Pubblicato il 19/06/2026
N. 02394/2026 REG.PROV.CAU.
N. 04511/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4511 del 2026, proposto da
Italpol Vigilanza S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B710ADCBCF, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro e Alice Volino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cosmopol S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Testa e Vincenzo Barrasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 2544 del 2026, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cosmopol S.p.A. e di E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026 il Cons. Elena Quadri;
preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Fraccastoro, Volino, Testa e Barrasso;
Vista l’istanza di rinuncia alla domanda cautelare depositata dalla parte appellante il 16 giugno 2026;
Preso atto del contenuto dell’istanza medesima;
Rilevato che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) dà atto della rinuncia all'istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elena Quadri Diego Sabatino
IL SEGRETARIO
