In materia di licenziamento per prolungata assenza, ove quest'ultima sia giustificata tardivamente, ma comunque in un momento prossimo all'evento, essa deve essere punita con la sanzione conservativa prevista dal c.c.n.l. di categoria. Ove, invece, l'arco temporale si dilati oltremodo viene meno la possibilità stessa di ritenere l'assenza, seppur tardivamente, giustificata e, dunque, la condotta potrà essere valutata in più rigorosi termini, ivi compreso il licenziamento.
si assume che: "L'attività di guardia giurata, che consiste prevalentemente in mera attesa e controllo, non richiede particolare impegno fisico, per cui il ... ad es., al punto i) si asserisce "che l'attività di guardia giurata consiste prevalentemente in mera attesa e controllo e non richiede particolare impegno fisico ...
Per le differenze retributive relativamente al rapporto di lavoro di guardia particolare giurata svolta presso la Federazione Provinciale di Roma - Istituto di Vigilanza IVU. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., artt. 112 , 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell' art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la sentenza impugnata pronunciato su temi di indagine introdotti per la prima volta in sede di giudizio di appello: in particolare, sulla responsabilità solidale tra ANCR e IVU a fronte di una linea difensiva fondata sull'assunto dell'unicità di soggetto giuridico tra i due Enti.
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