per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della disposizione n. 390/2021/PRES del 19/10/2021, comunicata in data 22 ottobre 2021 (errati data e numero del provvedimento comunque non allegato) e successivamente comunicata in data 25 ottobre 2021 con data e numero corretti, con la quale la Stazione Appaltante ha aggiudicato in via definitiva il servizio di vigilanza armata e portierato del Centro di Ricerche Casaccia – postazioni ENEA -SOGIN -NUCLECO gara ENEA N. 1334 - CIG N. 8502039887 al raggruppamento controinteressato
Pubblicato il 18/12/2021
N. 07437/2021 REG.PROV.CAU.
N. 11840/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11840 del 2021, proposto da
Rangers S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Paparella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Enea - Agenzia Nazionale Nuove Tecnologie Energia e Sviluppo Economico Sostenibile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Cosmopol Security, in proprio e quale Capogruppo Mandataria del Costituendo Rti con Cosmopol S.p.A. e Cosmopol Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) della disposizione n. 390/2021/PRES del 19/10/2021, comunicata in data 22 ottobre 2021 (errati data e numero del provvedimento comunque non allegato) e successivamente comunicata in data 25 ottobre 2021 con data e numero corretti, con la quale la Stazione Appaltante ha aggiudicato in via definitiva il servizio di vigilanza armata e portierato del Centro di Ricerche Casaccia – postazioni ENEA -SOGIN -NUCLECO gara ENEA N. 1334 - CIG N. 8502039887 al raggruppamento controinteressato;
2) della nota di trasmissione del dianzi descritto provvedimento di aggiudicazione;
3) del verbale della seduta pubblica della commissione tecnica (Attribuzione dei punteggi tecnici e apertura delle offerte economiche) relativo alla 5^ Riunione - 06 maggio 2021;
4) del verbale della seduta riservata della commissione tecnica (Attribuzione dei punteggi tecnici e apertura delle offerte economiche) relativo alla 6^ Riunione - 18 maggio 2021;
5) del verbale della seduta pubblica della commissione tecnica (Comunicazione delle decisioni della Commissione e aggiudicazione provvisoria) relativo alla 7^ Riunione - 20 maggio 2021;
6) della Richiesta documentazione per verifica di congruità- art 97 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del 15 giugno 2021; 7) della richiesta di integrazione della documentazione presentata per verifica di congruità - art 97 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del 21 luglio 2021; 8) del primo verbale di congruità relativo alla 1^ riunione del 16 luglio 2021;
9) del 2^ secondo verbale di congruità relativo alla seduta riservata del 28 settembre 2021;
10) di tutti i verbali di gara, se e in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
11) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli specificamente impugnati con il presente ricorso.
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se nelle more stipulato.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Cosmopol Security, in proprio e quale Capogruppo Mandataria del Costituendo Rti con Cosmopol S.p.A. e Cosmopol Basilicata, il 3/12/2021:
per l'annullamento, previa sospensione cautelare,
- degli atti di gara nella parte in cui non hanno escluso l'RTI Rangers srl – Battistolli Servizi Integrati srl (ricorrente principale) e in particolare degli atti conclusivi della gara stessa (comunicazione del 25.10.21 e disposizione aggiudicazione 390/2021/Pres) che la collocano in graduatoria e dei presupposti verbali nn. 1, 2, 3, e 4 della commissione amministrativa e 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della commissione tecnica;
- di ogni altro atto comunque lesivo degli interessi della deducente alla stregua dei motivi che seguono
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enea e di Cosmopol Security, in proprio e quale Capogruppo Mandataria del Costituendo Rti con Cosmopol S.p.A. e Cosmopol Basilicata;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2021 la cons. Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il disciplinare, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale, richiede, al punto 7.3. lett. e) di <<disporre di almeno una centrale operativa fissa o di un centro operativo (funzionante 24 h su 24) nella provincia in cui viene svolto il servizio di vigilanza armata>> e che il contratto preliminare di sub locazione di un immobile in Roma allegato in atti non sembra soddisfare-seppure ad una prima e sommaria delibazione propria della presente cognizione- il requisito del possesso della sede operativa attiva;
considerato, pertanto, che la sussistenza di sufficienti profili di “fumus” del ricorso incidentale non consente, allo stato, di accogliere la domanda cautelare proposta dalla ricorrente principale;
ritenuto necessario, anche al fine di garantire la completezza dell’istruttoria, che la stazione appaltante depositi in giudizio tutti gli atti del procedimento di gara in forma integrale e non oscurata, ivi compresi l’offerta tecnica, le note giustificative relative alla congruità dell’offerta economica e i relativi allegati;
ritenuto, alla luce di una complessiva valutazione, che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter):
a) respinge la domanda cautelare proposta dalla ricorrente principale;
b) dispone gli incombenti istruttori indicati in motivazione;
c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 marzo 2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Luca De Gennaro, Presidente FF
Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore
Angelo Maria Testini, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Anna Gemma Di Cesare Luca De Gennaro
IL SEGRETARIO
