Pubblicato il 29/04/2022 N. 03384/2022REG.PROV.COLL. N. 04404/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4404 del 2021, proposto da
Cosmopol S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Carmen Possidente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Regione Basilicata Ufficio Rappresentanza in Roma, via Nizza 56;
nei confronti
Sicuritalia Ivri Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00058/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Basilicata e di Sicuritalia Ivri Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2022 il Cons. Massimo Santini e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società appellante impugnava sotto plurimi profili la sentenza, in epigrafe indicata, concernente la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, custodia-portierato e altri servizi di vigilanza presso le sedi di varie amministrazioni della Regione Basilicata (lotto 2).
Si costituiva in giudizio l’intimata amministrazione regionale per chiedere il rigetto del gravame.
In vista della pubblica udienza la difesa di parte appellante depositava, in data 31 marzo 2022, dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Alla pubblica udienza del 21 aprile 2022 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso il collegio non può che prendere atto della dichiarazione della difesa di parte ricorrente e per l’effetto dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse.
Con compensazione in ogni caso delle spese di lite stante il complessivo andamento del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Federico Di Matteo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Massimo Santini Francesco Caringella
IL SEGRETARIO
