MAIORINO, PIRRO - Al Ministro dell'interno. -
Premesso che:
con l’interrogazione 4-02642 dell’8 gennaio 2026, che ad oggi non ha ricevuto risposta, era stato sollevato dalle interroganti il caso emblematico della Pegaso Security S.p.A., istituto di vigilanza privata in crisi, la cui licenza di polizia è stata rilasciata dalla Prefettura di Bari, con sede sociale in Rende (Cosenza) e le cui attività sono ramificate in tutta Italia;
la predetta società, ad alta intensità di manodopera (900 dipendenti al 13 febbraio 2025), con provvedimento del Tribunale di Milano n. 5/2026, pubblicato il 12 gennaio 2026 - Rep. 4/2026, è stata assoggettata a liquidazione giudiziale e, con provvedimento n. 1/2026, a procedura di amministrazione controllata, essendo stato dichiarato lo stato d’insolvenza ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (“Decreto Prodi-bis”);
il commissario giudiziale, nella sua Relazione ex art. 28 del decreto legislativo n. 270 del 1999 al Tribunale di Milano, prodotta in data 29 aprile 2026, metteva in evidenza una serie di evidenti anomalie di gestione e un debito fuori controllo, prevedendo che “da una grossolana stima il debito della Pegaso supererà certamente i 70 milioni di euro”, superando di gran lunga, dunque, l’importo (23.808.063 euro) che il precedente titolare C.D.N. aveva ammesso inizialmente, in fase di domanda di concordato preventivo dinanzi al Tribunale di Cosenza;
in data 28 ottobre 2026 si è tenuta, presso il Tribunale di Milano, la prima udienza finalizzata alla ricognizione del passivo, riferito a 1.400 debitori circa, riservata ai primi 250 creditori che, in ordine di presentazione delle istanze, si sono insinuati, tra i quali, oltre a un ingente numero di lavoratori, sono presenti anche Enti pubblici previdenziali, Agenzia delle entrate e molti altri soggetti pubblici e privati. I lavoratori, per cercare di ottenere, almeno in parte, quanto l’azienda deve loro dovranno sostenere considerevoli spese legali, cosicché in molti, per la complessità e i costi di accesso assistito alla procedura, hanno rinunciato a presentare istanza d’insinuazione, mentre coloro che si sono già insinuati ben difficilmente potranno ottenere nell’interezza quanto legittimamente atteso;
sintomatiche anomalie, venute poi chiaramente in evidenza anche nella fase di liquidazione sullo stato di decozione aziendale e sugli abusi perpetrati dall’allora titolare della licenza, C.D.N., erano state con largo anticipo rilevate e documentatamente segnalate alle Autorità competenti dal Sindacato autonomo vigilanza privata (SAVIP) che, con plurime documentate comunicazioni, dal 2024 al 2026, e trasmesse alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, al Ministro dell’interno e al Dipartimento della Pubblica sicurezza, al Ministro del lavoro, all’INPS, all’INLIAM delle provincie interessate, agli organi di Polizia giudiziaria, al Tribunale fallimentare e ai vari commissari succedutisi nelle procedure aperte per il concordato preventivo e per la liquidazione giudiziale, al Garante della concorrenza e a quello della protezione dei dati personali senza che, tuttavia, risultino intraprese, almeno fino alla data della dichiarazione della liquidazione giudiziaria, azioni di accertamento amministrativo e preventive di sorta;
l’articolo 257 del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 prevede che sia il Ministro dell'interno, sentito l'Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all'articolo 260-quater del medesimo Regio decreto, il responsabile della determinazione delle caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli Istituti di vigilanza e dei servizi da essi espletati, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi;
l’articolo 257-quater del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 prevede la sospensione o la revoca delle licenze di vigilanza nel caso di mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente, nonché per altri “gravi comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all'integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della vigilanza privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualità dei servizi resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell'autorità ed alle determinazioni del Questore ai sensi del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508”, comportamenti violativi che, nel caso di specie, sono stati oggetto di segnalazioni del SAVIP rimaste, da un punto di vista amministrativo, senza apparente seguito;
con circolari del Ministero dell’interno n. 557/PAS/U/006034/10089.D(1) del 23.04.2019, n. 557/PAS/U/003229.D.GG(1) del 07.03.2018, n. 557/PAS/n. 557/PASI/U/002247/10089.D(7)2 del 14.02.18, n. 557PASI/U/002157/10089.D.68 del 05.02.13 e n. 557/PASI/U/004935/10089.D.1.Reg. del 24.03.2011, sono state disciplinate minuziosamente dal competente Dicastero le funzioni e le competenze della vigilanza privata. Nella prima delle menzionate circolari, con riguardo alle iniziative di controllo su tali attività, si è esplicitamente affermato come esse debbano essere “sviluppate in maniera coordinata sull'intero territorio nazionale, secondo il modello "ad alto impatto" positivamente sperimentato relativamente ad altre attività sottoposte alla legislazione di pubblica sicurezza;
il SAVIP ha segnalato, alle competenti Prefetture e Questure, specifiche violazioni nell’impiego del personale e dei mezzi da parte della Pegaso Security S.p.A., quando era gestita da C.D.N., senza che ne siano seguiti azioni e provvedimenti. Anzi, le Prefetture di Campobasso (9 ottobre 2026), di Potenza (10 ottobre 2026) e di Genova (16 ottobre 2026) e le questure di Bari (13 ottobre 2026) e Campobasso (14 ottobre 2026) hanno affermato di non aver effettuato controlli, mentre quella di Catania (15 ottobre 2026) ha genericamente affermato di essersi limitata ad accertamenti relativi a “violazioni di legge e del regolamento nell’ambito dell’attività di vigilanza”, senza che ne siano noti gli esiti. L’unica, laconica risposta affermativa circa i controlli amministrativi relativi alla segnalata violazione dell’articolo 4 della legge n. 300 del 1970 e del GDPR, in materia di videosorveglianza di un lavoratore di Guidonia (Roma) tramite la centrale operativa Pegaso S.p.A. di Campobasso, illegittimamente presidiata da “portieri”, è giunta al SAVIP dai Carabinieri del NIL di Roma in data 10 novembre 2025, a un mese circa dalla segnalazione dell’illecito, ma senza che risultino effettuati coevi controlli sulla sala operativa di Campobasso,
si chiede di sapere:
se, alla luce dei fatti segnalati nel tempo dal SAVIP e dalle altre organizzazioni sindacali, il Ministro in indirizzo intenda considerare di avviare le opportune indagini ispettive presso i rispettivi organi periferici e gli altri dipendenti uffici centrali e territoriali, incaricati dei controlli, al fine di valutare la correttezza di tutte le procedure adottate, nonché di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento;
quali coordinate iniziative di controllo preventivo siano state realizzate dalle Prefetture e Questure competenti, con altre amministrazioni e a seguito delle formali segnalazioni del SAVIP e delle altre organizzazioni sindacali, sulla Pegaso Security S.p.A., sul suo amministratore C.D.N., nonché sulle persone che avevano responsabilità dirigenziali nelle aziende del Gruppo;
a quanto ammontino, nel prospetto di liquidazione giudiziale della Pegaso Security S.p.A., le somme dovute agli istituti previdenziali e assistenziali e, in generale, all’erario;
se e quando siano state emesse dal Ministro specifiche direttive finalizzate a stabilire, in ambiti regionali omogenei, la metodica dei controlli, la loro programmazione e il loro coordinamento.
