n. 4567/2021 di accoglimento; nonché ricorso Fornero 20268/20 - giud. L.M. - ordinanza 13.5.2021 di accoglimento; nonché ricorso in opposizione n. 15821/21 - giud. C.; M.M. n.r.g. 6042/2019 - giud. L.M. -- ricorso ordinario per accertamento subordinazione; C.M. n.r.g. 17858/19 - Giud. D.R. - ricorso ordinario per accertamento subordinazione; W.M. - n.r.g. 17860/19 - giud. D.R. - ricorso ordinario per accertamento subordinazione definito con sentenza 8050/21 di accoglimento; nonché n.r.g. 88589/21 ricorso Fornero - D.R. - ordinanza 22.9.2021 di accoglimento; R.M. n.r.g. 17861/19 - giud. D.R. - ricorso ordinario per accertamento subordinazione definito con sentenza 8051/21 di accoglimento; nonchè n.r.g. 88587/21 ricorso Fornero - D.R. - ordinanza 22.9.2021 di accoglimento; T.M. n.r.g. 45651/19 - giud. L.M. - ricorso ordinario per accertamento subordinazione; B.E. n.r.g. 37006/19 - giud. D.R. - ricorso ordinario per accertamento subordinazione, conciliato; C.M. n.r.g. 43933/19 - giud. D.R. - ricorso ordinario per accertamento subordinazione, conciliato; Q.F. n.r.g. 513/2020 - giud. Capaccioli - ricorso ordinario per accertamento subordinazione, conciliato.
Ebbene, tutti questi agenti sono stati estromessi da F., salvo poi quelli che hanno conciliato e salvo L., che è stato però trasferito, mentre sono stati mantenuti in servizio tutti gli agenti che non hanno esperito l'azione giudiziale contro la società e segnatamente: presso la sede di via della M. gli agenti T., M., B., D.C., S., C., M., E., V., S. e presso la sede di viale M. gli agenti P., M., L., C., I., S., V., T., B., D.C., T., I., M., R..
E’ bene evidenziare poi che la società, al fine di giustificare la risoluzione del contratto di agenzia di tutti gli agenti sopra indicati, ha addotto la medesima motivazione, facente riferimento alle "performance negative".
Deve, quindi, ritenersi provato documentalmente e comunque non contestato dalla società che, su 17 venditori agenti (nell'ambito di un complessivo numero di oltre 40 venditori agenti), che hanno promosso il giudizio nell'anno 2019 per l'accertamento della natura subordinata del rapporto, 13 sono stati licenziati (O. e P. con lettera del 17.7.19, Terranova con lettera del 18.7.19, C., G., I., I. che poi avrebbe conciliato il 4.2.20, M., F., R., R., T., W. con lettera del 16.12.2019), 1 è stato trasferito (L.) e gli altri 3 hanno conciliato (P., C. e B.).
Sono pertanto rimasti in servizio nelle due sedi romane soltanto gli agenti addetti alle vendite che non hanno promosso alcuna azione giudiziaria o che sono addivenuti alla conciliazione con la società.
Come condivisibilmente evidenziato nell'ordinanza opposta, "Il carattere ritorsivo del licenziamento de quo ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dagli informatori, sentiti nel giudizio i cui verbali sono stati acquisiti. Al riguardo l'informatore Micheli escusso come detto in procedimento di cui sono stati acquisiti i verbali, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, avendo egli conciliato la causa ha riferito " ero collega del ricorrente io lavoravo nel salone Fiat da maggio 2012 fino al 16.12.2019………..ad ottobre 2019 in separata sede siamo stati sentiti più di una persona dal dott. M. il quale a me disse che se questo discorso della causa di impugnazione del contratto lo avessi ritirato in qualche modo la FIAT chiude un occhio e il rapporto di agente sarebbe stato invariato……"; deposizione dalla quale emerge, con chiarezza, come l'elemento determinante il licenziamento fosse il contenzioso in atti, posto che se abbandonato " tutta la questione sarebbe rimasta chiusa lì".
Concludendo, deve ritenersi assolutamente condivisibile che "dai suddetti elementi si possa inferire … il carattere ritorsivo del licenziamento intimato, che costituisce l'illegittima reazione datoriale all'azione giudiziaria avanzata al fine di ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro in essere"; sicché "Il motivo ritorsivo appare, ad ogni evidenza, l'unica ragione che ha determinato il recesso posto che l'addebito contestato è risultato palesemente infondato. Ne consegue che il licenziamento è nullo in quanto determinato da un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c.".
Per tutto quanto sin qui osservato, condiviso integralmente il percorso argomentativo dell'ordinanza opposta, non si ritiene di poter accogliere le doglianze formulate da F..
Né quelle in merito alla natura subordinata del rapporto di lavoro, ormai accertata con sentenza idonea al giudicato inter partes, fondata su un'istruttoria orale e documentale completa e su motivazioni pienamente condivisibili, né quelle in merito alla natura ritorsiva del licenziamento, in quanto non supportate da alcuna dimostrazione della sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, né da elementi atti a sconfessare, con idonea valenza antagonistica, la qualificata serie di elementi indiziari forniti dal lavoratore.
In questa cornice, per scrupolo di completezza, deve rimarcarsi come a fronte dell'unico precedente favorevole citato dalla F., costituito dall'ordinanza resa nella fase sommaria del cd. Rito Fornero nel giudizio n.r.g. 23899/16 (ricorrente G.S.), l'opposto abbia documentato che l'ampio contenzioso sopra richiamato, allo stato, si sia concluso con pronunce tutte favorevoli ai lavoratori, già innanzi richiamate.
Va dunque confermata l'ordinanza della fase sommaria e dichiarata la nullità del licenziamento intimato il 16.12.2019, con condanna della società opponente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto spettante per l'inquadramento nel 2 Gruppo professionale del contratto collettivo aziendale, con orario full time, dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione.
Poiché poi nella presente sede l'opponente ha eccepito l'aliunde perceptum, dal dovuto va detratto quanto percepito dall'opposto negli anni 2020 e 2021, nell'ambito del rapporto di agenzia con L. SpA, a titolo di provvigioni, come risultante dalla documentazione in allegato alle note di parte opposta depositate in data 29.11.2022. Essendo il risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto spettante per un orario full time e dovendo valutarsi quindi la compatibilità dell'attività svolta in favore delle L. con la prosecuzione contestuale del rapporto di lavoro subordinato full time con F., non può che concludersi per la riduzione della misura del risarcimento del danno in ragione dei percepiti compensi provvigionali, non apparendo realistico lo svolgimento contestuale di entrambe le suddette attività.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge il ricorso e per l'effetto conferma l'ordinanza opposta accertando e dichiarando la nullità del licenziamento intimato all'opposto in data 16.12.2019, con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del predetto nel posto di lavoro e nelle mansioni da ultimo svolte o in altre ad esse equivalenti e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione come in parte motiva, oltre accessori di legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna la società al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.664,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 4 gennaio 2023.
Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2023.
