Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 15/03/2022) 20/04/2022, n. 15296 La guardia giurata ferma l'imputato prima che questi raggiunga l'uscita dal centro commerciale e chiede l'intervento del personale della polizia di Stato

Mercoledì, 20 Aprile 2022 06:15

La guardia giurata ferma l'imputato prima che questi raggiunga l'uscita dal centro commerciale e chiede l'intervento del personale della polizia di Stato. ...

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano - Presidente -

Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere -

Dott. CANANZI Francesco - Consigliere -

Dott. MOROSINI E. M. - rel. Consigliere -

Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.S., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE di APPELLO di L'AQUILA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Elisabetta Maria Morosini;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI LEO Giovanni, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di M.S. per il reato di cui agli artt. 56-624 c.p..

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando cinque motivi, tutti involgenti il punto del diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p..

2.1. Con i primi tre denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius per avere la Corte di appello, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero: - riqualificato la condotta come furto consumato;

- valutato la sussistenza di una ulteriore condotta di furto (a carico dell'esercizio commerciale "(OMISSIS)") non considerata dal Tribunale;

- riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose, mai contestata;

- riconosciuto la circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7, esclusa dal primo giudice.

2.2. Con il quarto e il quinto motivo deduce vizio di motivazione in ordine al punto in rassegna, nonchè su quello inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui alla L. n. 176 del 2020, art. 23, comma 8 e successive modifiche.

Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. I motivi vertono sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

2.1. Ai fini dell'esatto inquadramento giuridico della fattispecie in rassegna, occorre muovere dalla ricostruzione del fatto operata dal Tribunale: l'addetto alla vigilanza di un centro commerciale nota che l'imputato preleva alcuni capi di abbigliamento dagli scaffali del negozio all'insegna "(OMISSIS)", li nasconde sotto il giubbotto e si dirige velocemente verso l'uscita, oltrepassando le barriere antitaccheggio; a quel punto la guardia giurata ferma l'imputato prima che questi raggiunga l'uscita dal centro commerciale e chiede l'intervento del personale della polizia di Stato.

La polizia accerta la sottrazione di merce del valore complessivo di 57,90 Euro, inoltre trova l'imputato in possesso anche di un altro capo di abbigliamento del valore di 17,90 Euro prelevato dagli scaffali del negozio "(OMISSIS)".

2.2. A fronte della contestazione elevata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 624 c.p., art. 625 c.p., comma 1, n. 7, il primo giudice ha ricondotto il fatto alla ipotesi del tentativo, ha escluso l'aggravante del fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, non si è pronunciata sul furto commesso ai danni di "(OMISSIS)".

2.3. La sentenza di condanna di primo grado è stata impugnata solo dall'imputato, il pubblico ministero non si duole nè della esclusione della aggravante, nè della omessa statuizione sul secondo furto.

2.4. La Corte di appello ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed Euro 80,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56-624 c.p., in relazione al furto di alcuni capi di abbigliamento del valore di 57,90 Euro, commesso ai danni di un negozio ad insegna "(OMISSIS)".

In merito alla sussistenza del reato, agli elementi circostanziali e alla responsabilità dell'imputato, la Corte di appello non è intervenuta nè sulla definizione giuridica del fatto, nè sulla configurabilità di circostanze aggravanti; solo nel negare la particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., la medesima Corte fa valere il rilievo che il furto ai danni della "(OMISSIS)" è giunto a consumazione e che si tratta di reato aggravato dall'esposizione a pubblica fede e dalla violenza sulle cose.

2.5. Il ricorrente contesta la legittimità di una simile decisione ai sensi dell'art. 597 c.p.p..

E' utile trattare separatamente la questione della definizione giuridica e quella sulle circostanze aggravanti.

2.5.1. Sotto il primo profilo, ancora prima di stabilire se siano travalicati o meno i limiti dell'art. 597, c.p.p. (che al suo comma 5, consente al giudice della impugnazione di dare al fatto una diversa e più grave definizione giuridica), si impone la considerazione che la riqualificazione della condotta come reato consumato, oltre ad essere priva di motivazione, è errata poichè contrasta con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, richiamati anche dal Tribunale.

Invero le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito che in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato attraverso la diretta osservazione di dipendenti addetti alla sorveglianza e il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U., n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186).

Il caso in rassegna coincide esattamente con quello inquadrato dalla Corte di cassazione nella ipotesi tentata.

2.5.2. Quanto alle circostanze aggravanti, va chiarito che, ai sensi dell'art. 597 c.p.p., comma 1, la cognizione del giudice dell'impugnazione è circoscritta al "devolutum".

Ergo la Corte di appello, in assenza di contestazione e di gravame del pubblico ministero, non poteva valorizzare circostanze aggravanti non contestate (violenza sulle cose) o escluse dal Tribunale (esposizione alla pubblica fede), poichè non era stata investita dall'impugnazione su quei punti della decisione.

2.6. In definitiva la Corte di appello nega la particolare tenuità del fatto, fondando il ragionamento su presupposti giuridici erronei che, invece, devono rimanere estranei all'apprezzamento.

Quindi, considerato che viene in rilievo il tentato furto "semplice" di capi di abbigliamento del valore di 57,90 Euro, spetterà al giudice di rinvio stabilire se ricorrano o meno i presupposti dell'art. 131-bis c.p., vale a dire:

- la particolare tenuità dell'offesa, avuto riguardo alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1;

- la non abitualità del comportamento (come definita dalla norma e come interpretata dalla giurisprudenza, cfr. per tutte Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591).

3. La doglianza sulle circostanza attenuanti generiche è assorbita.

4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame circa la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., alla luce dei principi sopra fissati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2022

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