L'esigenza di consentire alla stazione appaltante di aver sempre certezza dell'identità dei propri contraenti e dei soggetti chiamati ad eseguire il contratto posto in gara è un principio immanente nell'ordinamento a cui, osserva il Collegio, risultano preordinate in particolare le disposizioni relative ai requisiti di partecipazione alle procedure di gara.
Nel merito, la -OMISSIS- afferma che: "qualora in corso di esecuzione del contratto si manifestasse l'esigenza di un subentro, ciò avverrebbe (potrebbe avvenire) ai sensi dell' art. 116 d.lgs. 163/06 "; Orbene, l'esigenza di consentire alla stazione appaltante di aver sempre certezza dell'identità dei propri contraenti e dei soggetti chiamati ad eseguire il contratto posto in gara è un principio immanente nell'ordinamento a cui, osserva il Collegio, risultano preordinate in particolare le disposizioni relative ai requisiti di partecipazione alle procedure di gara.
Considerato, altresì, che, la clausola di recesso contenuta nel contratto di affitto di azienda pregiudica il requisito di affidabilità dell’operatore economico, in quanto consente alla società affittuaria di interrompere unilateralmente il rapporto contrattuale, mettendo a rischio la continuità aziendale necessaria per l’esecuzione dell’appalto.
Senza tregua - Picchetto in via Moro Il sindacato insiste: «Aziende collegate» E le merci non escono
Affidamento/gestione dei servizi di vigilanza presso l’Azienda Sanitaria Locale di Foggia [Lotto 1 – MANFREDONIA (Cig. 837762285F), Lotto 2 – CERIGNOLA (Cig. 8378047718), Lotto 3 – FOGGIA (Cig. 83781056F5) e Lotto 5 – SAN SEVERO (Cig. 837814365)]. Fascicolo Anac n. 3224/2023 V. Delibera Anac >>>