CDS: Decreto sul ricorso numero di registro generale 5040 del 2021, proposto dalla Soc. Cosmopol S.p.A. contro Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia

Martedì, 01 Giugno 2021 09:26

Decreto sul ricorso numero di registro generale 5040 del 2021, proposto dalla Soc. Cosmopol S.p.A. contro Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia nei confronti International Security Service Vigilanza S.p.A. in proprio e quale mandante RTI, Securpool S.r.l. in proprio e quale mandante RTI, non costituite in giudizio e VIS S.p.A.

Pubblicato il 01/06/2021
                                                                                                                                                                                                                                                                        N. 02967/2021 REG.PROV.CAU.

                                                                                                                                                                                                                                                                         N. 05040/2021 REG.RIC.

 REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5040 del 2021, proposto dalla Soc. Cosmopol S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, non costituita in giudizio;

nei confronti

International Security Service Vigilanza S.p.A. in proprio e quale mandante RTI, Securpool S.r.l. in proprio e quale mandante RTI, non costituite in giudizio;
VIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Nilo e Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Fraccastoro in Roma, via Piemonte n. 39;
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 859/2021, resa tra le parti, concernente l’aggiudicazione della procedura negoziata per “l’affidamento quinquennale dei servizi integrati di vigilanza armata, di portierato/reception dei beni immobili e delle strutture dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia e del servizio di prelievo, trasporto, scorta, contazione valori e cassa continua”; 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Vista la memoria di costituzione della Soc. VIS s.p.a.;

Considerato che, ai fini della valutazione del “ fumus boni juris”, va rimesso alla sede collegiale un approfondimento in particolare in ordine al primo motivo dell’appello, con cui si lamenta che sarebbe mancato, per ciascuno dei subraggruppamenti formati dal raggruppamento aggiudicatario, l’assunzione del ruolo di una impresa quale mandataria con impegno a eseguire la quota maggioritaria della prestazione, essendovi - per il subraggruppamento “prelievo, trasporto, scorta, contazione valori e cassa continua” - una ripartizione, da parte del R.T.I., al 50% ciascuna tra le due imprese;

Considerato che tale profilo di censura ha trovato, da parte della sentenza appellata, risposta negativa con motivazione che, però, in questa sede l’appellante lamenta essere frutto di una erronea valutazione dell’esatto profilo di contestazione;

Ritenuta la necessità, in questa sede, di mantenere integra la “res litigiosa” fino alla data della discussione collegiale, che può essere fissata entro brevissimo termine;

Ritenuto, in particolare, che le attività di effettivo trasferimento del servizio alla aggiudicataria non risultano ancora completate, e infatti tanto non è affermato neppure nella memoria di costituzione della aggiudicataria, che pure ha sottoscritto il contratto;

Considerato che il mantenimento della integrità della “res litigiosa” per un brevissimo periodo di tempo appare funzionale, senza pregiudizio rilevante per le ragioni della aggiudicataria, anche alla necessità di delibare le censure proposte dalla stessa in via incidentale, cosicché la determinazione collegiale possa tener conto delle rispettive e contrapposte posizioni e il servizio sia concretamente avviato all’esito di tale scrutinio secondo i principi che in punto di diritto questo Consiglio riterrà di enunciare; 

P.Q.M.

accoglie l’istanza e, per l’effetto, sospende l’esecutorietà della sentenza appellata fino alla discussione collegiale, che fissa alla camera di consiglio del 17 giugno 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 1 giugno 2021. 

Il Presidente
Franco Frattini 

IL SEGRETARIO

Pubblicato in Sentenze C.D.S.