Cass. Cassazione civile, sez. lav., 22/09/2011, n. 19290 in fattispecie per molti versi del tutto analoga a quella in esame in cui si discuteva della mancata riassunzione a seguito di sentenza dichiarativa della nullità del termine apposto al contratto e ritardo nella riassunzione per insussistenza, in capo al lavoratore, del porto d'armi) si è così espressa: "la circostanza che quest'ultima non avesse inizialmente il porto d'armi ed il decreto prefettizio non esclude che la società poteva e doveva riammettere la lavoratrice ed adibirla intanto a mansioni che non richiedevano il possesso del porto d'armi.