Milano, 10 ott. (LaPresse) - La "violazione" dell'articolo 36 della Costituzione c'è anche "se la retribuzione corrisposta è conforme a quella stabilita dal contratto collettivo" perché "la Costituzione ha accolto una nozione di remunerazione" del lavoro "non come prezzo di mercato" ma "come retribuzione sufficiente" e "adeguata ad assicurare un tenore di vita dignitoso". Così la Corte di Cassazione nella causa intentata da alcuni dipendenti della GSA spa (Gruppo Servizi Associati) - appaltatrice dell'azienda del trasporto pubblico milanese Atm per i servizi di vigilanza nei depositi autobus, metro e uffici - condannata a risarcire e adeguare gli stipendi dalla Corte d'Appello di Milano nel 2022 per buste paga ritenute lesive dell'articolo 36 della Costituzione che sancisce il diritto a una "retribuzione proporzionata" e "sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa". "Nella Costituzione c'è un limite oltre il quale non si può scendere", scrivono i giudici della Sezione Lavoro, che "vale per qualsiasi contrattazione collettiva" e "non può tradursi in fattore di compressione del giusto livello di salario e di dumping salariale" in particolare "quando la presenza di molteplici contratti collettivi in uno stesso settore, tanto più se sottoscritti da soggetti poco o nulla rappresentativi diventa un fattore di destabilizzazione". Si tratta della terza sentenza della Suprema Corte in due settimane sul tema del salario minimo. I lavoratori, assistiti dagli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri, contestavano la paga - pur prevista da un contratto nazionale - pari a 863 euro netti per lavorare su turni notturni da 11 ore e 10 minuti (dalle 19.40 alle 6.50) senza pausa, per quattro notti consecutive e due giorni di riposo. Il collegio della Suprema Corte Raimondi-Piergiovanni-Riverso-Panariello-Cinque ha respinto il ricorso delle aziende difese dai legali Franco Toffoletto, Raffaele De Luca Tamajo, Federica Paternò ed Ezio Moro per GSA, e Bruno Bitetti e Antonella Loiacono per Atm, con l'azienda pubblica costituita nel giudizio come "ricorrente accidentale". Per i giudici "pur con tutta la prudenza necessaria nel trattare la materia retributiva e con il rispetto della competenza attribuita normalmente alla contrattazione collettiva" definita come "autorità salariale massima" non "può che ribadirsi come i criteri di sufficienza e proporzionalità stabiliti nella Costituzione siano gerarchicamente sovraordinati alla legge e alla stessa contrattazione collettiva". Ci sono "contenuti, anche attinenti alla dignità della persona" che "preesistono e si impongono dall'esterno nella determinazione del salario", si legge. Fonte LaPresse 10 OTT 23
Lavoro: Cassazione, chi impone straordinari deve pagarli anche in ferie
Milano, 10 ott. (LaPresse) - Le aziende che per una "precisa scelta organizzativa" impongono "lavoro notturno e straordinario, notturno e diurno non come mere modalità di esecuzione della prestazione" ma "tratto tipico e intrinseco al rapporto di lavoro" devono inserire gli straordinari nei pagamenti anche quando il lavoratore sia in ferie altrimenti "la retribuzione che verrebbe percepita durante il periodo feriale sarebbe di molto inferiore a quella percepita durante il periodo di lavoro". Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Sezione Lavoro nella causa intentata da alcuni addetti alla vigilanza della GSA spa impiegati negli appalti dell'Azienda dei Trasporti Milanesi Atm. In particolare secondo i giudici della Suprema Corte sarebbe presente "un'evidente peculiarità" dell'organizzazione del lavoro per i custodi/vigilantes obbligati turni di "11 ore e 10 minuti" su "4 giorni settimanali" con "il tempo di lavoro eccedente le prime otto ore vanno considerate come straordinario (ovviamente giornaliero) 'diurno' e 'notturno'". In questo e nei casi simili, la retribuzione durante il periodo di ferie "non sarebbe neppure 'paragonabile'" e il lavoratore "sarebbe in concreto indotto a rinunciare alle ferie pur di non perdere un'apprezzabile parte del suo trattamento retributivo". Un "rischio - lo definiscono gli Ermellini - assolutamente da scongiurare" che può portare il giudice a "determinare la retribuzione spettante durante le ferie" con inclusi i "compensi per lavoro straordinario e notturno qualora abbiano la connotazione di emolumenti necessari (non eventuali) in virtù della particolare organizzazione del lavoro". LaPresse 10 OTT 23
