Pubblicato il 24/01/2022
N. 00060/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01871/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1871 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sicurtransport S.p.A., Ksm S.p.A., Securpol Puglia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro, Magda Mellea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Gualtieri in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48;
contro
S.A.Cal. S.p.A. Società Aeroportuale Calabrese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Crescenzio Santuori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Santa Maria di Mezzogiorno, 17;
nei confronti
La Torpedine S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Damiani, Cristiano Olivieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Damiani in Roma, via Antonio Mordini 14;
International Security Service Vigilanza S.p.A. (Issv S.p.A.), Vis S.p.A., Metronotte D'Italia S.r.l., non costituiti in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO
Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
Per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento di aggiudicazione definitiva a favore del RTI La Torpedine s.r.l./ISSV SpA/VIS Spa, in relazione alla procedura, indetta da SACAL s.p.a., per l'affidamento del servizio di sicurezza e controllo passeggeri in partenza negli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, comunicato con nota prot. n. 38503/2021 del 29.11.2021del Responsabile del Procedimento. Inoltre, per l'annullamento del parziale diniego di accesso (nota prot. n. 38534 del 3.12.2021).
Per quanto riguarda il ricorso INCIDENTALE presentato da La Torpedine S.r.l. il 11/1/2022:
si chiede, in via principale, che, previo rigetto dell'istanza cautelare, il ricorso venga dichiarato irricevibile e/o inammissibile e/o improcedibile e, comunque, infondato nel merito, previo accoglimento del ricorso incidentale proposto dall'Aggiudicataria La Torpedine S.r.l., con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine a spese, competenze ed onorari di giudizio.
Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati da Sicurtransport S.p.A. il 12/1/2022:
Per l'annullamento, previa sospensione, oltre che degli atti già impugnati con il ricorso principale introduttivo, della modifica intervenuta in relazione agli Allegati 1 e 3 del Programma per l'espletamento dei servizi di sicurezza in data 15 e 16 giugno 2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli artt. 56, 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di La Torpedine S.r.l. e di S.A.Cal. S.p.A. Società Aeroportuale Calabrese;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, avendo parte ricorrente notificato i motivi aggiunti al controinteressato “METRONOTTE D'ITALIA S.R.L.” il 12.1.2022, con deposito in pari data, non sono decorsi i termini per la trattazione dell’istanza cautelare di cui all’art. 55, comma 5 c.p.a., quantunque dimidiati per il rito, ragion per cui è d’uopo il rinvio della trattazione dell’istanza cautelare;
Ritenuto comunque opportuno, in vista di detta trattazione -e non essendo fonte di nocumento alle ragioni difensive della sopramenzionata società- disporre che la resistente SACAL S.p.A. depositi – entro 10 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza – chiarimenti documentati in ordine alla procedura seguita sia per l’approvazione della documentazione di gara (bando e disciplinare di gara, capitolato d’appalto e relativi allegati) e sia per la modifica degli allegati 1 e 3 del bando, segnatamente con riferimento agli organi che vi hanno provveduto e alle modalità pubblicitarie intervenute a seguito della modifica medio tempore intercorsa ai suddetti allegati 1 e 3, depositando altresì i relativi atti qualora non ancora versati nel fascicolo processuale;
Ritenuto doversi rinviare la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 16 febbraio 2022;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima):
-dispone, in vista della suddetta trattazione, gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
--rinvia la trattazione dell’istanza cautelare alla Camera di consiglio del 16 febbraio 2022;
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Francesca Goggiamani, Referendario
Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Domenico Gaglioti Giancarlo Pennetti
IL SEGRETARIO
