Pubblicato il 23/07/2021
N. 04079/2021 REG.PROV.CAU.
N. 06856/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 6856 del 2021, proposto dalla Soc. GSA – Gruppo Servizi Associati S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Caruso e Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;
contro
Azienda Sanitaria Locale Roma 1, non costituita in giudizio;
nei confronti
Cosmopol Security S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 4067/2021, resa tra le parti, concernente l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza, per i presidi ospedalieri della ASL Roma 1;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che, nella sede collegiale, dovrà essere approfondito il principale profilo di censura sviluppato dall’appellante, che muove dalla puntuale disamina delle specifiche attività cui la legge di gara collega il contenuto di “servizio antincendio”, analizza poi la distinzione, precisata da questo Consiglio di Stato, tra servizio antincendio e manutenzione di impianti antincendio, e da tanto fa derivare la insistita affermazione della mancanza del requisito di idoneità al servizio appaltato in capo alla aggiudicataria;
Considerato che il servizio è svolto da gestore uscente sicuramente idoneo, e che meglio corrisponde anche all’interesse pubblico la necessità di fugare ogni dubbio sulla idoneità dell’aggiudicataria a svolgere un servizio di speciale delicatezza quale quello appaltato;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare, per l’effetto sospende l’esecutività degli atti impugnati in primo grado sino alla discussione collegiale, che fissa alla camera di consiglio del 9 settembre 2021.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 23 luglio 2021.
Il Presidente
Franco Frattini
IL SEGRETARIO
