Pubblicato il 11/03/2022
N. 00071/2022 REG.PROV.PRES.
N. 01871/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1871 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sicurtransport S.p.A., Ksm S.p.A., Securpol Puglia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro, Magda Mellea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Gualtieri in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48;
contro
S.A.Cal. S.p.A. Società Aeroportuale Calabrese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Crescenzio Santuori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Santa Maria di Mezzogiorno, 17;
nei confronti
La Torpedine S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Damiani, Cristiano Olivieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Damiani in Roma, via Antonio Mordini 14;
International Security Service Vigilanza S.p.A. (Issv S.p.A.), Vis S.p.A., Metronotte D'Italia S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
previa sospensione degli effetti,
del provvedimento di aggiudicazione definitiva a favore del RTI La Torpedine s.r.l./ISSV SpA/VIS SpA, in relazione alla procedura, indetta da SACAL s.p.a., per l’affidamento del servizio di sicurezza e controllo passeggeri in partenza negli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, comunicato con nota prot. n. 38503/2021 del 29.11.2021 del Responsabile del Procedimento. Nonché dei verbali di gara e, in parte qua ed ove occorra, del bando e disciplinare di gara e degli altri documenti integranti la lex specialis. Con richiesta di subentro del ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con il RTI controinteressato, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso.
Inoltre, per annullamento del parziale diniego di accesso (nota prot. n. 38534 del 3.12.2021) al fine dell’acquisizione dell’offerta tecnica delle altre due partecipanti.
Per quanto riguarda il ricorso INCIDENTALE presentato da La Torpedine S.r.l. il 11/1/2022:
si chiede, in via principale, che, previo rigetto dell'istanza cautelare, il ricorso venga dichiarato irricevibile e/o inammissibile e/o improcedibile e, comunque, infondato nel merito, previo accoglimento del ricorso incidentale proposto dall'Aggiudicataria La Torpedine S.r.l., con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine a spese, competenze ed onorari di giudizio.
Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati da Sicurtransport S.p.A. il 12/1/2022:
della modifica intervenuta in relazione agli Allegati 1 e 3 del Programma per l’espletamento dei servizi di sicurezza in data 15 e 16 giugno 2021. Il tutto “ove occorra”, vale a dire nel solo caso in cui si fosse effettivamente perfezionata la modifica posta in evidenza dal RTI aggiudicatario con capogruppo La Torpedine attraverso la memoria con ricorso incidentale notificata in data 7 gennaio 2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Considerato che, con ordinanza collegiale n.277 del 18/2/22, in parziale accoglimento dell’istanza incidentale di accesso agli atti proposta dai ricorrenti, questo Tribunale ha ordinato alla SACAL il deposito, entro 15 gg., di parti dell’offerta tecnica presentata in sede di gara dalla controinteressata, disponendo il rinvio della trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 20 aprile 2022;
Considerato che, con deposito documentale effettuato in data 3/2/22 la SACAL ha adempiuto all’ordinanza collegiale;
Vista l’istanza depositata in data 7/3/22 con cui la SACAL ha chiesto una anticipazione dell’udienza del 20.4.2022 per via di obiettive difficoltà tecniche cui si andrebbe incontro in caso di rigetto dell’istanza cautelare e di conseguente obbligo di “cambio appalto”, evidenziando pure come “l’enorme lasso di tempo intercorrente tra le due udienze e soprattutto lo specifico periodo temporale (la fine del mese di aprile, in primavera inoltrata) rappresentano circostanze incidenti negativamente sulla organizzazione di SACAL e sulle esigenze di continuità del servizio erogato”;
Viste le dichiarazioni depositate in data 8 e 9 marzo 2022 rispettivamente dalla controinteressata La Torpedine s.r.l. e dalla ricorrente Sicurtransport con le quali le stesse aderiscono alla istanza di anticipazione della SA.CAL. S.P.A.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza in epigrafe e, per l’effetto, anticipa la udienza camerale di trattazione della domanda cautelare alla data del 6 aprile 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catanzaro il giorno 10 marzo 2022.
Il Presidente
Giancarlo Pennetti
IL SEGRETARIO
