con riferimento alla “Procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza presso i siti amministrativi ed industriali del -OMISSIS-” (CIG -OMISSIS-), ha disposto l’aggiudicazione in favore del RTI con mandataria -OMISSIS-, approvando la graduatoria di gara che vede l’odierna ricorrente in terza posizione, preceduta dal raggruppamento aggiudicatario e dal RTI con mandataria -OMISSIS-, secondo graduato
Pubblicato il 25/03/2024
N. 05901/2024 REG.PROV.COLL.
N. 13209/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13209 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Invitalia S.p.A. – Invitalia – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A., rappresentata e difesa dal legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Daniele Archilletti, con domicilio eletto presso l’Avv. Damiano Lipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Enzo Perrettini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 27.07.2023, comunicato in pari data, con cui Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., con riferimento alla “Procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza presso i siti amministrativi ed industriali del -OMISSIS-” (CIG -OMISSIS-), ha disposto l’aggiudicazione in favore del RTI con mandataria -OMISSIS-, approvando la graduatoria di gara che vede l’odierna ricorrente in terza posizione, preceduta dal raggruppamento aggiudicatario e dal RTI con mandataria -OMISSIS-, secondo graduato;
- di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi in particolare i verbali di gara e le relative determinazioni, nella parte in cui ammettono e non escludono il RTI -OMISSIS- e il RTI -OMISSIS-, valutandone positivamente le offerte tecnica ed economica;
nonché la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il conseguimento dell’aggiudicazione in capo alla ricorrente con suo subentro;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3/1/2024:
l’annullamento
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, nonché:
- della determinazione, comunicata alla ricorrente in data 20.11.2023, con cui Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., in esito alle verifiche ex artt. 80 e 83 D.Lgs. n. 50/16, ha dichiarato ai sensi dell’art. 32, co. 7, del medesimo Decreto, l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione prot. n. -OMISSIS- del 26.07.2023;
- di tutti gli atti, i verbali e le determinazioni relativi alle suddette verifiche in ordine al possesso dei requisiti di legge in capo al RTI aggiudicatario, e tra gli altri in particolare del verbale del 29.11.2023 e della Relazione a firma del RUP con relativi allegati;
- di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e in particolare provvedimento Invitalia prot. n. -OMISSIS- del 26.07.2023, con cui è stata disposta l’aggiudicazione al RTI -OMISSIS- della “Procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza presso i siti amministrativi ed industriali del -OMISSIS-” (CIG -OMISSIS-), con approvazione della graduatoria di gara che vede l’odierna ricorrente in terza posizione preceduta dal raggruppamento aggiudicatario e dal secondo RTI -OMISSIS-;
nonché per la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il conseguimento dell’aggiudicazione in capo alla ricorrente con suo subentro.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29/1/2024:
per l’annullamento
di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e i precedenti motivi aggiunti,
nonché la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia
del contratto eventualmente stipulato e per il conseguimento dell’aggiudicazione in capo alla ricorrente con suo subentro.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS-. e di Invitalia – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il dott. Giuseppe Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- ha premesso che con bando pubblicato sulla G.U.U.E n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e sulla G.U.R.I. -OMISSIS- del -OMISSIS-, Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A, quale Centrale di Committenza per conto di -OMISSIS-, indiceva mediante avviso pubblico una manifestazione di interesse finalizzata a raccogliere domande di partecipazione da parte di operatori economici, interessati ad essere invitati alla successiva procedura ristretta volta all’affidamento biennale del servizio di vigilanza presso i siti amministrativi ed industriali del -OMISSIS-, per un importo complessivo a base gara pari ad euro 12.263.227,20.
La ricorrente, gestore uscente del servizio, trasmetteva quindi domanda di partecipazione e, in esito alle operazioni di verifica amministrativa e veniva quindi ammessa alle successive fasi di gara, giusta ricezione della Lettera di Invito, presentando offerta nel termine di scadenza del 21 giugno 2023, assieme ad altri 8 operatori economici.
All’esito delle operazioni di gara la ricorrente è risultata terza con 71,34 punti (61,34 per l’offerta tecnica e 10 per quella economica). Secondo si è classificato il raggruppamento capeggiato da -OMISSIS- e con mandanti -OMISSIS-, con un punteggio di 72,44 (64,94 per l’offerta tecnica e 7,50 per quella economica), mentre primo si è posizionato il RTI con mandataria -OMISSIS- e mandanti -OMISSIS-, con un punteggio di 73,28 (63,79 per l’offerta tecnica e 9,49 per quella economica).
A seguito della positiva verifica di congruità dei costi della manodopera ex art. 95, co. 10, d.lgs. n. 50/16, tale ultimo concorrente è stato dunque dichiarato aggiudicatario con determina prot. n. -OMISSIS- del 27 luglio 2023, qui gravata.
2. Con il presente ricorso notificato il 26 settembre 2023 e depositato in data 9 ottobre 2023, la -OMISSIS- ha impugnato l’aggiudicazione, i verbali di gara e ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, chiedendo altresì la condanna di Invitalia “all’esibizione ex art. 116 c.p.a. della documentazione” non ostesa, sulla base dei seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 5, lett. c), c-bis), c-ter), f-bis), D.Lgs. n. 50/16, nonché della lex specialis di gara. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per sviamento.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 D.Lgs. n. 50/16, nonché della lex specialis di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 87 D.Lgs. n. 50/16, nonché del Regolamento CE n. 765/08. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 D.Lgs. n. 50/16, nonché della lex specialis di gara. Difetto di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per sviamento. Irragionevolezza e ingiustizia manifeste. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
IV. Sulla ostensione solo parziale degli atti oggetto di richiesta di accesso. Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/16 in combinato disposto con l’art. 22 L. n. 241/90.
Facendo seguito all’accoglimento dell’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., la parte ricorrente proponeva due ulteriori ricorsi per motivi aggiunti così impostati:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 5, lett. c), c-bis), c-ter), f-bis), D.Lgs. n. 50/16, nonché della lex specialis di gara. Grave difetto di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per sviamento. Irragionevolezza e illogicità manifeste.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 4, D.Lgs. n. 50/16. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis) e f-bis), D.Lgs. n. 50/16. Eccesso di potere per radicale difetto di motivazione e di istruttoria.
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 5, lett. i), D.Lgs. n. 50/16, in combinato disposto con l’art. 17 L. n. 68/99. Eccesso di potere per radicale difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta.
IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/16. Violazione della lex specialis e in particolare degli artt. 9.2 e 9.5. del Bando. Eccesso di potere per radicale difetto di istruttoria (primi motivi aggiunti)
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 D.Lgs. n. 50/16, nonché della lex specialis di gara. Difetto di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per sviamento. Irragionevolezza e ingiustizia manifeste. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (secondi motivi aggiunti).
3. Si sono costituite in giudizio la Invitalia e la controinteressata aggiudicataria, -OMISSIS- eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone l’integrale reiezione nel merito.
4. All’udienza pubblica del 13 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, occorre rilevare che per ragioni di mera chiarezza espositiva, verranno esaminati prioritariamente, i motivi di censura riguardanti la valutazione dell’offerta di entrambi i controinteressati per poi analizzare i motivi inerenti la sola concorrente prima classificata, a prescindere dal rigetto delle doglianze riguardanti la valutazione dell’offerta della seconda classificata.
Invero, l’infondatezza delle doglianze svolte dalla ricorrente avverso la valutazione dell’offerta della seconda graduata, non determina l’inammissibilità del gravame avverso l’offerta della prima graduata per carenza dell’interesse qualificato, come eccepito dall’RTI controintressato, dovendosi pertanto procedere allo scrutinio delle ulteriori censure dedotte avverso la valutazione dell’offerta della prima classificata.
Sostiene a tal proposito parte resistente che, una volta ritenute infondate le criticità dedotte avverso l’offerta della seconda classificata, la ricorrente non avrebbe più interesse alla decisione dei motivi proposti avverso la valutazione dell’offerta della prima classificata, posto che non si configurerebbe alcun interesse concreto in capo alla medesima, non potendo la ricorrente in alcun caso aggiudicarsi la gara, non avendo proposto alcun motivo idoneo a provocare la caducazione dell’intera procedura.
Se infatti la parte ricorrente appare comunque perfettamente legittimata a proporre il ricorso anche per l’ipotesi in cui la stessa abbia partecipato alla gara e non sia stata definitivamente esclusa, lo stesso non potrebbe dirsi per l’interesse, anche strumentale, ad agire il quale deve essere comunque presente.
Tale interesse ad avviso del Tribunale, tuttavia, non viene meno nell’ipotesi in cui siano dichiarate infondate le doglianze proposte nei confronti della concorrente seconda classificata, potendo ancora la ricorrente potenzialmente aggiudicarsi la gara qualora – all’esito di un eventuale accoglimento dei motivi dello scrutinio avverso la prima classificata – l’amministrazione proceda ad escludere anche la seconda classificata all’esito dei controlli di verifica dei requisiti, allo stato non ancora effettuati in quanto non aggiudicataria; o qualora si verifichi una risoluzione per inadempimento avverso il contratto stipulato dalla nuova aggiudicataria; o una revoca di ufficio o altra circostanza che possa determinare il potenziale subentro della terza classificata nel contratto.
Si rileva a tal punto che – una volta rigettate tutte le censure relative alla valutazione dell’offerta della seconda classificata – l’esame delle doglianze nei confronti della prima classificata si imponga, comunque, a questo Tribunale in quanto l’accoglimento delle stesse produrrebbe come effetto un vantaggio, almeno mediato e strumentale consistente nel possibile successivo subentro della ricorrente nel contratto.
Invero, stabilisce la Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 5 settembre 2019 (causa-OMISSIS-) l’obbligo del giudice amministrativo “di non dichiarare irricevibile il ricorso per esclusione principale in applicazione delle norme procedurali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale proposto da un altro offerente” potendo l’amministrazione aggiudicatrice essere “indotta a constatare l’impossibilità di scegliere un’altra offerta regolare” e di procedere “di conseguenza all’organizzazione di una nuova procedura di gara”.
Ciò a maggior ragione vale per l’ipotesi in cui la società ricorrente classificatasi terza non sia stata esclusa dalla gara ed abbia pertanto un interesse concreto ad attuale allo scrutinio dell’offerta della prima classificata nell’aggiudicazione, atteso che divenendo in tale ipotesi seconda potrebbe aspirare a subentrare nel contratto per il caso di successiva esclusione della nuova aggiudicataria.
6. Il primo e unico profilo di doglianza avverso la posizione della seconda graduata, -OMISSIS-, e dello stesso -OMISSIS-, primo graduato, sviluppato nel ricorso introduttivo e ripreso nei motivi aggiunti, è inerente la valutazione delle offerte tecniche presentate da queste e dalla ricorrente in relazione ai subcriteri A.1, A.2. A.3, A.6, B.1.
Sostiene in particolare la ricorrente l’erronea applicazione del sub-criterio tecnico A.1 – “Modalità di esecuzione della vigilanza fissa che l’Operatore Economico intende adottare”, rispetto a cui la Lettera di Invito ha previsto che sarebbe stata “considerata migliore l’offerta che illustri le modalità operative ritenute più idonee per garantire la sorveglianza dei siti e l’efficacia della propria attività di vigilanza, le dotazioni tecnologiche ed informatiche in dotazione alle GPG, l’eventuale impiego di forme di mobilità alternative in caso di vigilanza fissa di siti estesi”, in quanto “è stato in modo manifestamente illogico e incomprensibile che per tale criterio la ricorrente, pur potendo vantare una specifica esperienza sul campo in qualità di attuale gestore del servizio oggetto di affidamento, ha conseguito un punteggio pari a 6,071 su 13, a fronte dei 6,929 punti assegnati a -OMISSIS-e ancor più dei 9,100 punti attribuiti alla seconda -OMISSIS-. Principiando da tale ultimo concorrente, l’esame delle due proposte in competizione rende del tutto ingiustificato il divario di punteggio a favore di -OMISSIS-”.
Analoghe critiche vengono effettuate con riferimento al sub-criterio A.2 – “Modalità di piantonamento dinamico automunito programmato che l’Operatore Economico intende adottare”, rispetto al quale la Lettera di Invito richiedeva ai concorrenti di “illustrare in maniera esaustiva le modalità di pattugliamento dinamico automunito che l’operatore economico intende attuare”; al sub-criterio A.3 – “Strumentazione e dotazioni informatiche aggiuntive per le postazioni fisse proposte per l’efficace ed efficiente svolgimento del servizio di vigilanza fissa”, rispetto al quale era stabilito nella Lettera di Invito che sarebbe stata “considerata migliore l’offerta che preveda dotazioni informatiche e tecnologiche aggiuntive proposte per le postazioni di controllo presso i siti amministrativi ed industriali oggetto di vigilanza fissa, finalizzate al migliore svolgimento del servizio”; al subcriterio A.6 – “Qualificazione della risorsa individuata quale Responsabile Unico dell’Appaltatore”, rispetto al quale ciascun concorrente avrebbe dovuto “indicare, nell’ambito del modello organizzativo proposto per la gestione del servizio, il professionista individuato quale responsabile unico dell’Appaltatore”, con la specificazione che sarebbe stata “considerata migliore l’offerta che indichi: - il titolo di studio posseduto dalla risorsa, - la qualificazione e la formazione professionale, la specializzazione della risorsa, - l’esperienza maturata quale responsabile per servizi analoghi in termini di natura e complessità delle attività, specificando sinteticamente in forma tabellare l’oggetto del servizio, il committente, il periodo di svolgimento, l’importo del contratto e la mansione ricoperta dal professionista indicato quale proprio responsabile unico”; e al sub-criterio B.1 – “Procedure operative in caso di emergenza” rispetto al quale le Lettera di invito ha previsto che i concorrenti dovevano: “illustrare l’adozione di specifiche procedure operative che l’operatore adotterà per gestire le situazioni di emergenza o di pericolo, che in caso di aggiudicazione dovranno comunque essere sottoposte per approvazione alla Stazione Appaltante ed eventualmente integrate secondo le prescrizioni della Stazione Appaltante stessa”. Di talché, sarebbe stata “considerata migliore l’offerta che illustri: - le modalità operative che l’Operatore economico intende proporre per la gestione efficiente delle emergenze; - le modalità di attivazione della propria Centrale operativa e della sala operativa presso il -OMISSIS-; - le modalità di comunicazione con la Stazione appaltante, al fine di garantirne la tempestiva e costante informazione”.
Elenca quindi la ricorrente gli aspetti della propria offerta dai quali emergerebbe la sua superiorità rispetto a quella presentata dalla prima e dalla seconda classificata sotto il particolare subcriterio di riferimento, contestando precipuamente per ogni singolo subcriterio l’attribuzione di un punteggio inferiore rispetto agli altri due operatori economici, cercando di mettere in evidenza i pregi dell’offerta dell’Urbe, anche in virtù della sua posizione di gestore uscente, deducendo che la propria offerta sarebbe superiore rispetto a quella risultata aggiudicataria.
Tali censure sono in sostanza focalizzate sulla comparazione delle tre offerte sulla base di aspetti specifici e finalizzate a contestare, nel merito, le valutazioni della Commissione e, in definitiva, a riformulare i punteggi attribuiti in modo – asseritamente – più confacente alla – ipotizzata – migliore qualità dell’offerta della ricorrente.
I profili di doglianza appaiono pertanto attenere al merito delle valutazioni discrezionali ed opinabili della Commissione risolvendosi in una sovrapposizione della valutazione della parte ricorrente con a quella effettuata dall’amministrazione in assenza di vizi macroscopici di illegittimità.
Nel caso di specie, invero, la difesa di parte ricorrente si è infatti limitata a formulare un proprio sovrapponibile giudizio tecnico circa il punteggio da attribuire alla stessa e alle controintressate, prima e seconda graduata, in assenza di profili di manifesta irragionevolezza o di evidente erroneità del giudizio compiuto dalla commissione stessa.
Si rileva infatti come secondo in principi affermati dalla costante giurisprudenza amministrativa “Il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, e ciò in quanto la valutazione delle offerte rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione; le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo. È unicamente fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica; per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Cons. Stato, sez. IV, 1° marzo 2022, n. 1445);
- Nell’ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l’espressione di un’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2022, n. 48)” (Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2022 n. 7448; nello stesso senso id 5 maggio 2020 n. 285; id 6 maggio 2019 n. 2893; Cons. Stato, III sez., 4 novembre 2020, n. 6818);
Le censure inerenti la superiorità dell’offerta della ricorrente rispetto a quelle presentate dalla prima e dalla seconda graduata devono pertanto essere respinte.
7. Con il primo motivo di ricorso avverso la sola posizione della prima graduata, parte ricorrente sostiene che il RTI aggiudicatario -OMISSIS-avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c), c-bis), c-ter), f-bis), D.Lgs. n. 50/16, avendo del tutto celato alla stazione appaltante la sussistenza di gravi precedenti negativi a carico della sua mandante -OMISSIS-, sicuramente rilevanti in termini di inaffidabilità professionale dell’impresa, avendo la stessa subito una “risoluzione in danno del contratto di appalto stipulato con -OMISSIS- con riferimento al Lotto 2 della gara n. -OMISSIS- relativa al servizio di sicurezza integrata per -OMISSIS-, insediamenti produttivi della -OMISSIS- (cfr. Determina -OMISSIS-), in ragione dei numerosi gravi inadempimenti riscontrati e della conseguente irrogazione di penali per un valore superiore al 10% dell’importo contrattuale (provvedimento prot. -OMISSIS- del 18.07.2023, precedente all’aggiudicazione della gara controversa) ” che ha portato alla revoca dell’aggiudicazione e alla caducazione del contratto anche con riferimento al Lotto 3, oltre che al Lotto 2 e alla “irrogazione di penali per un valore superiore al 10% dell’importo contrattuale”, confermate con le sentenze nn. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del 02.11.2023 di questa Sezione.
Il motivo è infondato.
Invero, come correttamente dedotto dalla difesa della controinteressata, sia il provvedimento di risoluzione del contratto e sia la determina con la quale la -OMISSIS- ha irrogato penali, sono stati adottati – ma non comunicati – rispettivamente, nelle date del 26.07.2023 e del 18.07.2023, a ridosso dell’aggiudicazione, avvenuta il 27 luglio 2023 e ben dopo il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta.
Conseguentemente, essendo tali circostanze ampiamente successive al termine di scadenza dell’offerta non può configurarsi alcuna carenza dichiarativa in gara, come correttamente dedotto dalla ricorrente, né una lacuna nell’operato dell’amministrazione per non avere escluso la ricorrente in base alle predette circostanze, non essendo la stessa a conoscenza delle suddette.
Parimenti, come correttamente dedotto dalla resistente, non potevano neanche essere presi in esame i fatti scrutinati nelle succitate pronunce giurisprudenziali consistenti in: a. un rinvio a giudizio del Presidente del Collegio Sindacale avvenuto nel febbraio del 2018; b. una risoluzione di un contratto pubblico di appalto del 31 ottobre 2019; c. la spendita di “requisiti in realtà non spendibili” nell’ambito della gara all’esito della quale sono stati sottoscritti i contratti de quibus, indetta nel maggio del 2018.
Si tratta infatti di fatti avvenuti oltre tre anni prima rispetto all’indizione della presente procedura di gara il cui bando è stato pubblicato nella G.U.U.E n. -OMISSIS- in data 12 aprile 2023.
Sulla questione va richiamata, infatti, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2021, n. 6233; 27 gennaio 2022, n. 575; 16 gennaio 2023, n. 531; 9 febbraio 2023, n. 7857; 9 marzo 2023, n. 8131), dalla quale la Sezione non intende discostarsi, secondo cui è irrilevante il fatto costitutivo di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), che sia stato commesso oltre tre anni prima della indizione della procedura di gara; e ciò quale diretta conseguenza dell’applicazione della norma di cui all’articolo 57, par. 7, della direttiva 2014/24/ UE, il quale ha previsto, in termini generali, che il periodo di esclusione per i motivi di cui al paragrafo 4 (all’interno del quale rientrano sia la causa di esclusione dei gravi illeciti professionali [lett. c)], sia quella delle «false dichiarazioni [...] richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione» [lett. h)]) non può essere superiore a «tre anni dalla data del fatto in questione».
Il motivo va pertanto respinto.
8. Con il secondo motivo di doglianza, la società ricorrente censura l’illegittima attribuzione alla sola -OMISSIS-dei 5 punti previsti dal criterio tecnico D con riferimento al possesso di certificazione UNI ISO 45001.
Sostiene a tal punto la ricorrente che sebbene l’art. 10 della Lettera di Invito avesse puntualmente richiesto che tale certificato, per essere valorizzato a fini premiali, fosse “rilasciato da un organismo di certificazione accreditato”, nessuna delle certificazioni prodotte in gara da tale concorrente sarebbe conforme alle prescrizioni della lex specialis, in quanto non prodotte in copia conforme ed emesse da enti certificatori privi del necessario accreditamento ai sensi del Regolamento CE n. 765/08.
Il motivo è infondato.
Infatti, come correttamente deduce parte resistente, l’art. 10, Criterio D, della Lettera di invito, non imponeva ai concorrenti di dimostrare il possesso di detto requisito unicamente mediante la produzione del certificato di qualità in esame in copia conforme, consentendo loro di dimostrare il possesso di tale certificato anche mediante “l’indicazione degli estremi della certificazione posseduta e l’indicazione della banca dati dalla quale estrarre la certificazione”.
Ciò premesso, -OMISSIS- e l’-OMISSIS- appaiono aver prodotto certificati, in corso di validità, rilasciati da Audiso Certification, che, come risulta dal relativo sito web e dai documenti ivi presenti, “ha sede in Repubblica Ceca ed è accreditato in base alla norma internazionale ISO/IEC 17021 dal C.A.I. (Czech Accreditation Institute) ed è parte [dunque firmatario, come espressamente precisato dal ricorrente] del MLA (Multi Lateral Agreement) del I.A.F. (International Agreement Forum)”.
Anche la stessa -OMISSIS- ha poi prodotto il certificato, in corso di validità, rilasciato da PCA – Centro di Accreditamento Polacco, che risulta accreditato “in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008”, come parimenti riscontrato dal relativo sito web e dalla documentazione prodotta.
Diversamente da quanto erroneamente rappresentato dalla ricorrente, pertanto, tutti i componenti del -OMISSIS- hanno ritualmente soddisfatto il requisito de quo, con l’effetto che la Commissione giudicatrice ha correttamente attribuito a tale operatore economico il punteggio premiale previsto dalla lex specialis di gara.
Il ricorso e i successivi motivi aggiunti devono pertanto essere dichiarati infondati
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole forfettariamente in € 2.500,00, oltre accessori di legge in favore di Anas S.p.A. e in € 2.500, oltre accessori di legge, in favore di -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dell’RTI controinteressato e della sua mandante -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle stesse.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Marianna Scali, Referendario
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Grauso Roberto Politi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.