CDS: Cons. Stato, Sez. III, Sent., (data ud. 06/05/2025) 16/07/2025, n. 6243. il predetto accertamento penale non è stato ritenuto impeditivo alla prosecuzione dell'attività di guardia giurata e all'utilizzo delle armi,

Mercoledì, 16 Luglio 2025 21:10

In sostanza, non sarebbero state chiare le ragioni per cui il predetto accertamento penale non è stato ritenuto impeditivo alla prosecuzione dell'attività di guardia giurata e all'utilizzo delle armi, mentre è stato ritenuto ostativo al rinnovo del decreto di approvazione di guardia particolare giurata con licenza d'armi.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 9643 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio digitale come da Pec da registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; la Prefettura di Latina - Ufficio Territoriale del Governo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentate pro tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 374 del 22 maggio 2024, resa tra le parti, concernente il diniego del rinnovo biennale del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e della relativa licenza di porto di pistola per difesa personale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e udito per la parte appellante l'avvocato Alfredo Zaza D'Ausilio;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il signor -OMISSIS-, guardia particolare giurata, ha impugnato dinanzi al Tar di Latina il decreto n. 28183 del 16 maggio 2023 della Prefettura di Latina con il quale è stata respinta l'istanza, presentata in data 26 maggio 2021, dall'Italpol Vigilanza finalizzata ad ottenere per lo stesso il rinnovo biennale del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e della relativa licenza di porto di pistola per difesa personale.

1.1. Il mancato rinnovo è stato disposto a seguito della condanna del signor -OMISSIS-ad anni 1 e mesi 2 di reclusione per i reati in concorso di per ricettazione continuata e maltrattamento di animali (sentenza di patteggiamento del Tribunale di Santa Maria Vetere n. 203/2021).

1.2. In particolare, la condanna ha riguardato l'acquisto e la detenzione di numerosi esemplari di varie specie di volatili selvatici illecitamente catturati e tenuti in voliere di ferro, nonché per aver cagionato la morte di 30 esemplari tenuti in gabbie troppo piccole, mentre in altra occasione per aver acquistato illecitamente 92 cardellini tenuti in scatole forate e poi venduti attraverso canali illegali.

1.3. In ragione di tali circostanze l'Amministrazione ha quindi ritenuto non configurabile la buona condotta prevista come presupposto condizionante per l'adozione del titolo richiesto ai sensi dell'art. 11 TULPS.

1.4. Nel ricorso l'interessato ha sostenuto il difetto di motivazione dell'atto impugnato e l'illogicità del comportamento dell'Amministrazione, posto che al ricorrente in passato non era stato mosso alcun rilievo in sede di rilascio del titolo richiesto. Più nel dettaglio, ha dedotto come il decreto di approvazione di guardia particolare giurata con licenza d'armi non è mai stato revocato dall'Amministrazione, nemmeno a seguito del deposito della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.c. n. 203/2021, pubblicata in data 22 aprile 2021, dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Infatti, egli avrebbe continuato a svolgere l'attività di guardia particolare giurata con licenza d'armi fino alla naturale scadenza del titolo autorizzativo senza alcun rilievo di sorta da parte dell'Amministrazione che non lo ha mai revocato. In sostanza, non sarebbero state chiare le ragioni per cui il predetto accertamento penale non è stato ritenuto impeditivo alla prosecuzione dell'attività di guardia giurata e all'utilizzo delle armi, mentre è stato ritenuto ostativo al rinnovo del decreto di approvazione di guardia particolare giurata con licenza d'armi.

2. Il Tar di Latina, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 373 del 2024), ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio.

2.1. Lo stesso Tribunale, dopo aver ricordato l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione in tema di detenzione e porto di armi, ha, nella sostanza, ritenuto che l'intervenuta condanna sarebbe stata rilevante ai fini della valutazione negativa della condotta del ricorrente.

3. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello il signor -OMISSIS-, prospettando l'erroneità della stessa decisione in relazione al rilievo dato alla sentenza di patteggiamento n. 203/2021 senza tener conto: della intervenuta sospensione della pena, del lungo tempo trascorso e degli effetti del diniego opposto sull'unica attività lavorativa. Tutto in un contesto nel quale sarebbe mancata una concreta prognosi di pericolosità sociale (il ricorrente è stato sempre incensurato e ha tenuto un comportamento adeguato salvo l'episodio oggetto della sentenza penale).

3.1. In sostanza, l'Amministrazione avrebbe operato in modo automatico senza un'adeguata motivazione che desse conto peraltro della ragione per la quale la sua attività di guardia giurata era comunque proseguita anche dopo la condanna.

3.2. L'appellante evidenzia, infine, che nessun mendacio nella richiesta di rinnovo del titolo era stato posto in essere tanto che il relativo procedimento penale per falso è stato poi archiviato.

4. Il Ministero dell'Interno si è costituito solo formalmente in giudizio il 3 gennaio 2025 ed ha depositato documenti il 7 gennaio 2025.

5. Con ordinanza cautelare n. 218 del 17 gennaio 2025 questa Sezione ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata presentata contestualmente al ricorso con la seguente motivazione: " Considerato, al fine di evitare l'immediata eliminazione dell'unico reddito del ricorrente, che al danno lamentato può ovviarsi sospendendo fino all'udienza di merito i provvedimenti impugnati, impregiudicato comunque l'esame, in quella sede, delle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione all'adozione degli stessi".

6. Parte appellante ha depositato documenti il 4 marzo e il 4 aprile 2025 e un'ulteriore memoria il 5 aprile 2025.

7. La causa è stata trattenuta in decisione nell'udienza pubblica del 6 maggio 2025.

8. L'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.

9. Prescindendo dal tema della non menzione della sentenza di patteggiamento nell'istanza di rinnovo della licenza per guardia particolare, profilo penale archiviato da G.I.P. di Roma in data 23 settembre 2024 (cfr. allegato 2 deposito del 4 marzo 2025), va rilevato che, pur tenendo conto dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nel rilascio dei titoli di porto d'arma, può ritenersi configurabile, nel caso di specie, un difetto di motivazione dell'atto impugnato.

9.1. Innanzitutto, non sembra trascurabile la circostanza che nonostante l'intervenuta sentenza di patteggiamento (aprile 2021) il ricorrente abbia continuato ad operare come guardia giurata fino al 16 maggio 2023 data di conclusione negativa del procedimento di rinnovo del titolo senza che fosse intervenuto un provvedimento di revoca.

9.2. In secondo luogo, la negativa valutazione effettuata dalla Prefettura, sul requisito soggettivo per il rinnovo delle licenze, si è basata esclusivamente sulla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 203/2021 (avente ad oggetto un unico ed isolato episodio), sentenza per la quale è peraltro intervenuta riabilitazione (cfr. ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma n. 2024/5091 - sub allegato 3 deposito del 4 marzo 2025).

9.3. In questo quadro, la motivazione, seppure fosse stata di esito negativo, avrebbe dovuto considerare perché non si poteva tener conto dell'incensuratezza dell'interessato e del suo complessivo comportamento e spiegare le ragioni della mancata revoca del precedente titolo. Ciò tanto più in relazione agli effetti che il diniego ha prodotto sull'attività lavorativa che con il possesso dello stesso titolo il ricorrente ha sempre svolto.

10. Per le ragioni sopra esposte, l'appello va quindi accolto in relazione al difetto di motivazione dell'atto impugnato e fatte salve le ulteriori determinazione dell'Amministrazione.

11. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, accoglie il ricorso di primo grado nei limiti indicati in motivazione.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Conclusione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

Ezio Fedullo, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Consigliere

Pubblicato in Sentenze C.D.S.