ha chiesto l'annullamento del provvedimento in data 15 giugno 2020 di divieto di detenzione armi e munizioni disposto nei suoi confronti dal Prefetto di -OMISSIS-, atteso il silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto dall’interessato avverso il provvedimento stesso. fferma che l’atto impugnato non mostrerebbe di tenere in considerazione le circostanze che: il ricorrente non ha precedenti né pendenze - neppure disciplinari - di sorta e non risulta avere mai tenuto condotte ostative addirittura alla detenzione né all'uso di armi; è in possesso di svariati decreti di nomina a Guardia particolare giurata rilasciati dalla prefettura di -OMISSIS-; tali circostanze avrebbero dovuto indurre l'Autorità di pubblica sicurezza ad una riflessione attenta e scrupolosa e ad una valutazione all'insegna dei canoni dì logicità e razionalità, in relazione al provvedimento adottato di permanente di divieto di detenzione delle armi e delle munizioni, nonché dell'obbligo di cedere le armi entro 150 giorni dalla notifica del provvedimento.
Numero 00559/2022 e data 10/03/2022 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 12 gennaio 2022
NUMERO AFFARE 01347/2021
OGGETTO: Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal -OMISSIS-per l'annullamento del provvedimento in data 15 giugno 2020 di divieto detenzione armi e munizioni disposto nei suoi confronti dal Prefetto di -OMISSIS-, atteso il silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico avverso il provvedimento stesso.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota del 28 ottobre 2021 n. 557/PAS/U/014362/10171.81, con la quale il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
visti il ricorso, datato 11 marzo 2021 e motivi aggiunti pervenuti all’Amministrazione in data 13 ottobre 2021;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.
Premesso:
1. Il ricorrente, con ricorso in data 11 marzo 2021 e motivi aggiunti pervenuti in data 13 ottobre 2021, ha chiesto l'annullamento del provvedimento in data 15 giugno 2020 di divieto di detenzione armi e munizioni disposto nei suoi confronti dal Prefetto di -OMISSIS-, atteso il silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto dall’interessato avverso il provvedimento stesso.
2. Rappresenta il Ministero dell’interno che con decreto in data 15 giugno 2020, notificato il 24 giugno 2020, il Prefetto di -OMISSIS- disponeva nei confronti del ricorrente il divieto di detenere qualsiasi tipo di arma e munizione, sulla scorta della segnalazione del 5 maggio 2020 con la quale il Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- comunicava il ritiro cautelativo delle armi, delle munizioni e del porto d'armi uso sportivo del ricorrente, effettuato a seguito di un esposto presentato da una vicina di casa nei confronti della moglie convivente del ricorrente stesso, per una situazione di conflittualità persistente tra condomini.
Avverso il provvedimento del Prefetto, il -OMISSIS-proponeva in data 3 luglio 2020 ricorso gerarchico al Ministero che veniva respinto con decreto in data 14 aprile 2021.
3. Con il presente ricorso straordinario l'interessato ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sul predetto ricorso gerarchico, deducendo i seguenti motivi di censura:
I.) Violazione di legge con riferimento agli artt. 11 e 43 del r.d. n. 731 del 1931;
II.) eccesso di potere e violazione di legge con riferimento all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per difetto di istruttoria e di motivazione;
III.) eccesso di potere per travisamento e sviamento, per erroneità dei presupposti e mancata considerazione di circostanze essenziali, per manifesta illogicità ed ingiustizia grave e manifesta.
Sostiene il ricorrente che l'Amministrazione non avrebbe svolto alcuna effettiva istruttoria essendosi limitata a richiamare un esposto a carico del coniuge convivente, presentato presso il Comando della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- da una vicina di casa, ravvisando in ciò un indice sintomatico della inaffidabilità del ricorrente e del coniuge. Afferma che l’atto impugnato non mostrerebbe di tenere in considerazione le circostanze che: il ricorrente non ha precedenti né pendenze - neppure disciplinari - di sorta e non risulta avere mai tenuto condotte ostative addirittura alla detenzione né all'uso di armi; è in possesso di svariati decreti di nomina a Guardia particolare giurata rilasciati dalla prefettura di -OMISSIS-; tali circostanze avrebbero dovuto indurre l'Autorità di pubblica sicurezza ad una riflessione attenta e scrupolosa e ad una valutazione all'insegna dei canoni dì logicità e razionalità, in relazione al provvedimento adottato di permanente di divieto di detenzione delle armi e delle munizioni, nonché dell'obbligo di cedere le armi entro 150 giorni dalla notifica del provvedimento. Nell'atto impugnato, invece, mancherebbe qualsiasi riferimento ai predetti fondamentali elementi e il provvedimento, secondo l’istante, appare disposto alla stregua di una conseguenza automatica del mero fatto della presentazione di un esposto, a carico di coniuge convivente.
4. Il Ministero dell’interno, nella propria relazione, ha rappresentato quanto segue:
- il ricorso gerarchico è stato definito con decreto ministeriale del 14 aprile 2021 di respingimento dello stesso, notificato al ricorrente il 3 luglio 2021, per cui sarebbe cessata la materia del contendere;
- il ricorso sarebbe, comunque, irricevibile, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, in quanto presentato in data 11 marzo 2021 - come risulta dalle memorie difensive della Prefettura di -OMISSIS- - e cioè oltre il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di formazione del silenzio-rigetto sul richiamato ricorso gerarchico proposto in data 3 luglio 2020.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Ministero ha espresso l'avviso che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere o, comunque, che il gravame sia da considerare irricevibile.
5. Il ricorrente, con riguardo alla sopra citata relazione ministeriale, ha proposto motivi aggiunti con cui ha, in primo luogo, dedotto la violazione dell’art. 31, comma 2, c.p.a., affermando l’infondatezza dell’eccezione di irricevibilità eccepita dal Ministero e ribadendo l’interesse alla trattazione del ricorso. In secondo luogo, il ricorrente ha ribadito la violazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 del r.d. n. 731 del 1931 e della legge n. 241/1990.
Considerato:
6. Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità sollevate dall’Amministrazione, in quanto il ricorso si prospetta infondato nel merito.
7. Al riguardo, preliminarmente giova ribadire i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia e, in primo luogo, quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440 del 1993: «il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare armi, e che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse, in modo da scagionare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche l’intera, restante massa dei consociati sull’assenza di pregiudizi (di qualsiasi genere) per la loro incolumità».
La Sezione ha chiarito come la normativa riguardante la detenzione e il porto d’armi risponda all’esigenza di consentire un rigoroso e costante controllo volto a permettere all’Autorità di pubblica sicurezza di valutare, anche a prescindere dai risvolti penalmente rilevanti, che la condotta dei richiedenti o titolari dei permessi non diano timore di abusare del titolo di polizia (cfr., fra le più recenti, Cons. Stato, Sez. I, n. 00126/2021; n. 00430/2020; n. 03049/2019; n. 03399/2015).
In particolare, la licenza di portare armi può essere negata anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati, quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto.
Ai fini di tale giudizio di affidabilità l’Autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività i fatti di reato (o comunque anche vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale) concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi (ex multis: Cons. Stato, Sez. III, n. 3879/2013). In sostanza, l’autorizzazione alla detenzione ed al porto d'armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (ex multis: Cons. Stato, Sez. III, n. 1270/2015).
La valutazione che compie l'Autorità di pubblica sicurezza in materia è caratterizzata da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili; pertanto il giudizio di "non affidabilità" è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta" (ex multis Cons. Stato, Sez. III, n. 1270/2015).
Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., l’ampio potere discrezionale attribuito all’Autorità di pubblica sicurezza non ha carattere sanzionatorio o punitivo, ma è volto a “prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini della revoca dell’autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso” (T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. I, 13 marzo 2015 n. 86).
8. Venendo al caso di specie, le censure al provvedimento impugnato per travisamento dei fatti, carenza d’istruttoria e difetto di motivazione risultano prive di fondamento.
Dal preambolo del provvedimento gravato risulta, infatti, che il Prefetto della provincia di -OMISSIS- ha vietato al ricorrente la detenzione di armi e munizioni:
- tenendo conto della nota del 5 maggio 2020, con la quale il Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- ha trasmesso “gli atti relativi al ritiro cautelativo del porto d’armi uso sportivo, delle armi e delle munizioni effettuato in data 30/04/2020 nei confronti del -OMISSIS-[…], a seguito di un esposto presentato dalla vicina di casa nei confronti della moglie convivente, a seguito di una situazione di conflittualità persistente tra condomini” e dell’”esposto presentato in data 6/04/2020 a carico della moglie convivente del -OMISSIS-, nel quale veniva riferito di aggressioni e minacce perpetrate dalla coniuge del medesimo ai danni della vicina di pianerottolo e alle quali avrebbe assistito anche il -OMISSIS-”;
- considerando le memorie presentate dal ricorrente in data 28 maggio 2020;
- citando la normativa e la giurisprudenza in materia;
- ritenendo, “alla luce della forte e dichiarata situazione conflittuale esistente con i vicini, nonché del legame di coniugio e di convivenza con persona nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di divieto di detenzione di armi”, di non poter “escludere, nonostante le cautele eventualmente adottate nella custodia, che la sua coniuge convivente possa comunque entrarne in possesso ed abusarne, con conseguente grave pericolo per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”.
Il provvedimento gravato si colloca, dunque, nell’ambito dell’attività di prevenzione, non ha carattere sanzionatorio ed è fondato su un giudizio prognostico dell’Amministrazione circa l’affidabilità dell’interessato, caratterizzato da ampia discrezionalità sindacabile nei limiti della ragionevolezza, logicità e non manifesta infondatezza.
Non è condivisibile la tesi secondo la quale nessun valore probatorio può essere attribuito all’esposto sopra richiamato, considerato che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, la presenza di un livello di elevata conflittualità nelle relazioni di vicinato, rende non inverosimile il rischio di episodi di violenza o di reazione impulsiva e imponderata, tali da giustificare l'adozione del divieto ex art. 39 del TULPS, dovendo la Prefettura improntare il proprio operato al principio di massima cautela, vieppiù ove si consideri che nel nostro ordinamento, come già sottolineato, non sussiste un diritto alla detenzione di armi (Cons. Stato, Sez. III, n. 435/2020).
Invero le condotte, ancorché non penalmente rilevanti, devono essere prese in considerazione quando siano suscettibili di generare dubbi fondati sul rischio di abuso dell’arma detenuta.
Pertanto, non si ravvisa alcun travisamento dei fatti né il difetto di istruttoria denunciato e il provvedimento gravato risulta adeguatamente motivato, rendendo comprensibile l’iter logico-giuridico alla base della decisione dell’Amministrazione.
Non sussiste la dedotta violazione degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., in quanto le relative disposizioni sono proprio volte a prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, per cui ai fini della revoca dell’autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile nella custodia e nell’uso delle stesse.
9. In conclusione, ai sensi della normativa sopra richiamata e alla luce dei principi affermati in materia dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza amministrativa, il decreto impugnato risulta legittimo e immune da vizi di illogicità e irragionevolezza e, di conseguenza, il ricorso va respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere in parte respinto.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le persone comunque menzionate.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Antimo Prosperi Vincenzo Neri
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
