Corte d'Appello Milano, Sez. IV, Sent., 23/07/2020, n. 1967 Compiano, non si è avveduto il primo giudice, per un verso, che il contratto prevedeva semplicemente un onere di controllo dei servizi demandati a terzi e non certo una vigilanza

Giovedì, 23 Luglio 2020 13:05

A.L. Polizza (...) rappresentata e difesa, come da procura in atti dagli avv.ti Bruno Giuffré e Andrea Luigi presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata ... Compiano, non si è avveduto il primo giudice, per un verso, che il contratto prevedeva semplicemente un onere di controllo dei servizi demandati a terzi e non certo una vigilanza in situ costante e capillare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte d'Appello di Milano

- Quarta sezione civile -

La Corte composta dai magistrati

dr. Francesco Distefano - Presidente rel.

dr. Francesca Mammone - Consigliere

dr. Paola Ambruosi - Giudice ausiliario

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa riunite iscritte ai n. 2156/2018 e 2135/2018 R.G. promosse

DA

S. s.p.a. (c.f (...)) con sede legale in C., via B. 2/a, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione - dott. L.M., rappresentata e difesa, come da procura in atti dagli avv.ti Giuseppe Di Masi e Laura Maria Giammarrusto presso lo studio dei quali in Milano, via Amedei 8 è elettivamente domiciliata

- appellante-

e DA

A.L. Polizza (...) rappresentata e difesa, come da procura in atti dagli avv.ti Bruno Giuffré e Andrea Luigi presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata

appellante-

CONTRO

I.I.R. s.r.l. rappresentata e difesa, come da procura in atti dagli avv.ti Francesca Petronio, Fabio Cozzi e Francesco Falco presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata

appellata

e CONTRO

A.L. Polizza (...), rappresentata e difesa, come da procura in atti dagli avv.ti Michelangelo Piccinini e Francesca Cunteri presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata

- appellata-

Svolgimento del processo
Con citazione ritualmente notificata I.I.R. s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano S. s.p.a. chiedendone la condanna, per inadempimento delle obbligazioni assunte col contratto inter partes sottoscritto l'1.3.2009 (avente ad oggetto la gestione dei servizi di "trasporto-lavorazione- contazione valori per le sue unità di rete"), al risarcimento dei danni correlati al mancato accredito, sui conti correnti accesi presso I.S. s.p.a, delle banconote prelevate dal subappaltatore N.E.S. s.p.a. (NES) nei giorni 27 (Euro 175.460,00) e 28-30 settembre 2013 (Euro 404.605,36) presso il negozio I. di P., per il complessivo importo di Euro 579.820,00.

S. si costituiva in giudizio contestando il fondamento delle avversarie domande sul presupposto che il contratto sottoscritto con IKEA era da qualificarsi come mandato e non già appalto di servizi, poi subappaltati a NES (dichiarata successivamente in stato di insolvenza e sottoposta ad amministrazione straordinaria); che in ogni caso, gli incassi del 27 - 30 settembre 2013 erano già stati messi nella disponibilità giuridica della banca indicata da I. (e pertanto S. non potrebbe comunque rispondere di comportamenti o vicende successive a tale momento); che alla data del 1 ottobre 2013 i suddetti incassi rendicontati da NES si trovavano certamente presso la sala conta e S. non può rispondere del mancato accredito conseguente alla confusione materiale dei valori verificatasi successivamente al sequestro disposto dalle autorità giudiziaria, neppure laddove dovesse ritenersi che a tale data il denaro non fosse stato ancora immesso nella disponibilità giuridica della banca; che infine era infondata la richiesta di risarcimento dell'ulteriore importo di Euro 150.000 a titolo di maggiori costi sostenuti da I. per le risorse impiegate nella gestione della controversia.

La convenuta chiamava altresì in giudizio i L. in virtù della polizza Affidatari sulla responsabilità civile nr. (...) e della polizza Trasporto Valori nr. (...).

Entrambe le terze chiamate si costituivano, formulando nel merito e in via principale difese analoghe all'assicurata ed eccependo, in subordine, l'inoperatività della polizza.

Con sentenza n. 3542/2018 resa in data 27.03.2018 il Tribunale di Milano, così disponeva: A)In accoglimento della domanda attorea accerta l'inadempimento di S. spa e per l'effetto condanna la convenuta a risarcire il danno cagionato a I.R. spa pari a Euro 579.820,00 e a Euro 47.003,26 per i costi di assistenza legali sostenuti, oltre rivalutazione dalla data del 1 ottobre 2013 per l'importo di Euro 579.820,00 e dalla data della domanda per l'importo di Euro 47.003,26, alla data della presente sentenza oltre interessi compensativi al tasso legale sulle medesime somme annualmente rivalutate oltre interessi moratori sulle somme suddette dalla data della sentenza al saldo; B)in accoglimento della domanda subordinata della convenuta condanna gli A.L. del rischio coperto dalla polizza (...) a manlevare S. spa di tutte le somme che la convenuta dovrà rifondere all'attrice a titolo di capitale, rivalutazione, interessi e spese di lite, previa detrazione della franchigia di Euro 50.000,00, ed entro il limite massimo di indennizzo; C)dichiara il diritto gli A.L. del rischio coperto dalla polizza (...) a surrogarsi nei confronti di NES nei limiti di quanto sia da essi indennizzato; D) rigetta ogni ulteriore domanda; E) condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in Euro 1.686,00 per spese, Euro 27.803,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.; condanna gli A.L. della polizza (...) a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite...".

Avverso tale sentenza hanno proposto separati appelli S. s.p.a e gli A.L. polizza (...), chiedendone la riforma per i motivi in seguito esposti.

Si sono costituiti gli appellati insistendo per il rigetto del gravame, altresì proponendo appello incidentale condizionato la Polizza Trasporto Valori (...).

Quindi riunti i giudizi, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 28.5.2020 è stata posta in decisione con l'assegnazione termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

Motivi della decisione
Il Tribunale, nel qualificare come appalto di servizi e non mandato il contratto inter partes stipulato, ha evidenziato, in particolare, che la prestazione richiesta a S. era anche quella di svolgere tutti i servizi compresi quelli di coordinamento afferenti la custodia, il trasporto e la contazione del denaro nonché i servizi aggiuntivi tramite portale web; che inoltre veniva espressamente previsto che S. sarebbe stata responsabile dell'operato dei terzi esecutori, tanto che all'art. 3 lett. c) si affermava "per il loro (ossia dei terzi esecutori) operato la Mandataria risponderà nei confronti della mandante in conformità di quanto previsto nel Contratto"; ed ancora, che il tenore dell'art. 11 in base al quale "la Mandataria si obbliga per l'intera durata del Contratto, alla stipulazione di contratti di assicurazione, con primarie compagnie, approvate da I., a copertura dei rischi di furto, rapina, infedeltà dipendenti"; che in sostanza il ruolo conferito a S. può assimilarsi a quello di un general contractor il quale opera su incarico del committente in piena autonomia.

In ordine alle ragioni dei mancati accrediti, dopo aver premesso che è dato per pacifico che tutti i valori presenti nella sala conta vennero sequestrati dall'Autorità Giudiziaria a causa di ingenti ammanchi di danaro di cui si era resa responsabile NES e che alcun importo fu a quel punto restituito a I. in base al principio della confusione con altri valori di terzi, ha affermato che tale evento non può che essere ricondotto a un comportamento illecito di NES.

Con riferimento al prelievo del 27 settembre, ha esplicitato poi il Tribunale che il fatto che il danaro fosse temporaneamente transitato sul conto corrente di I., non dimostra che NES avesse osservato la procedura prevista dalla B.I. per il corretto espletamento dei servizi di rendicontazione e accredito, altrimenti il sequestro penale non avrebbe colpito anche il danaro di I..

Ha aggiunto che anche a voler sostenere che l'importo di Euro 580.056,46 fosse stato immesso nel circuito bancario, tale circostanza non sarebbe idonea a recidere il nesso di causalità tra inadempimento e danno, posto che l'inadempimento di S. nell'esecuzione del servizio rappresenta l'antecedente logico; come non è idoneo a recidere il nesso causale tra inadempimento e danno l'eventuale momentaneo accredito sul conto I. della somma di Euro 175.460,00.

Ha affermato ancora che costituiscono un danno risarcibile anche le spese di assistenza legale sostenute dalla parte per cercare di recuperare il danaro prima di promuovere questo giudizio.

Ha inoltre respinto l'eccezione di inoperatività della polizza, formulata dagli Assicuratori - sul presupposto che difetterebbe la prova che l'inadempimento contrattuale ascrivibile a S. sia stato posto in essere durante il periodo di assicurazione, decorrente dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013- dovendo configurarsi la responsabilità della convenuta non già per la distrazione di danaro e altri valori ma per la mancata riconsegna a I. delle somme di sua proprietà.

Ha infine sancito che in virtù della priorità prevista nel contratto, il danno rimane coperto interamente dalla polizza (...).

L'appellante S. s.p.a. critica la sentenza impugnata per i seguenti motivi.

Col primo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha qualificato come appalto di servizi il contratto di mandato, oltretutto non considerando che lo stesso nella sua formulazione presenta tre errori materiali.

Il primo contenuto nelle premesse, incompatibile con l'oggetto e che in sede di redazione del testo (basato su un precedente avente ad oggetto un appalto di servizi), non è stata cancellato, laddove si legge: "la Mandataria, avendo effettuato tutti gli accertamenti ed i sopraluoghi necessari per verificare e valutare le caratteristiche dell'appalto, tenuto conto di ogni costo, spesa, onere ed obbligo, responsabilità, difficoltà o circostanza, ha dichiarato di essere dotata di tutte le conoscenze, le esperienze, le autorizzazioni, i permessi, il personale e le attrezzature necessarie a prestare autonomamente, a regola d'arte e nel rispetto di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, i servizi secondo le modalità ed alle condizioni infra descritte"- che si tratti di un errore materiale è reso evidente dal fatto che la dizione risulta espressamente riferita alla Mandataria (mentre i contenuti non possono che essere riferiti all'appaltatore), nonché con la premessa immediatamente successiva: "la Mandante intende conferire alla mandataria il mandato a ricercare, selezionare ed individuare terzi dotati di opportune autorizzazioni ex Art. 134 T.U.L.P.S. al fine di incaricarli dell'esecuzione dei servizi di vigilanza privata e più precisamente di trasporto, lavorazione e contazione valori e vigilanza fissa, in favore dei punti vendita e delle unità operative indicate nell'allegato A, stipulando con gli stessi, in nome proprio ma per conto della Mandante, dei contratti di appalto".

Il secondo errore materiale si rinviene nel richiamo alla espressione finale contenuta all'art. 3.c), del Contratto, dove si legge che per l'operato delle esecutrici "la Mandataria risponderà nei confronti della Mandante, in conformità a quanto previsto dal Contratto", sebbene non vi sia nel contratto alcuna disposizione che disciplini tale presunta responsabilità della Mandataria per l'operato delle esecutrice e sebbene l'art. 7 (rubricato "Principali obbligazioni a carico della mandataria, determinazione convenzionale delle responsabilità) non contenga alcun riferimento a tale disciplina convenzionale di determinazione delle responsabilità (in quanto i relativi contenuti hanno tutti ad oggetto le principali obbligazioni a carico della mandataria, tutte coerenti ed aderenti allo schema contrattuale del mandato).

Il terzo in sede di redazione dell'Addendum: premesso che oltre al contratto avente ad oggetto i servizi relativi al trasporto, lavorazione e contazione valori - disciplinati con lo schema contrattuale del mandato senza rappresentanza - le parti ne hanno sottoscritto un altro per l'espletamento dei servizi di vigilanza, disciplinati questi sì secondo lo schema dell'appalto, e nel perseguire l'intento di prorogarli entrambi sono stati redatti due identici Addendum; quindi ben lungi dal rappresentare un "lapsus giuridico" idoneo a rivelare la vera natura dell'accordo, questo costituisce l'esito di un grossolano errore materiale commesso in sede di redazione dell'accordo con il quale le parti hanno prorogato gli effetti del Contratto fino al 28 febbraio 2014, utilizzando come testo di riferimento l'Addendum relativo al contratto di appalto dei servizi di vigilanza.

Aggiunge che il Tribunale ha totalmente omesso di considerare la lettera di manleva del 29 settembre 2009 sottoscritta da I. su richiesta di B.I. dove si legge "Con la presente, vi comunichiamo di aver affidato alla società N.E.S., l'incarico di effettuare la contazione e rendicontazione del contante proveniente dal nostro punto vendita" - manleva che non sarebbe stata in alcun modo necessaria laddove il suddetto incarico fosse stato da I. conferito a S. e da questa semplicemente subappaltato a NES.

Col secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la perdita dei valori di I. sia dipesa da un inadempimento di S. per i l fatto di Nes.

Deduce, in particolare, che nel momento in cui B.I. aveva accreditato l'importo di Euro 175.460,00 in favore di I. a seguito della rendicontazione trasmessale da NES, detto importo era comunque già entrato nella giacenza della banca, per cui anche nella prospettiva di un rapporto di appalto, l'immissione dell'importo nella giacenza di B.I. rappresentava la linea di confine tra le prestazioni contrattuali a carico di S. e quelle di B.I. nei confronti di I..

La scelta di B.I. di annullare il già intervenuto accredito della somma di Euro 175.460,00, era peraltro, manifestamente illegittima, né I. ha dimostrato che tale importo fosse stato effettivamente sequestrato e non già trattenuto dalla stessa Banca; che inoltre non è affatto vero, come invece affermato dal primo giudice, che l'inadempimento di S. nell'esecuzione del servizio rappresenti l'antecedente logico che ha consentito il verificarsi dell'evento dannoso, atteso che con riferimento a detto accredito tutte le procedure erano state da NES evidentemente rispettate.

La circostanza poi che, a seguito della scoperta di un ingente ammanco di denaro presso il caveaux NES di Silea, tutti i valori presenti nelle sale conta vennero sequestrati (fra questi, come detto, non era ovviamente presente l'importo in questione, per la semplice ragione che era già stato accreditato ad I.) e vi fu una confusione delle materialità, investe comportamenti posti in essere da NES con altri clienti, totalmente estranei al contesto della relazione contrattuale con I., nei cui confronti, la conclusione dell'operazione di accredito in suo favore della somma di Euro 175.460,00 dimostra l'assenza di qualsivoglia inadempimento (a meno che non si voglia concludere che S., per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni assunte in favore di I., avrebbe dovuto vigilare sul comportamento tenuto da NES nei confronti di tutti i rimanenti clienti della stessa).

Aggiunge che lo stesso è a dirsi in relazione agli incassi del 28-30 settembre 2013 per la rimanente somma di Euro 404.605,36 che, se pure non accreditata sul conto corrente I., era già entrata nel circuito di B.I., né vi è stato alcun inadempimento di S., per il fatto di NES, che abbia inciso sulla perdita della disponibilità di detta somma, in quanto ciò è avvenuto per circostanze totalmente estranee alle prestazioni contrattuali in capo ad essa appellante.

Col terzo motivo evidenzia che il Tribunale non ha adeguatamente considerato che gli atti distrattivi ed illegittimi responsabili del buco di oltre 40 milioni di Euro nelle casse sociali di NES e le successive vicende giudiziarie (sequestro penale, amministrazione straordinaria ecc. ecc.) non coinvolgevano certamente i valori rendicontati da NES presso la sala conta di Silea ed aventi ad oggetto gli incassi I. dei giorni 27 - 30 settembre 2013, in quanto evidentemente compiuti prima di tali giorni (dai vertici della società, non certo dai preposti alla contazione contestualmente alla stessa).

Deduce, ancora, che a S. non sono certamente opponibili le ragioni in forza delle quali il Commissario Straordinario ha rigettato l'istanza di rivendica presentata da I. nell'ambito della procedura di Amministrazione Straordinaria di NES sul presupposto che anche i valori già rendicontati e già immessi nel circuito di B.I., benché non direttamente interessati dagli atti distrattivi, non potevano essere più attribuiti a I. per essersi confusi con altri valori di terzi

Col quarto motivo lamenta infine l 'ingiustificato riconoscimento di un danno emergente per oltre Euro 46.000,00 a titolo di spese legali per assistenza stragiudiziale e patrocinio nel procedimento penale promosso da I..

In particolare sostiene che le attività riportate nei documenti ex adverso prodotti si riferiscono per la maggior parte ad attività relative al presente giudizio (redazione bozza citazione S., valutazione documenti per atto di citazione, revisione citazione, ecc. ), mentre la rimante parte ad attività relative alla domanda di rivendica presentata nella procedura concorsuale oppure a questioni manifestamente estranee alla presente vicenda

Col sesto motivo censura altresì la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto in favore di S. il diritto alla manleva esercitato nei confronti de i L. sottoscrittori della polizza Trasporto Valori (...), in virtù dell'articolo 9 della polizza Responsabilità civile (...) che ne sancirebbe una copertura prioritaria rispetto ad altre polizze.

In realtà la clausola "di priorità" richiamata dal Tribunale non è presente soltanto nella polizza Responsabilità civile (...) ma anche nell'art.8 della polizza Traporto valori (...), con conseguente pari operatività di entrambe le coperture assicurative e applicabilità dell'art. 1910 comma terzo c.c. ("l'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno").

Con appello incidentale la Polizza Trasporto Valori (...), censura anch'essa la qualificazione del contratto operata dal Tribunale e la errata ricostruzione delle evidenze probatorie, ulteriormente deducendo che l'obbligo per la mandataria di dotarsi di idonea copertura assicurativa dovrebbe riferirsi esclusivamente al fatto che S. doveva accertarsi che il contraente scelto per svolgere il lavoro di trasporto e custodia valori fosse adeguatamente assicurato.

Deduce inoltre, subordinatamente all'eventuale accoglimento dell'appello dei L. Polizza Affidatari (secondo cui proprio la Polizza Trasporto sarebbe a primo rischio assoluto), che in ogni caso il sinistro già astrattamente non rientra tra quelli coperti dalla propria polizza, la quale ha ad oggetto il solo "trasporto valori" secondo la definizione contenuta nella polizza stessa,

A sua volta l'appello autonomamente proposto dagli A.L. polizza (...), ricalca sostanzialmente quello di S., ulteriormente precisando: che anche a voler ritenere che i servizi aggiuntivi di cui al contratto di mandato giustifichino l'individuazione di un contratto misto, gli elementi prevalenti resterebbero quelli del mandato e non dell'appalto di servizi; che del resto il mandatario è del tutto libero di determinare il corrispettivo con i terzi; che l'obbligo di contrarre la copertura assicurativa in capo a S. - che a dire del Tribunale non avrebbe senso se il rapporto integrasse un mandato per il quale è esclusa, ex art.1715 c.c., una responsabilità del mandatario nei confronti del mandante per le obbligazioni assunte dai terzi - non era da intendersi per responsabilità propria, ma per conto altrui ex art. 1891 c.c., nel senso cioè che la ratio era quella di prevedere un obbligo di ottenere una copertura assicurativa della responsabilità diretta dei terzi esecutori, ma se detti terzi non avessero provveduto in tal senso, il mandatario avrebbe dovuto assumersi detto onere stipulando una polizza RC per conto altrui; che i valori fossero stati immessi nel circuito, emergeva anche dal fatto che, come risultante dalla relazione semestrale del Ministero della Sviluppo Economico del 9.9.2016, un parte della somma, pari ad Euro 170.573,95, era stata oggetto di accoglimento dell'azione di rivendica esperita da I. con decreto del 29.2.2016 Tribunale di Treviso, e che non erano chiare le ragioni dello storno della somma già accreditata pari ad Euro 175.460,00; che quanto ai comportamenti delittuosi compiuti dell'amministratore di NES sig. Compiano, non si è avveduto il primo giudice, per un verso, che il contratto prevedeva semplicemente un onere di controllo dei servizi demandati a terzi e non certo una vigilanza in situ costante e capillare; per altro verso, che tali distrazioni di denaro quegli aveva compito quale persona fisica e per finalità personali, e come tali non idonee a far sorgere una responsabilità di NES, che ne era stata piuttosto la vittima; che il Tribunale non aveva altresì considerato il concorso colposo del danneggiato ex art.1227 c.c., essendosi accorta I. del mancato accredito solo i primi giorni di ottobre quando vi sarebbe stato tutto il tempo per richiedere la visione delle videoriprese effettuate (come da capitolato tecnico dei servizi di security) nei caveau e comprendere così chi fossero i reali responsabili; che è inoperativa la polizza Affidatari sia in quanto manca la prova che il fatto generativo del danno, coincidente con gli atti distrattivi, si sia verificato nel periodo di vigenza, sia in quanto polizza "a secondo rischio" rispetto a quella (definita "a primo rischio assoluto" a pag 4 - Oggetto dell'assicurazione) Trasporto valori (operando a primo rischio, quella Affidatari, solo con riferimento alle polizze sottoscritte dall'utente, cioè I., ed a secondo rischio rispetto a tutte le altre, comprese dunque quelle sottoscritte da S.; che, a disattendere tale interpretazione, considerato che in ogni caso entrambe le polizze contengono identica clausola, andrebbe applicato l'art.1910 c.c e così quantificata in Euro 250.757,30 la quota a carico di essa appellante (pari al 39,99% del danno indennizzabile); infine, che è altresì non operativa la polizza per le spese di assistenza legale, trattandosi di danni indiretti (azioni civili e penali contro NES) esclusi dalla copertura assicurativa e sorti in periodo successivo alla sua vigenza; che in subordine va diminuito il danno liquidato decurtando la somma riconosciuta ad I. (Euro 170.573,95) in sede di rivendica.

L'appello, a parere del collegio, non può essere accolto, così dovendosi confermare la sentenza di primo grado, seppur con motivazione parzialmente diversa, per le ragioni che seguono.

Il primo motivo, relativo alla qualificazione del contratto, appare corretto e, tuttavia, ininfluente ai fini dell'esito finale del giudizio, dovendosi confermare la statuizione di condanna nei confronti di S..

Come è noto il contratto di mandato e quello di locazione d'opera, pur avendo in comune entrambi un "facere", si distinguono in relazione al rispettivo oggetto, che nel primo caso è rappresentato da un'attività qualificata di conclusione di negozi giuridici per conto e nell'interesse del mandante, e nel secondo da un'attività di cooperazione estranea alla sfera negoziale, consistente nel compimento di un'opera o di un servizio, materiale od intellettuale.

Nel mandato è ben possibile, inoltre, che il mandatario sia tenuto a compiere anche atti materiali che rivestano un ruolo strumentale e secondario, perché ove questi invece - come nella specie - non risultino meramente accessori, si dovrebbe riconoscer l'esistenza di un contratto "misto", ossia di cooperazione giuridica (ricerca e stipula con terzi soggetti qualificati dei servizi di trasporto-lavorazione- contazione in favore di I.) e materiale (servizi di coordinamento, controllo e aggiuntivi tramite portale web).

La presenza o meno di errori materiali nel testo e nell'Addendum di proroga ora riferiti alla dizione appalto, ora a quella mandato, sono dunque, alla fine, non decisivi, una volta stabilito che entrambi i profili comunque coesistono, ulteriormente precisandosi che laddove nella lettera di manleva alla B.I. afferma di aver affidato alla società N.E.S. la vigilanza la dizione è da intendersi come conferimento non diretto ma sempre tramite la propria mandataria, essendo pacifico che I. non ha affidato alcun incarico direttamente a NES.

Sul piano dei rapporti coi terzi esecutori, dunque, S. quando stipula con questi l'affidamento dei servizi di trasporto-lavorazione- contazione, lo fa per conto della mandante (e non in proprio, in guisa cioè di subappalti, come invece ritenuto dal primo giudice); quando invece, come da accordi, ha altresì l'obbligo (non incompatibile col primo) di coordinare e controllare il loro operato, lo fa in proprio come appaltatrice rispondendone direttamente nei confronti dell'I..

Nel contratto misto si combinano infatti gli elementi dei diversi tipi che lo costituiscono ed esso rimane "assoggettato alla disciplina unitaria del contratto prevalente (e la prevalenza si determina in base ad indici economici od anche di tipo diverso, come la "forza" del tipo o l'interesse che ha mosso le parti), salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili con quelli del contratto prevalente, dovendosi in tal caso procedere, nel rispetto dell'autonomia contrattuale (art. 1322 cod. civ.), al criterio della integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto (Cass n. 13399/2005 e n. 11656 del 12/05/2008).

Ciò posto, ne consegue che dell'inadempimento dei terzi S., risponde sia per inosservanza dell'obbligo di controllo - che diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti sussiste non foss'altro per la scelta di soggetti rivelatisi non qualificati; sia, comunque, quale mandataria per aver assunto verso la mandante, con spostamento del rischio, l'obbligazione fideiussoria (cd star del credere) dell'adempimento da parte del terzo ex art. 1715 c.c.

All'art. 3 lett. c) del contratto infatti in particolare si legge che "per il loro ossia dei terzi esecutori operato la Mandataria risponderà nei confronti della mandante in conformità di quanto previsto nel Contratto": e rispondere per l'operato altrui non può avere altro significato che quello di garanzia (l'ulteriore frase "in conformità di quanto previsto nel Contratto" non può certo elidere tale intento, come nella tesi dell'appellante L., perché il resto del contratto non si discosterebbe da quanto previsto dal codice civile : è la stessa clausola dell'art.3 infatti che deroga alla disciplina ordinaria, secondo cui il mandatario, appunto salvo patto contrario, non risponde in genere dell'inadempimento dei terzi).

L'interpretazione sopra delineata è, del resto, perfettamente in linea con l'art. 11 del contratto in base al quale "la Mandataria si obbliga per l'intera durata del Contratto, alla stipulazione di contratti di assicurazione, con primarie compagnie, approvate da I., a copertura dei rischi di furto, rapina, infedeltà dipendenti", il quale non avrebbe senso se il mandatario non rispondesse nei confronti del mandante per il fatto del terzo.

Speciosa al riguardo è l'argomentazione dell'appellante L. secondo cui la ratio sarebbe stata quella di prevedere un obbligo di ottenere una copertura assicurativa della responsabilità diretta dei terzi esecutori, e tuttavia se detti terzi non avessero provveduto in tal senso, il mandatario avrebbe dovuto assumersi detto onere stipulando una polizza RC per conto altrui: interpretazione che non regge, non solo perché tale preteso obbligo di stipula "per conto altrui" non è mai menzionato, ma anche perché il mandante, a ben vedere, non ha azione risarcitoria contrattuale diretta contro il terzo, restando così indifferente alla sua copertura assicurativa.

La legge, infatti, esclude la possibilità in capo al mandante (estraneo al rapporto) di esperire contro il terzo le azioni contrattuali e, in particolare, quella di risarcimento dei danni potendo egli, ex art.1705 c.c., sostituendosi al mandatario, esercitare solo "i diritti di credito derivanti dall'esecuzione", espressione che va circoscritta all'esercizio (fisiologico) dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni poste a loro tutela, quali annullamento, risoluzione, rescissione e risarcimento del danno (Cass.Sez.Un.n.24772/2008; Cass.n.13375/2007 e, più di recente, Cass.n.12250/2019 in ipotesi di appalto).

Un interesse a che il terzo abbia una copertura assicurativa può, invero, dunque residuare in capo al mandante per l'eventuale esperimento di un'azione extracontrattuale contro lo stesso, se ed in quanto ne ricorrano i presupposti, ma irragionevole è pensare che I. volesse limitare a tale ipotesi le proprie garanzie, né tale intento può esser desunto dal complessivo tenore dell'accordo.

Con riguardo al danno subito da I. per fatto del terzo, emerge pacificamente che l'incasso del 27 settembre 2013, per l'importo di Euro 175.460,00 entrava nella giacenza di I. e veniva accreditato sul conto corrente di I. ma poco dopo stornato da I.; la rimanente somma di Euro 404.605,36, contata e rendicontata da NES ed immessa nel circuito di giacenza di I. presso NES ma non veniva accreditata sul conto corrente di I..

E' successivamente emerso che l'allora presidente del CDA di NES, Sig. L.C., si era negli anni indebitamente appropriato di ingenti valori in deposito nei propri caveaux per svariati milioni di Euro.

Con provvedimento del 24 ottobre 2013, NES è stata dichiarata in stato di insolvenza e successivamente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

Con mail del 5 novembre 2013 I. comunicava che, con riferimento agli incassi, dal 21 ottobre non era stato più possibile "veicolare i versamenti giacenti nel circuito NES a causa di un disposto dell'autorità giudiziaria" e richiedeva la trasmissione di documentazione attestante la consegna dei valori a NES per poter procedere al dissequestro.

In data 20 febbraio 2014, I. depositava istanza di rivendica ex art. 93 - 103 l.fall., che veniva rigettata dal giudice delegato, sulla base della considerazione che i valori di pertinenza I. si erano materialmente confusi con i valori di pertinenza di terzi.

Ora, la tesi degli appellanti, secondo la quale la circostanza che B.I. abbia poi stornato la prima tranche e non accreditato la seconda non incida sul fatto che NES avesse adempiuto regolarmente le sue obbligazioni, non può essere condivisa.

Il mancato definitivo accredito sul conto di I. è infatti comunque dipeso da circostanze riconducibili, a monte - come correttamente evidenziato dal Tribunale - alla responsabilità di NES, ovverosia la confusione delle materialità conseguente agli illeciti commessi, riscontrata a seguito dell'accesso ai caveaux di NES da parte della Guardia di Finanza e degli ispettori di B.I., che ha impedito la corretta identificazione dei soggetti depositanti e che costituisce l'indubbio antecedente causale dell'evento dannoso finale, ivi compreso lo storno seguito al momentaneo accredito di parte delle somme, anche considerando, con il primo decidente, che "se per quelle somme vi fosse stata prova della obbiettiva della titolarità in capo a I. e della rigorosa osservanza delle procedure imposte dalla B.I., il sequestro penale non avrebbe colpito anche il danaro di I.".

I. ha agito nei confronti di S. sulla base del titolo contrattuale e l'inadempimento di NES, di cui S. deve rispondere, certo non è escluso dal il fatto che abbia trovato origine nell'attività delittuosa del suo amministratore, rilevando solo ex art.1218 c.c. la sua oggettiva imputabilità al debitore (e quindi a NES) - cui è direttamente addebitabile la condotta consistita nell'aver disatteso le clausole contrattuali finalizzate a garantire la separazione delle giacenze per le diverse società, realizzando una commistione di monete e banconote all'esclusivo fine di agevolarne la distrazione (ed a prescindere poi dal fatto che vi era anche certamente un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e le mansioni societarie svolte dal Campiano).

Né sussistono gli estremi per un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. per non aver richiesto la tempestiva visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza (e così comprendere chi, tra i diversi soggetti coinvolti in questa vicenda, fosse responsabile del danno), sia perché tale attività investigativa è demandata agli organi preposti e non certo rimessa alle eventuali sollecitazioni del privato, sia perché è alla fine irrilevante considerata l'attribuibilità dell'esito finale al terzo cui era stato affidato il servizio.

In ordine al quantum risarcitorio l'appellante evidenzia che nel corso del presente giudizio d'appello dalla documentazione prodotta dalla stessa I. (doc.3), si evince che con decreto del 29 febbraio 2016 il Tribunale di Treviso ha accolto parzialmente la domanda di rivendica proposta in sede di opposizione allo stato passivo dalla stessa I. limitatamente alla quantità di denaro corrispondente all'importo di Euro 170.573,95.

Sul punto sostiene I. che la Relazione Semestrale del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 settembre 2016, prodotta sub doc. 2 dagli esponenti Assicuratori sarebbe inammissibile e che comunque il decreto è stato impugnato per cassazione dall'amministrazione straordinari e di fatto nessuna somma è mai stata riscossa.

Ferma l'ammissibilità del documento prodotto dalla stessa odierna appellata e comunque la non contestata esistenza di quel decreto, riportato anche nella indicata relazione semestrale, viene in rilievo in astratto l'art. 337 c.p.c.

Ma, ad avviso del collegio, a be vedere l'esito di quella causa non si pone come pregiudiziale rispetto alla presente per tre ordini di ragioni: a) perché pendente tra parti diverse (v. Cass.n. 22646/2013); b) perché l'eventuale incasso di quella somma ad altro titolo, anche se parzialmente coincidente con quella da riscuotere in attuazione del presente, è questione che potrebbe trovare definitiva regolamentazione in sede esecutiva; e infine perché ai sensi delll'art.96 comma 5 l.fall. a quella pronuncia può esser riconosciuta efficacia solo "endoconcorsuale", priva dunque di qualsiasi efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni ad altra eventuale controversia ordinaria anche se vertente sul medesimo rapporto (cfr da ultimo Cass. ord. n. 1197 del 21/01/2020).

Con riferimento poi al quarto motivo col quale S. lamenta l'ingiustificato riconoscimento di un danno emergente di I. per oltre Euro 46.000,00 a titolo di spese legali per assistenza stragiudiziale e patrocinio nel procedimento penale, lo stesso deve ritenersi privo di fondamento.

In particolare sostiene l'appellante che le attività riportate nelle fatture si riferiscono per la maggior parte ad attività relative al presente giudizio (redazione bozza citazione S., valutazione documenti per atto di citazione, revisione citazione, ecc.), mentre la rimante parte ad attività relative alla domanda di rivendica presentata nella procedura concorsuale oppure a questioni manifestamente estranee alla presente vicenda.

Si tratta infatti di costi scorporati dalle singole fatture - il cui importo complessivo dunque non è stato richiesto per intero - inerenti ad iniziative che I. ha correttamente intrapreso per cercare di far fronte al danno subito agendo nei confronti della procedura NES, anche in sede penale, in quanto la condotta tenuta integra un illecito che, al contempo, configura gli estremi di reato da parte del terzo incaricato dalla mandataria.

Sempre sul punto, è inoltre inconducente il motivo dedotto dall'altra appellante principale - secondo cui non sarebbero coperte dalla polizza Affidatari le spese di assistenza legale- trattandosi di danni sì indiretti ma causalmente ricollegabili all'evento dannoso (in base all' art. 1905 c.c. l'assicurazione è tenuta a risarcire "il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro" nel quale rientra anche quello mediato ed indiretto).

Va dunque confermato il quantum riconosciuto dal Tribunale a titolo risarcitorio.

Circa le altre questioni assicurative, osserva il collegio che è pretestuoso il motivo col quale si invoca, per ragioni temporali, la globale inoperatività della Polizza Affidatari.

Questa prevede che "l'assicurazione si intende operante per gli eventi dannosi che si verifichino durante la validità della presente copertura assicurativa": e l'evento dannoso- ossia il mancato accredito- si è verificato proprio nel periodo di vigenza (decorrente dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013), senza che abbia rilievo alcuno, come già correttamente evidenziato dal Tribunale, l'epoca di distrazione del denaro.

Quanto al motivo col quale si impugna la sentenza nella parte in cui in cui ha ritenuto - pur nella premessa che il sinistro ricada astrattamente anche sotto la copertura della sezione RC della Polizza Trasporto Valori-che in virtù dell'art. 9 la Polizza Affidatari operi con priorità rispetto all'altra, in linea teorica è da ritenersi fondato.

Infatti, la clausola "di priorità" richiamata dal Tribunale risulta apposta non solo nella polizza Responsabilità civile (...), ma anche nell'art.8 della polizza Traporto Valori (...), con conseguente pari operatività di entrambe le coperture assicurative e applicabilità dell'art. 1910 comma terzo c.c. ("l'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno").

Tuttavia, a monte, deve condividersi l'assunto dell'appellante incidentale Polizza Trasporto Valori (...) secondo cui il sinistro, astrattamente, non ricade sotto detta polizza, la quale ha ad oggetto il solo "trasporto valori", secondo la definizione contenuta nella polizza stessa, senza estendersi (come invece nel caso della più ampia Polizza Affidatari n. (...)), anche alle diverse e autonome attività di "custodia e trattamento valori".

E l'oggetto resta immutato anche considerate le evenienze di cui alla sezione sesta RC professionale aggiuntiva, la quale prevede che "l'Assicurato deve pagare ai sensi di legge ai suoi clienti come rimborso (capitali, interessi e spese) per danni, ad esclusione di quelli non patrimoniali, conseguenti a rottura di contratto nella sua attività ed ascrivibili all'Assicurato, al suo personale e quelli per cui l'Assicurato sia responsabile dei quali l'Assicurato debba rispondere nell'espletamento del servizio" : sezione che non snatura l'oggetto, ma lo estende alla ipotesi in cui quella medesima attività venga svolta da terzi della cui opera S. deve rispondere: donde l'inoperatività essendo stati i valori di I. correttamente trasportati presso la sala conta di NES.

Né rientra nella sezione quarta, relativa alla copertura per giacenza valori in casseforti presso terzi, (precisamente per tutti i casi in cui i valori "giacciano custoditi entro le casseforti presso Terzi per le quali l'Assicurato si sia impegnato contrattualmente ad effettuare, in proprio o tramite propri corrispondenti, il prelievo di valori e per le quali si sia impegnato contrattualmente all'assicurazione del contenuto delle stesse."

E ciò non solo e non tanto per quanto affermato dal primo giudice ("non v'è prova che i valori si trovassero in giacenza presso la cassaforte di NES") -poiché in contrario può sostenersi che proprio per gli ammanchi di somme entrati nei caveau di NES si è riconosciuta una sua responsabilità e quindi quella di S. - quanto per il fatto con questa clausola, in realtà, nell'ambito della copertura generale di trasporto valori, è stata inserita solo una previsione accessoria avente per oggetto l'occasionale giacenza all'interno di caveaux di soggetti terzi nel corso del trasporto medesimo.

Del resto, proprio la Polizza Trasporto Valori, per questa particolare ed accessoria ipotesi, prevede dei massimali inferiori (ovvero Euro 200.00,00 per ciascuna cassaforte ed Euro 520.000,00 se la cassaforte sia dotata di un'apertura con chiave elettronica Dallas).

In definitiva, quindi, va confermata anche sul punto la sentenza impugnata laddove limita ai soli A.L. polizza (...) la condanna a manlevare S. s.p.a.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate (ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 in favore di I., in solido, a carico degli appellanti.

Vanno invece interamente compensate quelle tra gli appellanti S. e Polizza Affidatari nei confronti di Polizza Trasporto Valori (...) stante la obiettiva difficoltà interpretativa delle clausole contrattuali che distinguono le rispettive responsabilità.

Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti e dell'appellata incidentale Polizza Trasporto Valori (...) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. n. 115 del 2002 e successive modificazioni

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, rigetta gli appelli proposti da S. s.p.a e dagli A.L. Polizza (...) avverso la sentenza n. 3542/2018 resa in data 27.03.2018 dal Tribunale di Milano, che integralmente conferma.

Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di I.I.R. s.r.l., delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 (cause di valore superiore ad Euro 520.000,00 fino ad Euro 1.000.000,00) in complessivi Euro 17.628,00 (di cui Euro 5.434,00 per fase di studio, Euro 3.159,00 per fase introduttiva ed Euro 9.035,00 per fase decisoria) oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.

Compensa interamente le spese processuali tra gli appellanti e l'appellata A.L. Polizza (...).

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. n. 115 del 2002 e successive modificazioni

Conclusione
Così deciso in Milano, il 15 luglio 2020.

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2020.

Pubblicato in Nes di Padova