CDS: SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6554 del 2020, proposto da Istituto di Vigilanza Poggio Imperiale S.a.s. contro Ufficio Territoriale del Governo Foggia, Ministero dell'Interno

Giovedì, 24 Giugno 2021 07:06

SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6554 del 2020, proposto da Istituto di Vigilanza Poggio Imperiale S.a.s. contro Ufficio Territoriale del Governo Foggia, Ministero dell'Interno, per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 03745/2018.

Pubblicato il 24/06/2021
                                                                                                                                                                                                                                                                               N. 04830/2021REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                                                                                               N. 06554/2020 REG.RIC.

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6554 del 2020, proposto da
Istituto di Vigilanza Poggio Imperiale S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Nista, Virginio Nista, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Ufficio Territoriale del Governo Foggia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 03745/2018, resa tra le parti. 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Foggia e di Ministero dell'Interno;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla camera di consiglio udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021 svolta in modalità da remoto il Cons. Antonio Massimo Marra e rinviato, quanto alla presenza degli avvocati delle parti, al verbale di udienza.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, svolta in videoconferenza, il Cons. Antonio Massimo Marra e rinviato, quanto alla presenza degli avvocati delle parti, al verbale di udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO

Considerato:

- che, con sentenza n 3745 del 24 maggio 2018 questa Sezione ha accolto il gravame, proposto dall’ Istituto di Vigilanza Imperiale S.a.s.(odierna ricorrente), annullando il decreto n. 8552/17 a mezzo del quale il Prefetto della Provincia di Foggia aveva disposto la revoca della autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza privata, rilasciata in favore dell’appellante in data 5.2.2015;

- che, sulle spese di giudizio, il Collegio ne disponeva la compensazione;

- che, con ricorso ex art. 112 c.p.a., l’Istituto ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione di detta sentenza - passata in giudicato -, chiedendo di ordinare al Ministero dell’Interno di ottemperare alla ridetta decisione n. 3745/2018, entro un termine congruamente determinato, nominando un Commissario ad Acta per il caso di perdurante inerzia della suddetta Prefettura;

che il ricorrente dichiara di avere notificato, in data 31.7.2018, al Ministero intimato atto di diffida ad adempiere;

che la Prefettura di Foggia, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio dell’8.6.2021, tenutasi in videoconferenza la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va, dunque, accolto, nei limiti della corresponsione in favore dell’Istituto deducente del contributo unificato.

Osserva, in proposito, il Collegio che nella detta compensazione delle spese di cui alla ottemperanda sentenza, non può ritenersi in realtà compresa anche la restituzione del contributo unificato, stante comunque il predetto accoglimento, sia pur nei precisati limiti, tenuto conto che il contributo in questione, ai sensi del co. 6 bis (ora comma 6-bis.1) dell'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotta dall'art. 2, co. 35 bis, lett. e), del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, come integrato dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, è oggetto di una obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, sicché comunque fa carico all’Amministrazione dell’Interno, senza che occorresse alcuna pronuncia in merito da parte del TAR”.

Ne consegue che sussiste l’obbligo per l’Amministrazione di dare esecuzione a tale statuizione, coperta da giudicato.

Tanto premesso il Collegio ordina all’Amministrazione dell’Interno di dare integrale esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 3745/2018, secondo quanto precisato in motivazione.

Assegna per l’esecuzione il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza; in caso di persistente inottemperanza nomina, in qualità di Commissario ad acta, il Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con possibilità di delega ad un funzionario di sua fiducia, che dovrà provvedere nel successivo termine di trenta giorni.

Le spese seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione dell’Interno di dare esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 4317/2018 nei termini indicati in motivazione.

Assegna per l’esecuzione il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza; in caso di persistente inottemperanza nomina, in qualità di Commissario ad Acta, il Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con possibilità di delega ad un funzionario di sua fiducia, che dovrà provvedere nel successivo termine di trenta giorni.

Condanna l’Amministrazione appellata alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 4.000,00 in favore dell’Istituto di vigilanza Poggio Imperiale s.a.s.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Massimo Marra Franco Frattini

IL SEGRETARIO

 

Pubblicato in Sentenze C.D.S.