TRIBUNALE DI CASSINO: Decreto n. cronol. 840/2017 del 02/02/2017. Omissis contro Securitas Metronotte S.r.l. esonero all’art. 53 L. 104/1992 lavoro notturno

Lunedì, 26 Gennaio 2026 19:30

Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato, a scioglimento della riserva adottata all’udienza del 18 gennaio 2017, la seguente ORDINANZA nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 1991/2016 r.g.l.,

avente ad oggetto l’adozione di provvedimento d’urgenza, tra OMISSIS, con gli avv.ti OMISSIS
RICORRENTE

E

SECURITAS METRONOTTE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con gli avv.ti SALVATORI PAOLO e LAMBERTI FABIOLA

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 20.10.2016, OMISSIS ha esposto quanto segue:
-egli è dipendente di Securitas Metronotte S.r.l., con mansioni di “Guardia” e inquadramento nel livello “4” del CCNL di settore, in servizio presso “Vigilanza Cassino”;-gli sono stati riconosciuti i benefici di cui all’art. 53 L. 104/1992 in ragione della “grave inabilità” del proprio figlio, OMISSIS;-in virtù di questo, il datore di lavoro l’ha esonerato dai turni notturni, con decisione espressa, fino al mese di ottobre del 2016;-successivamente, con comunicazione del 19.9.2016, l’azienda gli ha intimato l’espletamento, anche, di turni notturni proponendogli di avanzare domanda di trasferimento alla sede di Roma dove avrebbe potuto garantirgli l’esonero dai turni notturni

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