CASSAZIONE: Mancata consegna della copia del contratto a termine al lavoratore assunto

Giovedì, 06 Maggio 1999 08:50

MANCATA CONSEGNA DELLA COPIA DEL CONTRATTO A TERMINE AL LAVORATORE ASSUNTO

Non produce la nullità del termine (Cassazione Sezione Lavoro n. 4582 del 6 maggio 1998, Pres. Panzarani, Rel. Santojanni). La legge 18 aprile 1962 n. 230 prevede all’art. 1 che, in caso di assunzione a termine una copia del contratto debba essere consegnata al lavoratore. Si è posta la questione se la mancata consegna della copia produca la nullità del termine con la conseguenza che l’assunzione debba ritenersi a tempo indeterminato. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 4582 del 6 maggio 1998, Pres. Panzarani, Rel. Santojanni) ha risolto la questione in senso negativo affermando che il tenore della norma non consente di ritenere che il legislatore abbia voluto sanzionare con la nullità del termine la mancata consegna la lavoratore della copia della lettera di assunzione. Sotto il profilo dell’interpretazione letterale della legge - ha affermato la Corte - non può sfuggire, che mentre il comma terzo dell’articolo 1 statuisce che "l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto", viceversa, il comma successivo si limita a stabilire che "copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore", senza specificazione alcuna di nullità o inefficacia in conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo così imposto. Inoltre, - ha osservato la Corte - la tutela apprestata dalla vigente normativa in tema di contratto di lavoro a termine, ancorchè più energica rispetto a quella predisposta dall’abrogato art. 2097 cod. civ. e da precedenti disposizioni di legge, rimane pur sempre confinata nella sfera privatistica, non potendo - sotto tale profilo - assurgere la posizione del lavoratore al livello "d’interesse pubblico", con conseguente affermazione della nullità del contratto in applicazione del primo comma dell’art.1418 cod. civ.; infatti, rimanendo nella materia lavoristica, le Sezioni Unite (Cass. 26 aprile 1994, n.3965 e 3966) hanno respinto nettamente la tesi della nullità del recesso ed hanno costruito viceversa come di "illegittimità" il vizio da cui è affetto il licenziamento disciplinare intimato in violazione delle regole procedimentali di cui all’art. 7 legge 20 maggio 1970, n.300, partendo dal presupposto secondo cui "il contrasto con norme imperative non genera automaticamente la nullità dell’atto".

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