Pubblicato il 19/07/2024
N. 06556/2024REG.PROV.COLL.
N. 03074/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato il presente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3074 del 2024, proposto da
Urbe Vigilanza S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9763019A24, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Invitalia – Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo D'Impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Acea S.p.A., International Security Service Vigilanza S.p.A., Istituto di Vigilanza Argo S.r.l., Sicuritalia Ivri S.p.A., Sicurezza Globale 1972 S.r.l., Corpo Vigili Giurati S.p.A., non costituiti in giudizio;
Ksm S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Enzo Perrettini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda l’appello principale:
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05901/2024, resa tra le parti, di rigetto del ricorso principale e dei successivi motivi aggiunti;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Invitalia – Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo D'Impresa S.p.A. il 6/5/2024:
per la riforma della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. IV, 25 marzo 2024, n. 5901, nella sola parte in cui non ha statuito in ordine all'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso numero di R.G. 13209/2023, proposto da Urbe, nonostante siano state dichiarate infondate le doglianze proposte da quest'ultima nei confronti del RTI Sicuritalia, risultato secondo classificato nella gara indetta da Invitalia per l'affidamento del “Servizio di Vigilanza presso i siti amministrativi e produttivi delle varie società del Gruppo ACEA S.p.A.”.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Ksm S.p.A. il 6/5/2024:
per l'annullamento e/o la riforma della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. IV, 25 marzo 2024, n. 5901, nella sola parte in cui non ha statuito in ordine all'inammissibilità del ricorso numero di R.G. 13209/2023, proposto da Urbe, nonostante siano state dichiarate infondate le doglianze proposte da quest'ultima nei confronti del RTI Sicuritalia, risultato secondo classificato nella gara indetta da Invitalia per l'affidamento del “Servizio di Vigilanza presso i siti amministrativi e produttivi delle varie società del Gruppo ACEA S.p.A.”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ksm S.p.A. e di Invitalia – Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 119, co. 5, oppure gli artt. 119, co. 5, e 120 cod. proc. amm.;
Considerato che Invitalia – Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. ha dichiarato di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2024 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino, Lipani, Sbrana, Clarizia, Perrettini;
PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello per la parte concernente la posizione del RTI Sicuritalia e, in accoglimento degli appelli incidentali proposti da Invitalia – Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. e da Ksm S.p.A., in riforma della sentenza appellata, dichiara improcedibili i motivi di ricorso proposti avverso la posizione del RTI Ksm S.p.A..
Compensa le spese di lite del presente grado.
Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Diana Caminiti Francesco Caringella
IL SEGRETARIO
