CDS: SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5631 del 2010, proposto da Soc Security Service S.r.l., contro Soc Atac Spa

Giovedì, 27 Maggio 2021 19:51

SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5631 del 2010, proposto da Soc Security Service S.r.l., contro Soc Atac Spa,

per ottenere il pagamento, a favore della societa' ricorrente, delle somme a titolo di revisione di cui all'art. 6 della l. n. 537/94 (oggi art. 244 codice dei contratti pubblici) in relazione al contratto 22 maggio 2000 n. 1117 concernente il servizio di vigilanza armata delle sedi di metro spa per un periodo di 36 mesi con decorrenza 3.5.2000;

Pubblicato il 27/05/2021
                                                                                                                                                                                                          N. 06268/2021 REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                           N. 05631/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5631 del 2010, proposto da
Soc Security Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.zza San Salvatore in Lauro, 10;
contro

Soc Atac Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Di Luccio, Luciano Bagolan, con domicilio eletto presso lo studio Marina Di Luccio in Roma, via dei Rogazionisti, 16;
per ottenere

il pagamento, a favore della societa' ricorrente, delle somme a titolo di revisione di cui all'art. 6 della l. n. 537/94 (oggi art. 244 codice dei contratti pubblici) in relazione al contratto 22 maggio 2000 n. 1117 concernente il servizio di vigilanza armata delle sedi di metro spa per un periodo di 36 mesi con decorrenza 3.5.2000;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc Atac Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 aprile 2021, tenutasi in collegamento da remoto, in videoconferenza, ex art. 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge con legge 18 dicembre 2020, n. 176, la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Considerato che con atto depositato in data 19 febbraio 2021 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, tenuto anche conto dello stato di decozione in cui versa parte resistente (in concordato preventivo), chiedendo la compensazione delle spese di lite;

Rilevato che la rinuncia non è stata notificata alle controparti né è stata resa la relativa dichiarazione in udienza;

Considerato che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; inoltre, la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue; l'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429);

Considerato che, in mancanza di notifica dell’atto di rinuncia o di adesione, non può ritenersi acquisita la sua conoscenza dalla controparte, da conseguirsi in modo formale;

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 85, comma 4, c.p.a., la rinuncia irrituale, in quanto non notificata, può costituire manifestazione della mancanza di interesse alla prosecuzione del ricorso che ben giustifica la declaratoria di improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto, nella fattispecie in esame, che la dichiarazione di rinuncia al ricorso costituisce chiara manifestazione della carenza di interesse alla pronuncia del giudice in ordine allo stesso;

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35 c.p.a.;

Ritenuto che le spese di lite possono essere equamente compensate tra le parti tenuto conto dell’esito del giudizio e della costituzione di controparte con atto di mero rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma - Sezione Seconda Stralcio

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2021, tenutasi in collegamento da remoto, in videoconferenza, ex art. 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge con legge 18 dicembre 2020, n. 176, con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Elena Stanizzi





IL SEGRETARIO

Pubblicato in Sentenze C.D.S.