La Corte distrettuale, in sintesi, ha ritenuto sussistente la violazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 7 (concernente i riposi giornalieri) a fronte delle seguenti argomentazioni: il tenore lessicale dell'art. 2, comma 2 D.Lgs. n. 66 (vigente ratione temporis) non consente di comprendere le attività di vigilanza privata nel novero di quelle escluse dal campo di applicazione della suddetta disciplina;