REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8371 del 2017, proposto da:
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Capasso, con domicilio eletto presso lo studio del Dott. Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l'annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Caserta prot. -OMISSIS-, con il quale era respinta l'istanza della -OMISSIS- volta ad ottenere il terzo rinnovo del provvedimento di approvazione della nomina a guardia particolare giurata;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti l'Avvocato Michele Perrone su delega dell'Avvocato Maria Capasso e l'Avvocato dello Stato Wally Ferrante;
Svolgimento del processo
I - Propone appello il Ministero dell'Interno per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania del -OMISSIS-con la quale era accolto il ricorso proposto da -OMISSIS-per l'annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Caserta prot. -OMISSIS- di reiezione dell'istanza della -OMISSIS- volta ad ottenere il terzo rinnovo del provvedimento di approvazione della nomina a guardia particolare giurata dell'interessato. Il Ministero propone appello per la riforma delle conclusioni del primo giudice poiché, in sintesi, il provvedimento di rigetto impugnato era stato determinato dalle informazioni fornite, dal Comando Provinciale Carabinieri di Caserta con nota del 20 novembre 2015, con le quali si evidenziava che il ricorrente in primo grado era stato controllato in due occasioni - una delle quali segnalata per la prima volta - in compagnia di persone pregiudicate per gravissime ed allarmanti fattispecie criminose, quali associazione mafiosa, omicidio, estorsione, ricettazione, spaccio di stupefacenti e altri reati contro il patrimonio. Il Tribunale di prime cure avrebbe, dunque, erroneamente - secondo la prospettazione dell'Amministrazione - ritenuto la contraddittorietà di siffatta valutazione in quanto i suindicati controlli con persone pregiudicate non avrebbero impedito in precedenza all'Amministrazione di emettere a favore del sig. -OMISSIS-il decreto di nomina a guardia particolare giurata, violando così, con il provvedimento impugnato, il legittimo affidamento dello stesso ad ottenere il rinnovo del titolo.
Si è costituito il sig. -OMISSIS-, ribadendo che nessun ulteriore elemento era venuto a conoscenza dell'Amministrazione tale da poter comportare un diverso apprezzamento. Infatti, il Prefetto della Provincia di Caserta, con decreto del 19 luglio 2011, aveva approvato la sua nomina a guardia giurata e successivamente lo aveva rinnovato in data 26 agosto 2013.
Ed ancora, sempre il Prefetto della Provincia di Caserta gli aveva rilasciato in data 27 maggio 2013 licenza di porto di fucile.
Il -OMISSIS-avrebbe, invece, documentato di non avere carichi pendenti né tantomeno precedenti penali, come risulta dal certificati allegati nel fascicolo di primo grado e confermato dalle note legione Carabinieri in atti dell'8 luglio 2011 e 27 novembre 2015.
Con ordinanza n. -OMISSIS-era accolta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza.
Successivamente all'udienza di discussione del 22 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
II - Il ricorso d'appello è fondato.
Rileva la difesa erariale - come documentato in atti - che, in sede di rilascio e di primo rinnovo, era stato ritenuto che un unico episodio di frequentazione, segnalato dalla Legione Carabinieri Campania del 5 luglio 2011 (all. 3 all'appello), potesse non avere incidenza sul corretto svolgimento delle mansioni di guardia giurata, atteso che avrebbe potuto trattarsi di un fatto meramente occasionale; il diverso apprezzamento è stato determinato dall'avvenuta conoscenza di un secondo controllo con persone che si erano rese responsabili di condotte particolarmente pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica determinando il provvedimento di rigetto gravato in primo grado.
Ciò posto, non risultano condivisibili le conclusioni del giudice di prime cure in ordine alla contraddittorietà del giudizio dell'Amministrazione.
Rileva, infatti, a riguardo, la circostanza che l'Amministrazione sia venuta a conoscenza, nell'ambito dell'istruttoria per il terzo rinnovo, di ulteriori frequentazioni di persone "gravate da procedimenti penali e di polizia".
Sotto tale profilo, la Sezione osserva che la frequentazione di persone "gravate da procedimenti penali e di polizia" assume un'indubbia importanza in sede di valutazione della affidabilità del richiedente la nomina a guardia particolare giurata.
Come ha già osservato da questo Consiglio in sede cautelare, secondo l'orientamento consolidato (v. Sez. III, 13 ottobre 2016, n. 4242; 10 agosto 2016, n. 3612), gli organi del Ministero dell'Interno ben possono rilevare come tali frequentazioni possano dare luogo a rischi, specie con riferimento alla possibilità che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole.
Il giudizio complessivo sulla inaffidabilità, formulato dalla Prefettura di Caserta, non risulta irragionevole, in considerazione delle frequentazioni richiamate nell'atto impugnato. Deve riconoscersi, peraltro, la più ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione in ordine al possesso di quei requisiti sulla base degli elementi e delle risultanze sussistenti, che si deve esplicitare in un complessivo giudizio e in una motivazione, sia pure sintetica, di carattere concreto, come è nella specie avvenuto.
Spetta alla medesima Prefettura valutare il rilievo da attribuire al decorso del tempo, durante il quale l'appellato non sia stato successivamente controllato con soggetti pregiudicati.
Come affermato da questo Consiglio, l'esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica impongono al titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata di avere una condotta irreprensibile ed immune da censure e, nella valutazione di tale requisito, l'Autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell'attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, che può essere censurato solo se risultano vizi di irrazionalità e incoerenza (ex multis, Sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5981).
III - Per le ragioni che precedono, l'appello va accolto e, per l'effetto, deve essere annullata la sentenza di primo grado.
Sussistono tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2084 del 2017, respinge il ricorso di primo grado n. 3440 del 2016.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appello.
Conclusione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
