di accertare che esso esponente non era addetto in via esclusiva o prevalente all’appalto COTRAL di Rieti e Provincia e che dunque era manifestamente insussistente il fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (fine appalto COTRAL Rieti e Provincia) con conseguente reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e pagamento dell’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra
